Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12660 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12660 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/12/2023 del TRIB. LIBERTA di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONIDIDERATO IN DIRITTO
NOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno del 14/12/2023 che, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, ha applicato alla ricorrente la misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. in ordine ai reati di concorso in truffa aggravata (capi 1 e 4 dell’imputazione provvisoria).
Al riguardo, con due motivi la difesa lamenta l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, nonché del correlativo vizio di motivazione.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, con requisitoria-memoria del 21/01/2024, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con nota del 9/02/2024, la difesa della ricorrente, sul rilievo dell’assenza di novum rispetto a quanto già valutato dal AVV_NOTAIO in sede di rigetto della richiesta di misura, si è opposta alle conclusioni del P.G., insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è inammissibile essendo i motivi manifestamente infondati.
4.1. Quanto alla gravità indiziaria, va preliminarmente dato atto contrariamente a quanto evidenziato nella requisitoria-memoria del P.G. – che il ricorrente, per come precisato anche dall’ordinanza impugnata, ha contestato, con memoria depositata in sede di discussione dell’appello cautelare, i gravi indizi di colpevolezza. Il motivo, pertanto, è scrutinabile in questa sede.
Tanto premesso, l’ordinanza impugnata risulta avere declinato un complesso di elementi probatori, dotati di gravità, che danno logicamente conto del diretto coinvolgimento del ricorrente nella vicenda illecita e del ruolo non affatto secondario dallo stesso svolto.
Si è, al riguardo, evidenziato, passando analiticamente in rassegna l’esito degli accertamenti di p.g. svolti in relazione alle due imputazioni elevate (pagg. 2 e 7), un complesso di elementi di carattere convergente che danno motivatamente conto del diretto e consapevole coinvolgimento del ricorrente in entrambe le ipotesi delittuose contestate. In particolare, ai contatti accertati tra il ricorrent i coindagati (la COGNOME e lo COGNOME) quanto all’ipotesi di cui al n. 1) della rubrica quelli intervenuti con la COGNOME quanto all’ipotesi di cui al n. 2) della rubrica stata assegnata valenza indiziante alla luce del contenuto della messaggistica intercorsa, il cui tenore è rivelatrice di una previa intesa e coinvolgimento nelle architettate truffe, nonché in ragione anche del contesto temporale in cui sono stati registrati, del tutto coevo alla perpetrazione delle truffe ad opera dei complici.
4.2. Quanto al periculum di reiterazione, l’ordinanza impugnata ha ben evidenziato come le due truffe contestate, ben lungi dal rappresentare occasionali
ipotesi di truffe realizzate a danno di sprovveduti, siano invece espressione, per il numero dei soggetti coinvolti e le non elementari modalità che le sottendono (individuazione dei sistemi per forzare gli accessi telematici a poste italiane e sostituirsi ad essa; per individuare il soggetto da depredare; le modalità per indurlo a spogliarsi del denaro riversandolo su un conto di un terzo; il soggetto disposto a riciclare il provento della truffa), di un’organizzazione complessa nell’ambito della quale la condotta dell’indagato non è affatto sfornita causalmente di rilievo (è precisato che lo si ascolta discutere con la COGNOME sui documenti che occorrono per ritirare il denaro dai c/c postali; riceve la documentazione postale delle intestatarie dei conti postali su cui è confluito il denaro delle vittime; è contatto con i complici a cui riporta le richieste della COGNOME per informarla de modus procedendi da seguire per prelevare il denaro, dimostrandosi, così, a conoscenza sia del meccanismo criminoso che dei soggetti che agiscono per favorirne la realizzazione).
In tale contesto, avere assegnato valenza recessiva, ai fini della valutazione del rischio di recidiva, all’assenza di precedenti penali, non sconta alcuna illogicità, in quanto, per come precisato dal Tribunale, si è al cospetto di fatti non occasionali e i reati risalgono a pochi mesi or sono. E ciò comporta l’inammissibilità del motivo, alla luce dei principi affermati dalla Corte di legittimità in tema di misure cautelar a mente dei quali:
il nuovo testo dell’art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato pe il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (ex multis v. Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, COGNOME, Rv. 271522 – 01);
l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett:. c) cod. proc. pe può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (peraltro nel caso in esame si è in presenza di condotte assai recenti), ma non anche la previsione di specifiche ipotesi di recidiva. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso dell’imputato che aveva eccepito l’insussistenza del requisito dell’attualità delle esigenze cautelari, in quanto non erano emersi ulteriori e recenti contatti con soggetti disposti a fungere da prestanome per le società coinvolte negli
NOME
illeciti).(Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 – 01; Sez. 3, n.9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891 – 01).
4.3. Anche con riferimento all’adeguatezza della misura applicata l’ordinanza impugnata si sottrae ai vizi di legittimità denunziati. La misura non custodiale è stata ritenuta efficace non solo perché assolve ad una funzione di avvertimento o di diffida o di sanzione minimale, che, invece, per quanto anche osservato dalla difesa, non le è propria, ma in ragione del fatto che – tenuto conto delle sue modalità applicative – garantisce un controllo dell’indagato sul territorio da parte delle forze dell’ordine, in relazione a fattispecie di reato le cui modalità d consumazione fanno leva su una possibilità di muoversi liberamente sul territorio al fine anche di relazionarsi con i correi, soprattutto con quelli allo stato rimast ignoti. E sotto tale profilo, sebbene un completo arginamento sarebbe assicurato con misure più gravose, non può escludersi un’idoneità causale dell’obbligo imposto a detti fini per come rilevato dal Tribunale.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. Cod. proc. pen. Motivazione semplificata.
Così deciso, il 16/02/2024