Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41737 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41737 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 18/09/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Napoli l’DATA_NASCITA avverso l’ordinanza dell’08/05/2025 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni delle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa in data 27 luglio 2023, ha disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di estorsione aggravata. Tale ordinanza Ł stata confermata dal Tribunale del Riesame di Napoli con ordinanza del 19 marzo 2023.
Con sentenza del 31 maggio 2024, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa in relazione al contestato reato di estorsione.
L’imputato, nelle more del giudizio di appello, ha chiesto la sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari, rappresentando il venir meno delle esigenze cautelari poste a fondamento dell’ordinanza genetica. Tale modifica sostanziale sarebbe desumibile -a dire della difesa- dall’ammissione degli addebiti resa dallo COGNOME, condotta qualificabile quale inequivoco segno di resipiscenza e, dunque, idonea a escludere il pericolo di reiterazione del reato. Con provvedimento del 18 marzo 2025, la Corte di appello di Napoli, ha rigettato l’istanza di sostituzione avanzata dall’odierno ricorrente.
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza dell’08 maggio 2025 con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare in itinere .
5.Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. nonchØ apparenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
I giudici di merito, limitandosi ad affermare in modo apodittico che la richiesta difensiva non sarebbe ‘ meritevole di accoglimento ‘ stante la gravità dei fatti e la personalità del ricorrente, avrebbero del tutto ignorato gli elementi di novità posti a fondamento della richiesta di sostituzione.
La motivazione, fondata su sintetiche formule di stile, prive di alcun riferimento al caso concreto, sarebbe, pertanto, apparente con correlata violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità della cautela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni che seguono
L’unico motivo di ricorso Ł aspecifico e reiterativo avendo ad oggetto questioni relative alla valutazione della permanenza delle esigenze cautelari, già esaminate dai giudici dell’appello che hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le deduzioni difensive sviluppate nei motivi del gravame, pervenendo al rigetto della richiesta di sostituzione della misura custodiale attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze logico-fattuali addotte dalla difesa, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto nonqualificabiliinterminidi contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
L’ordinanza impugnata Ł motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla attualità delle esigenze cautelari che giustificano la prosecuzione dell’esecuzione della misura coercitiva della custodia in carcere ed alla insufficienza degli elementi addotti dalla difesa a far ritenere affievolite le esigenze cautelari poste a base del provvedimento impositivo.
2.1. I giudici dell’appello hanno motivato la conferma dell’ordinanza di rigetto facendo presente come nessuno degli elementi dedotti dalla difesa (richiesta di concordato in appello, comportamento collaborativo dell’imputato, concessione degli arresti domiciliari al coimputato COGNOME, indicazione di un domicilio idoneo all’esecuzione degli arresti domiciliari fuori dalla regione Campania) avesse il carattere della novità idonea a far ritenere attenuate le esigenze cautelari.
Deve essere, in proposito, affermato che il fatto nuovo rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all’inizio del trattamento cautelare.
2.2. Correttamente i giudici dell’appello hanno evidenziato che la mera presentazione di un’istanza di concordato in appello e l’ammissione di responsabilità da parte dello COGNOME costituiscono fatti nuovi idonei ad escludere la sussistenza delle esigenze cautelari; in particolare appare ragionevole e compatibile con le risultanze processuali quanto affermato dai giudici dell’appello in ordine alla carenza di elementi da cui desumere ‘ un effettiva rivisitazione critica del suo vissuto criminale ed antisociale ‘ da parte del ricorrente ed in relazione alla dubbia autenticità dell’ammissione di responsabilità contenuta in una dichiarazione precompilata non sottoscritta con le modalità previste dall’ordinamento penitenziario (vedi pag. 2 del provvedimento impugnato).
Deve essere, quindi, affermato che i giudici dell’appello hanno correttamente ritenuto che le predette circostanze non sono in alcun modo idonee a depotenziare il pericolo che lo COGNOME ponga in essere ulteriori condotte criminose in considerazione della particolare pervicacia criminale dimostrata dall’imputato.
2.3. Il Tribunale ha, altresì, fatto corretto e puntuale riferimento al costante e ormai consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il provvedimento favorevole adottato nei confronti di un coindagato può integrare un fatto nuovo sopravvenuto rilevante ai soli fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non anche delle esigenze cautelari, le quali, per loro natura, devono essere oggetto di autonoma
e specifica verifica con riguardo alla posizione di ciascun indagato (vedi Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258-02; Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023, COGNOME, Rv. 285141-01).
Invero, la valutazione richiesta dall’art. 274 cod. proc. pen. -e, in particolare, quella afferente al periculum libertatis con riguardo alla possibile reiterazione di condotte penalmente rilevanti- postula un apprezzamento che non può che radicarsi su elementi riferibili alla specifica individualità dell’indagato, e dunque non automaticamente estensibili ai concorrenti nel reato. Tale giudizio implica, infatti, la considerazione non soltanto dell’eventuale diversa intensità del contributo materiale o morale prestato da ciascun correo alla realizzazione dell’illecito, ma anche e soprattutto di profili pertinenti alla personalità del singolo, al suo vissuto, alle sue condizioni di vita e alla sua pericolosità concreta ed attuale.
Ne consegue che l’esito favorevole conseguito da un coindagato, pur potendo incidere sulla tenuta del compendio indiziario complessivo, non Ł idoneo, di per sØ, a determinare un automatico venir meno delle esigenze cautelari gravanti sugli altri concorrenti, ben potendo risultare giustificata, sul piano logico e giuridico, l’adozione di regimi cautelari differenziati anche in presenza della contestazione del medesimo fatto di reato.
2.4. Deve essere, infine, rimarcato che i giudici di merito hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui, ai fini del mantenimento della custodia cautelare in carcere, non Ł necessaria un’analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma Ł sufficiente che il giudice, come ha fatto il Tribunale, indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura dei reati nonchØ dalla personalità dell’imputato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la misura prescelta come quella piø adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell’attività criminosa, rimanendo in tal modo assorbita l’ulteriore dimostrazione dell’inidoneità delle altre misure coercitive (vedi, Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, COGNOME, Rv. 261723-01; Sez. 3, n. 30443 del 11/02/2022, RAGIONE_SOCIALE, non massimata e Sez. 1, n. 35837 del 06/06/2023, COGNOME, non massimata).
Il Tribunale ha correttamente valorizzato l’attuale sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, dando rilievo alla gravità delle condotte criminose nonchØ alla personalità delinquenziale dello COGNOME desumibile dai precedenti penali e dall’assenza di una reale rivisitazione critica della propria condotta criminale con conseguente prognosi negativa in ordine alla capacità di rispettare ‘ le prescrizioni connesse alla misura auto custodiale, ovunque eseguita ‘ (vedi pagina 2 dell’ordinanza impugnata), anche in considerazione del fatto che la vicenda in esame denota un inserimento non occasionale in ambiti delinquenziali di un certo rilievo dai quali l’imputato non ha manifestato l’intenzione di prendere le distanze.
La ricostruzione in esame, immune da censure sotto il profilo della completezza argomentativa e della coerenza logico giuridica, si fonda su valutazioni di fatto che non risultano affette nØ da contraddittorietà nØ da manifesta illogicità, rendendole, pertanto, insuscettibili di sindacato in sede di legittimità.
3.All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 18/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME