Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28396 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28396 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 19 gennaio 2024, il Tribunale di Torino, investito dell’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME, ha rigettato l’impugnazione, qualificata come richiesta di riesame, confermando l’ordinanza con cui la Corte di assise di Torino il 9 ottobre 2023 aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per i reati di tentata rapina aggravata e di omicidio aggravato in danno di NOME COGNOME, contestati come commessi in Piossasco, il 9 giugno 2021, reati in ordine ai quali la Corte di assise suddetta, nella medesima data del 9 ottobre 2023, aveva emesso nei confronti di COGNOME sentenza di condanna alla pena di anni sedici di reclusione.
Il Tribunale ha premesso che: verificatosi il fatto suindicato, era stata emessa anche a carico di COGNOME una prima ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere per i reati di omicidio aggravato, tentata rapina aggravata e detenzione e porto illegali di arma, ma il Tribunale del riesame aveva annullato il provvedimento per carenza dei gravi indizi di colpevolezza; era seguita, però, la suindicata sentenza della Corte di assise che aveva dichiarato COGNOME colpevole dei reati di concorso in tentata rapina aggravata e di concorso anomalo, ai sensi dell’art. 116 cod. pen., nell’omicidio aggravato di COGNOME,, mentre lo aveva assolto dall’imputazione di detenzione e porto illegale di arma; la stessa Corte, richiesta dal Pubblico ministero, aveva contestualmente al deposito della motivazione della sentenza, emesso ordinanza applicativa della custodia cautelare a carico di COGNOME, ravvisando il pericolo di reiterazione del reato e i pericolo di fuga, sorretti dalla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; in tal senso erano stati considerati il comportamento di elevatissima gravità tenuto dall’imputato, l’assenza di una sua attività lavorativa, la sua dedizione continuativa ai delitti contro il patrimonio, la condotta serbata in occasione del fermo del 28 settembre 2021, a cui egli aveva cercato di sottrarsi violentemente, e infine il suo allontanamento per ignota destinazione dopo la scarcerazione del 12 novembre 2021; di seguito, era stata individuata dalla polizia giudiziaria, dopo le corrispondenti ricerche, la presenza dell’imputato in Albania, ove questi era restato coinvolto in un grave incidente stradale con il fratello in data 4 gennaio 1023; erano state avviate le ricerche per l’arresto ai sensi dell’art. 720 cod. proc. pen., arresto avvenuto il 10 novembre 2023, sempre in Albania, con la richiesta di estradizione da parte del Ministro della giustizia. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Era seguito l’appello proposto dal difensore di COGNOME, atto con cui si era dedotto che: la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. era relativa e, in ogni caso, essa non poteva riguardare il pericolo di reiterazione dei
reati contro il patrimonio; per il resto, l’imputato non era gravato da precedenti penali e lavorava da anni quale bracciante agricolo; quanto al pericolo di fuga, la condotta serbata al momento del fermo era ormai risalente e, quanto al comportamento processuale, l’imputato non era tenuto a partecipare al processo stesso; in definitiva, non avrebbero dovuto riscontrarsi elementi concreti e attuali inerenti ai citati pericula libertatis.
Il Tribunale, in primo luogo, ha ritenuto che l’ordinanza della Corte di assise fosse introduttiva di un nuovo procedimento cautelare e, quindi, impugnabile con il mezzo del riesame e, in tal senso, ha convertito, o qualificato, l’atto di appello dal momento che la prima misura cautelare era stata definitivamente disattivata per la carenza di gravi indizi, con la conseguente chiusura del corrispondente procedimento cautelare.
In ordine alle questioni poste con l’impugnazione – esclusa la valutabilità dei gravi indizi, essendo intervenuta sentenza di condanna – i giudici del riesame hanno ritenuto sussistenti le esigenze cautelari ravvisate nella nuova ordinanza genetica, per tale ragione pervenendo alla reiezione della richiesta.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato chiedendone l’annullamento e affidando l’impugnazione a due motivi, unitariamente trattati.
2.1. Con il primo motivo viene denunciata l’erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si prospetta la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione.
Secondo la difesa, i pericoli paventati dal Tribunale del riesame non possono considerarsi né concreti, né attuali.
