Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28020 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28020 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il 05/04/1985
avverso l’ordinanza del 31/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso con rinvio per nuovo giudizio.
E’ presente l’avvocato NOME del foro di ROMA anche in sostituzione ex art. 102 c.p.p, per delega orale dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME del foro di ROMA in difesa di NOME la quale si riporta ai motivi di ricorso ed ai motivi aggiunti chiedendone l’accoglimento e si associa alla richiesta del Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME NOME avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma -Ufficio Gip- che aveva disposto la misura della custodia in carcere in relazione a fattispecie di cessione di sostanza stupefacente (contestata al capo B4 della contestazione provvisoria) e di partecipazione all’associazione per delinquere volta al traffico di sostanze stupefacenti in Roma, INDIRIZZO quale stabile fornitore di sostanza stupefacente del tipo cocaina all’organizzazione, su base familiare, riconducibile ai coniugi COGNOME, che gestiva una piazza di spaccio presso il comprensorio in cui era compresa la loro abitazione in INDIRIZZO
Confermava la gravità indiziaria in relazione alla prospettazione accusatoria sulla base di intercettazioni telefoniche ed ambientali, posizionamento di GPS, attività di osservazione e controllo, sequestri di stupefacenti e arresti, nonché sulla base di ulteriore attività investigativa che aveva consentito di identificare il ricorrente quale il soggetto che, dopo avere ricevuto un corrispettivo in denaro a seguito di un incontro concordato con la GAGLIOTI presso il centro RAGIONE_SOCIALE di Anagnina in data 28/09/2021,nel giorno successivo aveva rifornito di stupefacente il sodalizio che aveva incaricato il proprio abituale emissario, il corriere COGNOME, a prelevare lo stupefacente presso l’abitazione del COGNOME in Gallicano, stupefacente che veniva successivamente sottoposto a sequestro.
Quanto alla individuazione del COGNOME quale stabile fornitore del sodalizio i giudici del riesame cautelare richiamavano una sequenza di attività captative e, in particolare, una serie di comunicazioni, intervenute tra gli appartenenti all’associazione tra aprile e settembre 2011 in cui figurava tale Fabrizio quale soggetto in grado di rifornire l’associazione con continuità e con ampia disponibilità di stupefacente e quale soggetto che tali rifornimenti aveva eseguito in molteplici occasioni; tale apporto era riconosciuto, con la gravità indiziaria richiesta per la presente fase processuale, sulla base di plurimi riscontri incrociati, fondati sull’epoca in cui venivano prospettate le esigenze di approvvigionamento, del costante riferimento al nome dell’indagato quale soggetto cui rivolgersi per ottenere le forniture, della indicazione dei luoghi in cui gli appuntamenti per il perfezionamento delle transazioni dovevano avvenire (“ai cani”, da Ikea), dei riferimenti toponomastici, pure contenuti in talune intercettazioni, in cui il corriere
avrebbe dovuto ricevere le forniture, che coincidevano con luoghi in cui il LORI aveva la disponibilità di immobili e delle informazioni tratte dai localizzatori GPS da cui emergeva che, in coincidenza degli appuntamenti concordati, il corriere si era portato nel luogo convenuto, laddove le successive intercettazioni davano conto del buon esito della transazione. Il Tribunale del riesame dava altresì conto della appropriatezza del soprannome “Recchietta”, utilizzato dal corriere COGNOME per identificare il fornitore dello stupefacente, con le fattezze fisiognomiche del LORI.
Sotto diverso profilo il giudice del riesame riconosceva la partecipazione del LORI al sodalizio laddove la frequenza delle forniture, l’affidamento reciproco nella costanza e nella immancabilità delle forniture, la stabilità dei rapporti che rendevano la capacità di approvvigionamento del LORI preferibile a diversificate, pure e più a basso costo, fonti di approvvigionamento, travalicavano il rapporto sinallagmatico e rendevano il fornitore COGNOME un punto di riferimento del sodalizio, nella consapevolezza di questi dell’esistenza di un gruppo organizzato dedito alla cessione di sostanza stupefacente all’interno di una piazza di spaccio e dall’altra della inesauribile e costante capacità del LORI di provvedere a rifornimenti in ogni occasione gli fosse richiesto. In ragione della rilevanza e ripetitività delle forniture e della incessante attività di cessione cui era dedita l’organizzazione criminale, peraltro mediante un controllo sistematico dell’area di spaccio in cui l’attività veniva svolta, il giudice distrettuale escludeva che l’associazione potesse essere sussunta ai sensi dell l art.74 comma 6 dPR 309/90.
Le esigenze cautelari erano ravvisate sulla base della stabilità dell’apporto offerto all’associazione in esame, dalla personalità del prevenuto ricavata dai precedenti penali, dai collegamenti di primaria rilevanza con il settore del narco traffico romano, della rilevante capacità di approvvigionamento e dalle indubbie capacità di soddisfare platee molto estese di soggetti impegnati in attività sistematica e organizzata di cessione di sostanza stupefacente, senza che fossero emersi elementi di recisione del vincolo associativo ovvero di accertata resipiscenza nel corso delle indagini, così da ostacolare la operatività della doppia presunzione relativa di cui all’art.275 ;comma 4, cod.proc.pen.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOMECOGNOME il quale ha articolato tre motivi di ricorso.
Con un primo motivo di ricorso denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione per avere il Tribunale del riesame confermato
il giudizio di gravità indiziaria del LORI quale partecipe all’associazione in esame in quanto stabile fornitore, in assenza dello standard probatorio richiesto per l’adozione della cautela, sulla base di motivazione illogica e apparente, a fronte di elementi di sospetto che non superavano il vaglio della gravità indiziaria richiesta, per assenza di elementi di riscontro del perfezionamento delle asserite forniture nell’ambito di una valutazione espressa con il giudizio della mera probabilità, laddove in relazione all’unico episodio in cui era stato dato conto del passaggio di stupefacente, esistevano elementi contrari in base ai quali ritenere che lo stesso non provenisse dal LORI, in ragione dello squilibrio tra l’importo concordato con il fornitore e il quantitativo di droga sequestrata. In particolare il ricorrente, nel richiamare le tesi difensive sostenute nel giudizio di riesame, evidenziava la carenza dei requisiti di univocità e concordanza degli elementi posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria formulato a suo carico, come enucleati dal materiale intercettivo e dagli accertamenti di PG, in cui l’unico riferimento al fornitore era costituito dal nome di battesimo, in assenza di riscontri incrociati in grado di condurre al sequestro dello stupefacente o alla identificazione del Fabrizio, nonché in ragione della indicazione di mutevoli luoghi di appuntamento e di fornitura, non in grado di collegare, con certezza, il fornitore alla persona del COGNOME il quale non era mai stato sottoposto a intercettazioni telefoniche o ad atti di indagine da cui potere desumere che egli era effettivamente il referente della famiglia COGNOME tanto che il perfezionamento delle transazioni era riconosciuto dallo stesso giudice del riesame come probabile e verosimile; né supporto alla prospettazione accusatoria poteva essere riconosciuto all’ultimo episodio in ci vi era stato il sequestro dello stupefacente, in ragione dell’equivocità degli accordi assunti con l’asserito fornitore, della mancata dimostrazione del contenuto della busta ricevuta dal COGNOME nei pressi del luogo di incontro, del mancato monitoraggio del passaggio dello stupefacente nella giornata successiva all’incontro e della mancanza di congruità tra la somma indicata nella intercettazione ambientale e il quantitativo di stupefacente sequestrato, oltre alla assertività con cui il giudice del riesame aveva ritenuto di identificare il COGNOME nello pseudonimo “Recchietta” che era stato attribuito al fornitore dal corriere COGNOME che avrebbe dovuto curare il ritiro della droga e che chiedeva le indicazioni stradali del luogo di consegna.
3.1. Con una seconda articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla erronea applicazione dell’art.74 dPR 309/90 per avere il Tribunale del Riesame escluso la riconducibilità dell’associazione
alla fattispecie di cui al comma 6 con argomentazione apodittica in quanto dagli elementi raccolti nel corso della indagine era emerso che l’attività criminosa realizzata dalla famiglia COGNOME risultava circoscritta sia in ambito territoriale, in quanto inserita in un contesto in cui operavano altre, e più organizzate realtà criminali, sia sotto il profilo organizzativo e del giro di affari, in presenza di cessioni al minuto di singole o poche dosi, laddove dalle stesse risultanze delle intercettazioni emergeva il basso profilo dei componenti dell’associazione e 011a riluttanza a procedere ad un salto di qualità nella gestione dell’attività di spaccio.
3.2. Con una terza articolazione deduce violazione di legge in relazione all’art.274 cod. proc.pen. per avere il giudice del riesame riconosciuto la ricorrenza di concrete ed attuali esigenze cautelari a fronte di condotte di reato particolarmente lontane nel tempo, evidenziando da un lato la risalenza dei precedenti penali a carico dell’indagato e dall’altra la non operatività della presunzione di cui all’art.275,comma 3, cod. proc. pen. a fronte di fatti realizzati nell’anno 2021 che non consentivano, in assenza della allegazione di più recenti attività criminose da parte del LORI, di prolungare il giudizio di concretezza e di attualità delle esigenze cautelari a fronte di un tempo silente superiore ai tre anni.
La difesa del ricorrente ha depositato una memoria difensiva con la quale propone motivi aggiunti in punto di esigenze cautelari e insiste nell’accoglimento del ricorso. Entro il termine di legge è stata presentata richiesta di trattazione orale in udienza camerale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso risulta infondato nel suo complesso e deve essere rigettato.
Va ricordato, in proposito che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, ovvero che propongano una diversa ricostruzione dei fatti reato, da ritenersi maggiormente convincente e plausibile. In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di
merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Tale controllo di logicità, comunque, deve rimanere “interno” al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez.2, n.27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv.276976; Sez.4, n.26992 del 29/05/2013, PM in proc.COGNOME, Rv.255460).
2. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale, con riferimento alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza appare coerente co/risultanze investigative e privo di illogicità evidenti in quanto l’identificazione del LORI quale artefice della cessione di cui al capo B4) è intervenuta sulla base di un coacervo di risultanze investigative di natura captativa, di geolocalizzazione, di individuazione degli abituali luoghi di incontro tra gli interlocutori delle conversazioni intercettate, di attività di OPG che ha condotto gli inquirenti a riconoscere il COGNOME quale il destinatario della busta che in data 28 settembre 2021 gli veniva consegnata da COGNOME NOMECOGNOME e quale soggetto che nel giorno immediatamente successivo eseguiva la consegna di stupefacente all’emissario della famiglia COGNOME in Gallicano, come risulta logicamente evidenziato dal giudice del riesame attraverso una combinata valutazione degli elementi indiziari in atti che convergono in un giudizio di gravità indiziaria rispettoso degli standard probatori richiesti per la presente fase del giudizio. Il Tribunale del riesame ha infatti evidenziato che il rifornimento interveniva nel comune di Gallicano in corrispondenza di cella telefonica del tutto compatibile con il luogo di residenza del COGNOME il quale, in attuazione degli accordi telefonici assunti con COGNOME NOME, si era presentato personalmente all’incontro per ricevere il corrispettivo nei pressi del centro commerciale RAGIONE_SOCIALE ed ivi era stato osservato mentre riceveva una busta da parte di COGNOME NOME, che dall’intero compendio intercettivo il fornitore risultava chiamarsi NOME e che il corriere COGNOME, addetto al trasporto dello stupefacente e che ben conosceva il fornitore, si riferiva ad esso con il soprannome “Recchietta” in termini riconosciuti dal Tribunale del tutto adeguati alle caratteristiche fisionomiche dell’indagato.
L’accurata descrizione degli elementi indiziari che conducono alla persona del LORI con riferimento alla fornitura del 28-29 settembre 2021 dopo l’intervenuta identificazione di questi presso il parcheggio IKEA ANAGNINA,
viene poi logicamente utilizzata dal Tribunale del Riesame per identificare il COGNOME quale stabile fornitore del sodalizio in virtù di tutti i riferimenti contenuti a “NOME” quale costante e imprescindibile punto di riferimento dell’organizzazione facente capo ai coniugi COGNOME nei precedenti mesi di intercettazione ogni qualvolta, in presenza di una urgente esigenza di approvvigionamento, veniva richiesto aiuto a NOME con modalità del tutto abituali e cioè mediante appuntamenti da IKEA (o “ai cani”) e con consegne differite in due località (Fontana Finocchio e Gallicano), in corrispondenza di celle telefoniche prossime a due abitazioni delle quali il NOME NOME aveva la disponibilità.
Sotto questo profilo la motivazione dell’ordinanza impugnata è priva di contraddizioni o di illogicità evidenti in quanto gli indizi richiamati sono plurimi, di rilevante spessore e tutti convergenti, e non è suscettibile di ulteriore sindacato da parte del giudice di legittimità.
Infondata risulta altresì la deduzione, contenuta nel secondo motivo di ricorso, volta a denunciare la illegittimità della contestazione della partecipazione all’associazione volta alla commercializzazione di sostanza stupefacente riconducibile ai coniugi COGNOME–CODICE_FISCALE sotto il profilo della qualificazione giuridica (di cui si assume la sussunzione sotto il paradigma di cui all’art.74,comma 6 ) dPR 309/90).
