Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12434 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12434 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOMECOGNOME nato a Macerata il 22/03/2005
avverso l’ordinanza del 12/11/2024 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha co chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizio concernente la sussistenza del pericolo di fuga dell’indagato e, per la restante, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Tribunale del riesame, integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Macerata in data 16 settembre 2024, che aveva disposto la misu cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confr
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NOME COGNOME in relazione ai reati di associazione a delinquere e di concorso in autoriciclaggio.
Ricorre per cassazione il suddetto indagato, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza delle esigenz cautelari. L’ordinanza applicativa aveva ravvisato esclusivamente il pericolo di inquinamento probatorio e quello di reiterazione, mentre il Tribunale stravolgendo tale impianto argomentativo, senza illustrare minimamente le ragioni poste a fondamento del proprio convincimento, a fronte di puntuali censure difensive – aveva ancorata la misura, oltre che alla prognosi di recidivanza, al solo rischio di fuga.
Peraltro, la specifica cautela adottata sarebbe funzionale ad una mera finalità rieducativa, affatto estranea alla natura dell’istituto.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Per giurisprudenza costante, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, il tribunale investito in sede di riesame del tema relativo alla insussistenza dell esigenze cautelari ritenute nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione. (Sez. 1, n. 28525 del 08/09/2020, Signore, Rv. 279643-01; Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Riva, Rv. 259976-01; Sez. 5, n. 4446 del 05/12/2006, dep. 2007, Semeraro, Rv. 235687-01; Sez. 1, n. 43014 del 11/10/2005, COGNOME, Rv. 232707-01).
Nel caso di specie, l’ordinanza applicativa – p. 89 – aveva ritenuto idonea a fronteggiare le necessità cautelari di cui alle lett. a) e c) dell’art. 274, comma 1, cod. proc. pen. la misura dell’obbligo di presentazione per due volte al giorno alla polizia giudiziaria, in considerazione del ruolo servente svolto dal ricorrente, quale gestore delle transazioni finanziarie (insieme alla sorella NOME), rispetto all complessiva azione delittuosa del sodalizio diretta dal padre NOME COGNOME.
Il Tribunale ha condiviso tali riflessioni, per quanto attiene alla possibilità di reiterazione criminosa, con motivazione congrua nella sua sinteticità, evidenziando il legame parentale, la militanza associativa e il coinvolgimento nei traffici delittuosi, elementi tali da indurre l’indagato a collaborare ancora nella illecita
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«impresa di famiglia, a maggior ragione essendo il padre impossibilitato per della misura caútelare in atto» (p. 2, ove viene anche evocato, obitèr, il pericolo di fuga, senza in effetti addurre alcuna argomentazione a sostegno).
Tutti i suaccennati profili di censura non sono consentiti in questa se legittimità e, comunque, risulterebbero manifestamente infondati.
3.1. Fermo restando che la gravità indiziaria non è stata contes nell’istanza di riesame, i giudici di merito hanno illustrato il paventato r recidivanza, con congrue argomentazioni, anche richiamando le condotte, tutt’altro che irrilevanti, oggetto dell’imputazione provvisoria. Il motivo di per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso di specie – propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli eleme esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME 270628-01).
3.2. Ciò premesso, la lacuna motivazionale in ordine al pericolo di fuga, non revocabile in dubbio, non incide sulla complessiva tenuta logica provvedimento impugnato, comunque solidamente ancorata al pericolo di reiterazione del reato.
Invero, quando il giudice ha fondato la misura su più di una delle esig previste dall’art. 274 cod. proc. pen., i motivi di gravame che investono un delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, entrambe autonome e autosufficienti, nell’accertata sussistenza di un’altra, non appaiono dall’interesse attuale e concreto richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc in quanto l’eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio (Sez. 3, n. 13082 del 10/01/2024, Vyzaj, n mass.; Sez. 2, n. 12238 del 23/02/2024, Moncada, non mass.; Sez. 3, n. 27 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 6, n. 7200 d 08/02/2013, COGNOME, Rv. 254506-01).
3.3. Quanto, infine, all’effettiva adeguatezza della misura, contestata difesa, lungi dal porsi scopi di emenda, come suggerito dalla difesa, l’applic dell’obbligo di firma è coerente con la regola della minore afflittività po facendo leva – alla luce della consolidata riflessione accademica e della consi casistica in tema di efficacia non solo diretta ma anche mediata dello strum cautelare – sull’effetto di stimolo indiretto al contenimento degli impulsi ant
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condann pagamento delle spese’ processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una s in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valuta profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 1 nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2025.