Per quanto concerne il pericolo di reiterazione dei reati, non è stato valutato che la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non rilevava per la ritenuta consuetudine dell’imputato alla commissione dei reati contro il patrimonio, mentre, in ordine alla vicenda omicidiaria, era stata la stessa Corte di merito ad affermare che, nonostante l’apprezzabile contributo causale dato da COGNOME nella veste di autista e di palo rispetto alla perpetrazione del furt degenerato in tentata rapina e omicidio, il concorso nell’omicidio era stato ritenuto soltanto ai sensi dell’art. 116 cod. pen., non avendo egli voluto l’uso delle armi da parte dei correi fino a mettere a rischio la vita della persona offesa; sicché l’ordinanza impugnata, lì dove ha sostenuto che l’imputato aveva messo in essere fatti rispetto a cui era prevedibile la commissione dell’omicidio, ha sviluppato una considerazione erronea.
Si aggiunge che la motivazione circa l’attualità del pericolo di recidiva risulta
mancante, dato che soltanto con riferimento all’epoca dei fatti si era prospettata la dedizione di COGNOME a commettere reati contro il patrimonio e, per il resto, l’unico precedente era quello risalente al 2021, accaduto in occasione del fermo: e il tempo trascorso tra tale precedente e il momento di emissione della misura era un fattore rilevante che avrebbe dovuto essere valutato, in quanto il lungo tempo trascorso dalla commissione del reato depone a favore della mancanza di occasioni prossime favorevoli alla sua reiterazione, come si argomenta, d’altronde, dalla lettera dell’art. 292 cod. proc. pen. che ha codificato una massima di esperienza da tempo affermata dall’elaborazione giurisprudenziale.
La difesa ha, poi, sottolineato che anche in ordine al pericolo di fuga la motivazione relativa all’attualità è risultata carente essendosi, il Tribunale, limitato a evidenziare condotte risalenti al 2021, senza considerare che il mero spostamento di COGNOME in Albania dopo il fatto oggetto di processo era avvenuto da uomo libero, restando in contatto con il suo difensore, mentre egli era stato poi costretto a rimanere in quel paese dopo aver patito gravi fratture a seguito di un incidente stradale: in tale quadro, non risultano chiarite le circostanze sulla cui base potesse e possa ritenersi sussistente un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di un suo allontanamento.
Il difensore, dopo averne fatta rituale richiesta, ha, in data 27 marzo 2024, comunicato la sua rinuncia alla discussione orale adducendo motivi di salute e chiedendo la trattazione scritta.
All’udienza stabilita, il Procuratore generale ha svolto la requisitoria prospettando la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con l’adozione delle statuizioni consequenziali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va, innanzi tutto, preso atto della rinuncia alla discussione orale formulata dalla parte ricorrente.
Ciò non determina la necessità e nemmeno la possibilità di trascorrere alla trattazione scritta.
Si è, sul punto, già chiarito che l’opzione per la trattazione orale è irretrattabile: la rinuncia alla discussione orale, formulata ai sensi dell’art. 23 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, pertanto, non determina il mutamento del rito in quello cartolare.
La ragione per cui la scelta della forma di trattazione orale deve ritenersi irrevocabile risiede nel fatto che essa ha determinato lo svolgimento del
procedimento secondo un iter differenziato rispetto a quello previsto per la trattazione scritta, avendo già inciso direttamente sulle conseguenti facoltà processuali delle altre parti, le quali hanno maturato il legittimo affidamento nella possibilità di articolare le loro richieste e difese in udienza, non essendo quindi più tenute a rispettare la cadenza procedimentale prevista per la trattazione non partecipata, mediante l’invio delle conclusioni scritte.
La lesione del contraddittorio che l’ammissione di tale rinuncia determinerebbe sarebbe poi palese nei casi – come quello qui in esame – in cui tale rinuncia sia esternata nell’imminenza dell’udienza, in quanto in questo caso le altre parti non potrebbero neppure provvedere al deposito delle memorie, essendo scaduto il corrispondente termine, con l’effetto che si legittimerebbe l’esercizio di un potere dispositivo unilaterale tale da incidere sul corrett svolgimento dell’iter processuale (Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282207 – 01; Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520 – 01).
Passando quindi, all’esame dell’impugnazione, la Corte la ritiene, nel suo complesso, infondata e, quindi, da rigettarsi.
