Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12721 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12721 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANICATTI’ il 17/05/1984
avverso l’ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del PG, in persona della sostituta NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore non è presente.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18/12/2024 il Tribunale di Caltanissetta rigettava l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa in data 20/11/2024 dal GIP di Caltanissetta con la quale era stata respinta l’istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari “con braccialetto elettronico”, emessa nei confronti del predetto in relazione ai reati contestati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Milazzo a mezzo del difensore di fiducia articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione relativamente all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Argomenta la difesa che il Tribunale non si è confrontato con gli argomenti spesi nell’atto di appello laddove si era fatto riferimento solo al decorso del tempo rapportando l’argomento alla circostanza che il Milazzo, dopo l’esecuzione dell’ordinanza, è stato assoggettato ad un titolo definitivo con un fine pena previsto tra quattro anni. La difesa assume la carenza della motivazione poiché il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari sulla base della caratura personale dell’A Milazzo i reputandole vicino a criminali di spicco della mafia locale e inserite in allarmanti circuiti delittuosi senza tenere conto, ai fini della valutazio della sussistenza dei requisiti di attualità del pericolo di recidivanzà chetil Milazzo è sottoposte a un lungo periodo di detenzione e che lo stesso riesame, nell’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen. aveva escluso per lo stesso, l’aggravante di cui all’art. 416 bis n. 1 cod. proc. pen. Sotto altro profilo rileva la difesa ch Tribunale non ha fatto cenno alla circostanza che i reati risalgono al 2009, il che attenua grandemente le esigenze special-preventive.
All’udienza, il P.G., in persona della sostituta, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore non è comparso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
E’ consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui la decisione del giudice sull’appello avverso l’ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata, oltre che dall’effetto devolutivo proprio del tipo di impugnazione ianche dalla natura del provvedimento impugnato che è del tutto autonomo rispetto alla ordinanza con la quale la misura è stata
applicata. Il Tribunale, in sede di appello, non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni che legittimano il provvedimento restrittivo, dovendosi piuttosto limitare al controllo che l’ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata, in relazione ad eventuali fatti nuovi allegati, preesistenti o sopravvenuti che si rivelino idonei a modificare il quadro probatorio o a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292 – 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/03/2015, Rv. 265569).
Nel caso in esame il Tribunale, dopo aver premesso che l’istanza di revoca o sostituzione della misura era fondata sulla circostanza che il Milazzo si trovava già detenuto in espiazione pena e p — ta protrarsi della carcerazione x per almeno quattro anni, in uno alla intervenuta chiusura delle indagini preliminari, ha rigettato l’appello proposto dalla difesa.
A tal proposito ha precisato che ,avendola difesa incentrato l’appello su un vizio di motivaziong era ben possibile integrare la motivazione addotta daligp, ove ritenuta carente. In applicazione dei canoni ermeneutici specificatamente e congruannente richiamati 1, ha ritenuto che lo stato detentivo in cui si trovava or Milazzo non ‘Circostanza che ex se determina un ridimensionamento delle esigenze cautelari ravvisate a carico del Milazzo con l’ordinanza genetica, confermata dal Tribunale del riesame in relazione ad una pluralità di cessioni e acquisti) a fine di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ritenendo, in virtù della contiguità con contesti criminali allarmanti, l’esistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione.
Non ha mancato il Tribunale di richiamare giurisprudenza secondo cui lo stato di detenzione per altra causa non si pone in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari e in specie quelle del pericolo di reiterazione della condotta criminosa «atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentiv assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistarg anche per brevi periodi, la condizione di libertà» (Sez. 1, n. 3793 del 27/09/2023; Sez. 4 n. 484 del 12/11/2021).
Con motivazione adeguata il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha ritenuto che, a fronte dello stato detentivo del Milazzo non è possibile escludere la persistenza delle esigenze cautelari, non mancando di evidenziare come, al netto q dello stato detentivo, la difesa non GLYPH acicotto alcuna circostanza di fatto o elemento nuovo, idoneo a legittimare una rivisitazione in senso favorevole al ricorrente della valutazione operata in punto di esigenze cautelari e adeguatezza del regime cautelare
5. E’ stato, inoltre, evidenziato che la richiesta non poteva essere accolta sulla scorta della allegazione difensiva del mero decorso del tempo, dando atto dell’orientamento giurisprudenziale dominante secondo cui il decorso del tempo dalla verificazione dei fatti di reato e dalla esecuzione della misura non costituisce elemento di novità (Sez. 3 n. 43113 del 16/09/2015, Rv. 265652 secondo cui «in tema di misure cautelari personali l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare»).
E’ stato, ancora, ribadito che il dato neutro del trascorrere del tempo assume rilievo sulla scorta di una valutazione globale, una rivalutazione in termini oppositivi del quadro cautelare originario, elementi che non sono emersi nell’ambito del procedimento né sono stati indicati nell’atto di appello.
Il Tribunale ha, dunque, rimarcato la gravità dei reati, il profilo personologico del Milazzo desunto dal contesto altamente delinquenziale di perpetrazione dei fatti, la contiguità con ambienti di elevato spessore criminale mafioso, tutti elementi che consentivano di ritenere immutato il consolidato quadro cautelare.
Si tratta di motivazione adeguata e immune da vizi logici e in linea con i principi giurisprudenziali in subiecta materia.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare (Sez.5,n.39792 del 29/05/2017, Rv.271119; Sez. 2 n. 1858, dep.17/01/2014 Rv.258191; Sez.1, n.24897de1 10/05/2013, Rv.255832; Sez. 5, n. 16425, dep.27/04/2010, Rv.246868, Sez.2, n. 39785 dep. 26/10/2007, Rv.238763); né rileva il cd “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato, in quanto tale circostanza deve essere oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen, ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2 n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 – 01; Sez.2,n. 12807 del 19/02/2020, Rv.278999 – 01; Sez.2, n.46368 del 14/09/2016, Rv.268567 – 01; Sez.2, n.47416 del 30/11/2011, Rv.252050 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall’imputato segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna oltre che al pagamento delle spese del procedimento, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 25 febbraio 2025
–