3.1. Sotto un primo profilo j ricorrente risulta privo di interesse ad una diversa qualificazione giuridica nella presente fase cautelare, in quanto pure a ritenere la partecipazione qualificata ai sensi della ipotesi di cui all’art.74 comma 6 dPR 309/90, risulterebbero comunque sussistenti le condizioni di cui agli artt.273 e 280 cod. proc. pen. ai fini dell’adozione della misura cautelare custodiale, né risulterebbero modificati i termini di durata della misura in corso (sez.6, n.10941 del 15/02/2017, COGNOME, Rv.269783; n.41003 del 7/10/2015, COGNOME, Rv.269783; Sez.6, n.46387 del 24/0/2023, COGNOME, Rv. Rv.285481).
3.2. Sotto diverso profilo,la censura risulta manifestamente infondata in quanto generica e priva di confronto con gli argomenti indicati dal giudice del riesame il quale, anche mediante opportuni riferimenti giurisprudenziali i ha escluso che il sodalizio si prefiggesse un programma criminoso limitato all’attività di piccolo spaccio, in ragione della gestione di una piazza di spaccio, dell’esistenza di plurimi canali di rifornimento di cui il principale era quello del LORI, ma che aveva cointeressenze anche in ulteriori realtà criminali svolte in forma associativa (IARIA) e collegamenti con il mondo del narco traffico calabrese, la cui attività di spaccio era incessante e non
sempre limitata a dosi da strada e i cui rifornimenti, come quello sequestrato in occasione dell’arresto del COGNOME, risultavano frequenti e consistenti. La motivazione dell’ordinanza impugnata si muove nel solco della giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 6 -n. 1642 del 09/10/2019, PG C/COGNOME, Rv.278098- 01; Sez. 3 -n. 44837 del 06/02/2018, COGNOME, Rv. 274696 – 01) e risulta priva di vizi logico giuridici, da cui consegue una pronuncia di inammissibilità della relativa doglianza.
4. Infondato è infine il motivo di ricorso, integrato con i motivi aggiunti, concernente la sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare l’adozione della misura cautelare in carcere. Del tutto corretto è infatti l’apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all’attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell’articolo 274 c.p.p. Come è noto, l'”attualità” dell’esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua “concretezza”. Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l’uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l’altro (l’attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quelle( di attualità e viceversa. Il Tribunale, difatti, anche circa il presupposto dell’attualità, lungi dall’aver posto alla base della valutazione in merito alle esigenze cautelari il mero richiamo alla gravità dei reati per cui si procede, ha sul punto argomentato non solo in ragione della doppia presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., operante con riferimento al capo d’incolpazione relativo al delitto associativo e esplicitamente ritenuta non vinta dalla difesa, ma anche in considerazione del ritenuto attuale inserimento del LORI in circuiti criminali legati al traffico di stupefacenti e dal pericolo di recidiva desunto dalla gravità, reiterazione e costanza dei reati commessi nel settore del narcotraffico. Il giudice del riesame ha infatti rispettato i principi formulati dalla decisione della Corte Costituzione in relazione all’operatività della presunzione di cui all’art.275,comma 3, cod. proc. pen., evidenziando le ragioni da cui ha desunto un’alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie (contesto criminoso associativo, collegamenti con il settore del narco traffico, reiterazione di condotte criminose della stessa specie) ma nel contempo, non ha certo trascurato il decorso del
tempo tra la misura e i fatti sub iudice,
evidenziando come la misura sia stata richiesta dopo neppure un anno e mezzo dall’epoca in cui la struttura
associativa era ancora operante (anni 2021-2022). In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano generiche e prive di confronto
con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l’obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui
ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure
non imminente, occasione di delinquere (sez.3, 24.4.2018, COGNOME
Rv.273674.01; sez.5, 29.11.2018, Avolio, Rv.277242.01; sez.5, n.12869
del 20/01/2022, COGNOME, Rv.282991). L’ordinanza impugnata ha precisato che, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti,
la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile
commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità
e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicchè la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. (sez.3, n.16357, del 12/01/2021, PMT c. COGNOME, Rv.181293-01; sez.6, n.5327 del 28/11/2023 n.m.; sez.4, n.3966 del 12/01/2021, COGNOME, Rv.280243-01). Il motivo di ricorso va pertanto disatteso.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.