Appare opportuno premettere che il Tribunale, quanto alla verifica delle esigenze cautelari (unico tema in relazione a cui sussiste concreta devoluzione), ha reputato l’effettività della loro persistenza richiamando l’attività captativa, d cui esame è maturato il convincimento che, già all’epoca della fattispecie delittuosa oggetto di processo, l’imputato, pur essendo bracciante agricolo, si era rivelato soggetto dedito a commettere reati contro il patrimonio e si era reso disponibile a trasferirsi temporaneamente da Napoli, dove viveva, a Torino proprio per commettere, con il coimputato NOMENOME il furto in villa po degenerato nell’omicidio.
Si è aggiunto che COGNOME non può considerarsi soggetto incensurato, essendo stato condannato in via definitiva per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, reati commessi all’atto in cui era stata data esecuzione al fermo già citato, con allarmanti modalità.
Poi, si è evidenziato il mancato superamento della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con la precisazione che, mentre per il pericolo di reiterazione di reato della stessa specie, la custodia cautelare domestica, anche rafforzata dal controllo elettronico, avrebbe potuto dirsi adeguata – se fosse stato indicato un domicilio idoneo, però in concreto non segnalato – a salvaguardare le corrispondenti esigenze cautelari, ciò non è risultato affatto dimostrato per il pericolo di fuga, immanente, in considerazione della condotta pregressa dell’imputato, inerente al suo rientro nel paese di origine in pendenza
di processo, già illustrata dalla Corte di assise, da coniugarsi con l’entità elevata della pena irrogata a COGNOME con la sentenza di primo grado: e tale concreto e attuale pericolo può essere contenuto, secondo il Tribunale, soltanto con la misura inframuraria.
Le argomentazioni offerte dai giudici del riesame resistono alle critiche mosse dal ricorrente.
Le deduzioni difensive volte a contrastare la motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la nuova ordinanza genetica non adducono, se non implicando l’incisiva rivalutazione delle circostanze emerse, determinanti elementi di contrasto alle ragioni addotte con il provvedimento impugnato con riferimento alla verifica della persistenza dei due pericula libertatis enucleati, quello specialpreventivo e quello relativo alla fuga.
4.1. Mette conto rammentare, al riguardo, che, nel regolare la materia inerente ai criteri di scelta della misura cautelare, l’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. stabilisce che, contestualmente a una sentenza di condanna, l’esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell’articolo 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
In via generale, deve considerarsi che la pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sé un fatto nuovo che legittima l’emissione di una misura coercitiva personale, non ostando a tal fine la formazione di un giudicato cautelare precedente, e costituisce inoltre, quando sia relativa ad uno dei reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia in carcere (Sez. 1, n. 13407 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 281055 – 01; Sez. 6, n. 30144 del 06/05/2015, Sansone, Rv. 264997 – 01).
Sul punto che qui rileva, si è poi puntualizzato che, in tema di misure cautelari personali, la previsione dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. istituisce un nesso logico tra la decisione di condanna e la disamina dei rischi cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. prcc. pen., in quanto colloca espressamente dopo la pronunzia della sentenza à valutazione dei presupposti da sottoporre a verifica, tra i quali anche l’esito del procedimento e gli elementi sopravvenuti al fatto, sicché, pur non essendo richiesta una stretta contestualità con la pronuncia della sentenza, la misura cautelare non va irragionevolmente ritardata rispetto alla condanna (Sez. 6, n. 51605 del 12/09/2019, Msafti, Rv. 277575 – 01) e impone al giudice di verificare la sussistenza delle esigenze cautelari suindicate tenendo conto degli elementi che
emergono dalla pronuncia del giudice della cognizione, dovendosi, a tal fine, escludere alcun vincolo derivante da un precedente giudicato cautelare favorevole al condannato (Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, COGNOME, Rv. 269956 – 01), dovendo compiersi, in questo snodo, una verifica che, in ogni caso, non si fondi esclusivamente sul tempo trascorso tra la condotta e l’istanza cautelare o sulla gravità del fatto, ma valuti complessivamente i presupposti previsti dall’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., tenendo conto del fatto specifico accertato con la sentenza di condanna e degli ulteriori elementi utili a rafforzare o ad affievolire la presunzione di un attuale periculum libertatis (Sez. 3, n. 13632 del 28/02/2020, Martinone, Rv. 279379 – 01).
4.2. Ciò premesso, è da osservare che non può ritenersi inappropriato vieppiù nell’ambito della più generale ponderazione della valenza delle modalità della condotta dell’imputato, sintomatiche della sua sperimentata professionalità criminale – lo stesso riferimento alla presunzione di sussistenza o, più precisamente, di persistenza delle esigenze cautelari inscritta nell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., posto che la condanna di COGNOME da parte del giudice di primo grado afferisce al delitto di omicidio, sia pure ascritto a titolo di concorso anomalo, ex art. 116 cod. pen., all’imputato.
