Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41484 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41484 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Soriano Calabro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/05/2024 del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito in funzione di Giudice di appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., rigettava l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME, gravemente indiziato del delitto di detenzione di sostanza stupefacente di cui all’art. 73 d.P.R. n 309/90 con l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, cit. d.P.R., volta ad ottenere la sostituzione della misura della custodia cautelare, disposta con ordinanza del 16.02.2023 ed in corso di esecuzione, con quella degli aa.dd. con braccialetto elettronico.
NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, ha proposto ricorso, deducendo:
violazione di legge, in relazione agli art. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per avere il Tribunale della libertà confermato l’attualità delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura intramoenia per l’inserimento e/o collegamento del COGNOME, persona incensurata, con ambienti criminali, invero mai dimostrato, per avere escluso la valenza del fattore temporale, per avere sottovalutato la dedizione ad attività lavorative e risocializzanti.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità, perché declinato per motivi non consentiti.
1 GLYPH La valutazione delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione congrua, esauriente ed idoneo a dar conto dell’iter logico -giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, è insindacabile in cassazione. Nell’ottica delineata dall’art. 275 cod. proc. pen., poi, l’indagine che il giudice deve compiere per accertare l’adeguatezza di misure gradate presuppone la individuazione delle esigenze cautelari da soddisfare e l’indicazione delle ragioni per le quali queste ultime vengano ritenute inidonee allo scopo e non proporzionate alla entità e alla gravità dei fatti reato (ex multis, Sez.3, n 40919 del 16/01/2024 COGNOME). Per quanto attiene alle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., il
Giudice della cautela deve enunciare le ragioni dell’attualità e concretezza del pericolo di recidivanza, specificando i termini dell’attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, di talchè non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l’imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l’occasione, ma è anche necessario prevedere che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (ex multis, Sez.3 n. 34154 del 24/04/2018, COGNOME, Rv. 273674 – 01; Sez. 6 n 11728 del 20/12/2023, COGNOME, Rv286182).
II Tribunale- nel rigettare l’istanza difensiva di sostituzione della misura custodiale- si è attenuto alle indicate linee ermeneutiche. 1,8 (u)
Con motivazione congrua, esaustiva e priva di vizi di manifesta illogicità, i Giudici di appello hanno ritenuto che gli elementi addotti dal difensore come novum – i.e. la giovane età, l’incensuratezza, il tempo trascorso in vinculis, la buona condotta carceraria – sia singolarmente che complessivamente non elidessero né attenuassero le esigenze cautelari (pagg. 1 e 2 dell’ordinanza)4 Correttamente, nel provvedimento gravato, si è ritenuto come il trasporto da parte del COGNOME di ingenti quantitativi di droghe pesanti (i.e. all’incirca dieci chilogrammi di cocaina) fosse un fatto in re ipsa particolarmente allarmante, evocativo, quanto meno, della contiguità del predetto con contesti delinquenziali di più ampio respiro nell’ambito del settore del narcotraffico. Ed ancora correttamente è stato evidenziato come lo stato di disoccupazione del COGNOME emergente ex actis fosse un dato reale , non meramente ipotetico, tale da giustificare, in una agli elementi indicati, la prognosi in ordine alla concreta ricaduta nel delitto.
Il percorso giustificativo tracciato dalla decisione gravata- essenzialmente legato alla gravità dei fatti, alle verosimili cointeressenze con contesti delinquenziali, alle condizioni socio-economiche del COGNOME – non soffre vulnus o manifeste incongruenze logiche.
Il giudizio del Tribunale, dunque, essendo adeguatamente motivato, non è censurabile in questa sede di legittimità, tanto più che le ragioni del ricorso- che tendono o alla rilettura o alla neutralizzazione degli elementi individuati dall’ordinanza impugnata quali punti focali della attualità e concretezza delle esigenze cautelari – sono inammissibili, perché formulate in fatto e, dunque, secondo direttrici di critica estranee al sindacato di legittimità. Le censure ammesse devono, infatti, coinvolgere la motivazione del provvedimento e non il materiale sottostante, il cui concreto apprezzamento è precluso in sede di giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, COGNOME, Rv. 276976).
Alla inammissibilità del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. p -la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000). Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
1-ter, att. cod. proc. pen.
ammende. Manda alla gncelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma disp.
Così deciso il 10/10/2024.