Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12657 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12657 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni per l’inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale NOME COGNOME
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO E CONDIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno del 14/12/2023 che, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, ha applicato alla ricorrente la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in ordine ai reati di concorso in truffa aggravata (capi 1 e 4 dell’imputazione provvisoria).
Al riguardo, la difesa deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari (art. 274 lett. c) cod. proc.
Premessa per genericità l’inammissibilità dell’appello del Pubblico ministero, si lamenta che si erano richiamati a fondamento del periculum di reiterazione un precedente penale del tutto inconferente in quanto relativo ad un reato edilizio commesso nel 2016, di cui ad un decreto penale di condanna non opposto, nonché elementi del fatto, in assenza di autonomi indici di disvalore espressivi del rischio di recidiva. Il Tribunale del Riesame, inoltre, con una dichiarazione illogica e contraddittoria ritiene di dichiarare inammissibile l’appello del P.M., nella parte relativa al coimputato COGNOME NOME, ritenendo che l’appello avesse ripercorso i passaggi della misura cautelare. Secondo il ricorrente anche l’ordinanza è viziata da un percorso argomentativo illogico atteso che gli stessi elementi vengono valutati in maniera differente rispetto alle posizioni dei singoli c:oindagati.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, con requisitoria del 21/01/2024, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con nota del 9/02/2024, la difesa della ricorrente si è opposta alle conclusioni del P.G., insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
4.1. Quanto alla dedotta inammissibilità, correttamente si è osservato che l’appello proposto dal Pubblico ministero verte sul solo profilo delle esigenze cautelari per avere il Gip riconosciuto la sussistenza nei confronti dell’indagata dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ascrittole. Richiamandosi il motivo di appello (v. pag. 7) si è osservato che il Pubblico ministero, lungi da un generico richiamo alla richiesta di misura, ha motivato il proprio atto stigmatizzando la gravità della condotta decettiva, le modalità della sua perpetrazione e il coinvolgimento dell’indagata in due truffe che anche avuto riguardo alla loro complessità non ne rendono la condotta affatto occasionale. Tutto ciò si riflette sull’attualità e concretezza della misura e che comporta con elevato grado di probabilità che la ricorrente tornerà a delinquere ove fosse del tutto assente un presidio cautelare. A ciò si aggiunga che nessun fatto nuovo è stato proposto dalla
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ricorrente rispetto al quadro cautelare iniziale. L’appello, dunque, soddisfa i requisiti di specificità.
4.2. Quanto al periculum di reiterazione, dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che il ruolo rivestito dalla ricorrente nella truffa contestata quello di intestataria di tre vaglia postali portanti le somme versate dalla persona offesa ingannata e di colei che avrebbe dovuto provvedere al cambio dei vaglia e al prelievo del contante da versare tra i correi, cosa in parte riuscita. La ricorrente è indicata quale l’esecutore materiale che ha messo a disposizione il personale conto postale autorizzando l’intestazione a sé dei vaglia emessi dalla vittima, procedendo poi a versarli sul conto personale e a prelevarne il corrispondente valore in modo da consegnarlo ai correi. Tutto ciò lumeggia sul ruolo effettivo e fondamentale svolto dalla ricorrente che ha portato il Tribunale ad operare sicuramente una differenziazione non affatto manifestamente illogica nella valutazione delle singole posizioni processuali e non certo in modo irrazionale.
E ciò comporta l’inammissibilità del motivo, alla luce anche del principio affermato dalla Corte di legittimità a mente del quale il nuovo testo dell’art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo cli fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (ex multis v. Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, COGNOME, Rv. 271522 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. Cod. proc. pen. Motivazione semplificata.
Così deciso, il 16/02/2024