In tal senso non può accogliersi la critica formulata dal ricorrente in merito in cui all’addotta erroneità del passaggio motivazionale in cui il Tribunale del riesame ha indicato l’omicidio come prevedibile dal COGNOME: il concorso anomalo si caratterizza appunto per il fatto che il concorrente, facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza, avrebbe senz’altro potuto rappresentarsi l’evento letale a carico della vittima come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione concordata.
4.3. Neanche la differenziazione istituita dal Tribunale fra gli strumenti cautelari idonei a contenere ciascuno dei due pericula merita fondata censura.
In ordine alla pericolosità determinativa del rischio di reiterazione da parte dell’imputato di reati della stessa specie, i giudici del riesame – pur avendo rilevato la carenza di idoneo domicilio, carenza non specificamente contestata dalla difesa – hanno affermato che la custodia cautelare domestica, con le opportune cautele, avrebbe potuto reputarsi strumento idoneamente contenitivo dell’enucleato pericolo di recidiva. Si è trattato, all’evidenza, di un discorso svolt per ragioni di completezza argomentativa, dal momento che la mancanza del domicilio idoneo avrebbe precluso, ove pure esso fosse risultato, nel suo complesso, strumento adeguato, il collocamento di COGNOME in custodia cautelare domiciliare.
Per quanto concerne, poi, il rilevato pericolo di fuga, è corretto ritenere che la sua valutazione doveva derivare – così come è in concreto derivata –
dall’esame del complesso delle circostanze del caso concreto, avendo COGNOME dimostrato già subito dopo il fatto la sua ferma volontà di sottrarsi all’attività giustizia, sia facendo perdere le sue tracce nel luogo dell’omicidio, sia commettendo i reati oppositivi alla sua identificazione e al suo arresto, sicché, con riferimento alla condotta ancora successiva, se, da un lato, non era equilibrato annettere rilevanza astratta al solo ritorno di COGNOME nel paese di origine, ossia l’Albania, doveva, dall’altro, considerarsi che egli, pur se radicato in Italia prima di commettere i gravi reati oggetto di processo, aveva, successivamente ai reati e una volta liberato, abbandonato di fatto l’Italia, senza farvi più ritorno se non a seguito del procedimento estradizionale, dopo l’emissione del nuovo titolo cautelare.
Inoltre, non senza rilevanza si profila l’ulteriore argomento – coerente con quanto si è premesso e non specificamente contrastato dal ricorrente – speso dai giudici del riesame, i quali hanno evidenziato che la condanna di COGNOME a una pena detentiva elevata (anni sedici di reclusione) integra elemento che, ai sensi dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., doveva e deve essere tenuta in conto onde valutare lo spessore del pericolo di fuga in concreto emerso.
Anche la valutazione compiuta sotto questo ulteriore profilo dal Tribunale appare incensurabile.
Certo, il pericolo di fuga non può essere desunto esclusivamente dalla circostanza che l’indagato si sia trasferito nel suo paese di origine e di abituale dimora, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un’attività positiva del soggetto, la concreta predisposizione alla fuga (Sez. 1, n. 31765 del 10/09/2020, NOME COGNOME, Rv. 279893 – 01); in tal senso, il pericolo di fuga, oltre che concreto, dev’essere anche attuale, ma questo requisito non comporta necessariamente l’esistenza di condotte materiali che rivelino l’inizio dell’allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, essendo invece sufficiente l’accertamento – con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo – dell’esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274220 – 01; Sez. 6, n. 16864 del 07/03/2018, COGNOME, Rv. 273011 – 01).
4.4. Ai principi man mano ribaditi si è attenuto il Tribunale del riesame evidenziando in modo ragionato i richiamati, specifici indici sintomatici del concreto e attuale pericolo di fuga che si riconnette alla posizione di COGNOME, nessuno degli argomenti addotti dal ricorrente essendo risultato tale da
destrutturare l’adeguato iter del discorso giustificativo posto a sostegno dell’affermata persistenza delle indicate esigenze cautelari e dell’attuale necessità della loro tutela attraverso il necessario impiego della misura custodiale inframuraria.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
A tale statuizione fa seguito, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di riferimento, a sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28 marzo 2024
Il Consi , Øliere stensore
Il Presidente