Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33624 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33624 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettetsentiteì le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY 2, –k- >-).-v;-k %-\ , z GLYPH i n c32>( – ^ le de
udito il difensore
Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Lecce, investito di richiesta riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura della custod cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminar medesimo Tribunale in data 12 gennaio 2024, nei confronti di NOME COGNOME, in relazione ai reati di tentato omicidio aggravato anche dal metodo mafioso e porto dell’arma utilizzata per commetterlo.
Il Tribunale del riesame richiamava in premessa gli esiti delle attiv investigative così come sunteggiate nell’ordinanza genetica, chiarendo che ricostruzione dei fatti era incontestata, siccome ancorata alle dichiarazioni vittima e di più testimoni oculari, alle immagini registrate dal circuito di sorveglianza interno ed esterno all’esercizio commerciale teatro dei fatti, i alla stessa confessione dell’indagato, resa in occasione dell’interrogato garanzia.
Presenti, dunque, i gravi indizi di colpevolezza, riguardo alle esige cautelari, il Tribunale riteneva sussistenti il pericolo d’inquinamento probator considerazione della pubblica intimazione, subito dopo l’esplosione dei co all’indirizzo della vittima, di non avvertire le Forze dell’ordine e la c possibilità di occultare l’arma, non ancora ritrovata), il pericolo di fuga (e l’indagato fuggito e resosi irreperibile ai militari che lo ricercava l’esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa nei suoi riguardi), infine il peric reiterazione di condotte analoghe (stante il sicuro inserimento di COGNOME in circ di criminalità organizzata e la personalità negativa tratteggiata dalla prece condanna e dai carichi pendenti).
Il Tribunale, dunque, riteneva che la misura della custodia cautelare carcere – alla stregua della contestazione operata, che poneva una dopp presunzione della sussistenza delle esigenze cautelari – fosse l’unica in gra tutelare le specifiche esigenze del caso concreto.
Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fidu articolando quattro motivi.
3.1. Con i primi tre motivi deduce vizio di motivazione in punto di ritenu sussistenza di ciascuna delle esigenze cautelari: i) l’esistenza di un «q probatorio completo» escluderebbe la sussistenza dell’inquinamento probatorio ii) la spontanea consegna all’Autorità giudiziaria imporrebbe di ritenere sussistente il pericolo di fuga; iii) infine, il pericolo di recidiva sare
inferito, in contrasto con le linee ermeneutiche dettate dalla giurispruden legittimità, unicamente dalla gravità della condotta e dalla precedente condanna
3.2. Sotto altro profilo, con il quarto motivo, il ricorso lamenta viz motivazione in punto di scelta della misura cautelare di massimo grado.
La natura residuale della misura della custodia cautelare in carcere avreb reso necessaria una motivazione ben più stringente in punto d’inadeguatezz delle altre misure, ivi compresa quella degli arresti domiciliari con c.d. bracc elettronico.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto co requisitoria scritta depositata 1’8 aprile 2024, ha chiesto la declar d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure manifestamente infondate e, come tale, dev’essere dichiarato inammissibile.
Invero, alla presenza di una motivazione in punto di gravità indiziaria n manifestamente illogica e incontestata, le censure contenute nel ricorso, ch appuntano su asseriti vizi di motivazione sulle esigenze cautelari, non consentite, siccome a-specifiche e riproduttive di analoghe censure prospettat Tribunale e da questo adeguatamente vagliate e superate.
2.2. Quanto al pericolo d’inquinamento probatorio, il Giudice della cautela valorizzato con motivazione scevra da aporie logiche, per un verso la concre possibilità da parte dell’indagato di occultare definitivamente l’arma del de non ancora ritrovata dagli investigatori e, dall’altra la minaccia di morte, stesso proferita all’indirizzo dei presenti, subito dopo la sparatoria, nel cas fossero state avvisate le Forze dell’ordine.
Si tratta di motivazione perfettamente in linea con la consolid giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di misure cautelari personal pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall’art. 274 cod. proc. pen., per l’applicazione delle stesse, deve essere concreto identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, seco regola dell’id quod plerumque accidit, che l’indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relat fonti (tra molte, Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270561).
Il pericolo di fuga è stato ritenuto sussistente perché l’indagato, subito fatti, si era dato effettivamente alla fuga e, di più, sottratto per giorni all
dell’autorità. Né vale – come ha fatto il ricorrente – argomentare sull dell’avvenuta spontanea consegna all’Autorità, posto che il concreto pericolo fuga, che integra l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 cod. proc. pen., essere dedotto dal pregresso stato di latitanza dell’indagato, in q evidentemente sintomatico di una disobbedienza alla legge e rivelatore di u tendenza comunque ostruzionistica all’esecuzione di un provvedimento restrittiv della libertà personale e l’attualità del pericolo non è automaticamente esclus solo fatto che la cessazione della latitanza sia intervenuta per la volo costituzione della persona sottoposta alle indagini o imputata (Sez. 3, n. 3 del 19/12/2014, dep.2015, Milite, Rv. 265175)
Infine, il pericolo di reiterazione, come già posto in evidenza nella preme del presente provvedimento, è stato fondato sulla personalità negati dell’indagato e sul suo inserimento in contesti criminali organizzati, desunto facilità con cui aveva, in pochissimo tempo, repero una pistola che aveva fat altrettanto velocemente, sparire, dalla facilità ‘ sottrarsi per giorni alle ricerche dell’autorità, infine dall’eccezionale tempismo con cui, all’insorgere della discussione con la vittima, era comparso un terzo soggetto a rammentare immediatamente a quest’ultima con chi avesse a che fare e a minacciarlo d ritorsioni per il caso in cui non si fosse immediatamente sottomesso.
2.2. Quanto all’adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcer va ricordato che, riguardo al reato di tentato omicidio aggravato dal meto mafioso, vige la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautel quella assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere; e, quanto prima, il giudice non ha l’onere di dimostrare in positivo la ricorrenza pericolosità dell’indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprender i caratteri di attualità e concretezza di cui all’art. 274, comma 1, lett. proc. pen. (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, COGNOME, Rv. 282865; Sez. 5, n 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280452; Sez. 5, n. 33139 del 28/9/2020, COGNOME, Rv. 280450), essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell’inidoneità a superarla elementi eventualmente evidenziati dalla difesa o comunque risultanti dagli atti.
Ciò posto, l’ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, a fronte dell standard motivazionale delineato, l’indice di pericolosità che qualifica l’esige cautelare special-preventiva del caso concreto, rappresentato dall’inserime dell’indagato in circuiti criminali organizzati; esigenza non superata da al evidenza di segno contrario.
Conclusivamente, osserva il Collegio, come alla correttezza e completezza, delle argomentazioni del provvedimento impugnato, in cui tale giudizio si riflet
sono mosse obiezioni non decisive, già preventivamente confutate dal Giudice del riesame.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso dev’ess dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all’irri dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto al questioni dedotte, in euro tremila.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 26 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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I Presidente