Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2804 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2804 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata in Germania il 02-05-1967, avverso l’ordinanza del 13-06-2024 del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dall’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia dell’indagata, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 ottobre 2023, il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta rigettava la richiesta di applicazione di misure personali e reali avanzata nei confronti di 21 persone indagate a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, di truffa aggravata e del reato ex art. 38 bis del d. Igs. n. 81 del 2015. Il G.I.P., in particolare, escludeva la gravità indiziaria rispetto al reato associativo riteneva configurabile, quanto ai capi 3, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 26, il reato ex art. 38 bis del d. Igs. n. 81 del 2015, per il quale non era stata avanzata alcuna richiesta cautelare, trattandosi di fattispecie contravvenzionali, mentre, quanto ai capi 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e 25, il G.I.P. riteneva configurabile non il contestato delitto di truffa aggravata, ma quello di indebita compensazione, da considerarsi speciale, e rigettava la richiesta cautelare, in base al rilievo secondo cui le risultanze delle verifiche fiscali eseguite in capo alle imprese appaltatrici avevano già formato oggetto di denuncia presso le rispettive sedi giudiziarie, integrando ciò un ne bis in idem cautelare.
Con ordinanza del 30 novembre 2023, il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell’appello cautelare proposto dal P.M., disponeva nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai capi 2, 4, 7, 8, 13, 17, 19 e 23 della provvisoria imputazione, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G., dal lunedì al venerdì, tra le 17 e le 18, previa riqualificazione delle condotte, contestate come truffa aggravata ai danni dello Stato, nel reato di cui all’art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000.
Dichiarato inammissibile, in data 19 aprile 2024, il ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del Tribunale del Riesame, il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, con successiva ordinanza del 21 maggio 2024, revocava la misura coercitiva applicata alla ricorrente, ritenendo cessate le esigenze cautelari.
Con ordinanza del 13 giugno 2024, il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, in accoglimento dell’appello cautelare proposto dal P.M. avverso la decisione del G.I.P., applicava nuovamente, nei confronti dell’indagata, la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G., dal lunedì al venerdì, tra le 17 e le 18.
Avverso l’ultima ordinanza del Tribunale nisseno, la COGNOME ha proposto, tramite il suo difensore di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha censurato il giudizio sulla concretezza e sull’attualità del pericolo di reiterazione dei reati, evidenziando che è stata ignorata dai giudici del riesame la circostanza che la ricorrente ha cessato il rapporto lavorativo con le società coinvolte nelle operazioni di formazione di crediti inesistenti, a ciò aggiungendosi il dato dell’inattività della BM Servizi.
Dunque, in ragione dello stato di disoccupazione della Galizia, conseguente al suo licenziamento, doveva ritenersi cessato ogni legame con i coindagati, a nulla rilevando la mera frequentazione con costoro in contesti conviviali, frequentazione ricollegabile alla loro appartenenza al Cavalierato di Malta, non avendo inoltre il Tribunale del Riesame tenuto conto della condizione di incensurata dell’indagata, per cui la misura adottata presenta una connotazione più punitiva che cautelare.
2.1. Con memoria del 27 settembre 2024, l’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia dell’indagata, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Premesso che nel caso di specie di specie non è controversa la valutazione circa i gravi indizi di colpevolezza a carico della ricorrente, deve rilevarsi che, anche rispetto al giudizio circa la ritenuta persistenza delle esigenze cautelari, il provvedimento impugnato non presenta vizi di legittimità.
Ed invero al riguardo il Tribunale del Riesame, nel richiamare il proprio provvedimento del 30 novembre 2023, avverso il quale è stato proposto ricorso per cassazione dichiarato inammissibile, ha ritenuto tuttora sussistenti le esigenze cautelari, valorizzando a tal fine sia la gravità, sistematicità e serialità dell condotte poste in essere, finalizzate ad aggirare la legittima aspettativa dell’Erario al pagamento dei tributi, sia il protagonismo assoluto rivestito nella vicenda dalla Gulizia, la quale si è rivelata il soggetto propulsore del meccanismo criminale, occupandosi peraltro la ricorrente di mettere in contatto le parti interessate alla stipula dei contratti simulati e strumentali alla realizzazione delle condotte illecite, perpetrate attraverso il coinvolgimento di una pluralità di società cartiere, nell’ambito delle quali si avvicendavano diversi amministratori, in modo da rendere assai difficoltosa la ricostruzione del sistema finalizzato all’evasione fiscale.
A fronte di ciò, è stato ritenuto irrilevante il dato dell’inattività della RAGIONE_SOCIALE ossia della società presso la quale lavorava la RAGIONE_SOCIALE, posto che tale società, costituita proprio come cartiera, è sempre stata inattiva, non avendo né una sede legale effettiva, né una sua struttura organizzativa, per cui alcun elemento di novità era ravvisabile in tal senso rispetto al quadro cautelare già delineatosi.
Allo stesso modo, è stato ritenuto non dirimente il licenziamento della ricorrente dalla società RAGIONE_SOCIALE e il suo conseguente status di disoccupata, ben potendo l’indagata assumere nuovi incarichi presso altre società e così reiterare i reati.
L’affermazione difensiva secondo cui la COGNOME avrebbe reciso ogni contatto con i soggetti coinvolti nel procedimento penale in esame è stata poi smentita dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, da cui si evince che la ricorrente
3 GLYPH
ha continuato a mantenere rapporti, tra gli altri, con il coindagato NOME COGNOME avente anch’egli un ruolo centrale nella vicenda, essendo stato precisato nell’ordinanza impugnata (pag. 3) che la frequentazione tra i due, per quanto legata a occasioni conviviali connesse alla loro comune appartenenza al Cavalierato di Malta, ben può dare luogo alla prosecuzione di rapporti illeciti.
Pertanto, è stata ritenuta necessaria l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla P.G., misura peraltro non particolarmente afflittiva.
Orbene, in quanto sorretto da considerazioni non manifestamente illogiche, il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari non presta il fianco alle doglianze difensive, che invero sul punto sollecitano sostanzialmente differenti valutazioni di merito, che tuttavia non possono trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse della Gulizia deve essere quindi rigettato, con condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 08.10.2024