Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35445 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35445 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da;
NOME nato a Taurianova il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2025 del Tribunale di Genova
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale per il riesame di Genova ha respinto l’appello avverso l’ordinanza reiettiva dell’istanza di sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari formulata nell’interesse del ricorrente.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME per i motivi di seguito sintetizzati.
2.1 Con il primo motivo si denuncia la carenza di motivazione sui quattro specifici motivi di impugnazione proposti, che avrebbero meritato autonoma valutazione.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione, basata su un presupposto di fatto inesistente ed erroneo, con riferimento al comportamento collaborativo del coimputato NOME COGNOME. Nella prospettazione difensiva gli imputati hanno tenuto un comportamento identico, ammettendo le proprie responsabilità, sicché vi sarebbe disparità di trattamento tra le due posizioni.
.9′. 3. Con il terzo motivo si censura l’omessa valutazione del percorso rieducativo avviato dal ricorrente, che ha documentato di aver reso, il 2 maggio 2025, la dichiarazione di dissociazione ex art. 4 bis ord. pen., che ha seguito un percorso di autodeterminazione e conseguito un diploma di primo livello e che, infine, ha svolto attività lavorativa continuativa e non ha subito procedimenti disciplinari.
/.4. Con l’ultimo motivo censura la genericità e apparenza della motivazione sulle esigenze cautelari.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato a fronte della completa, lineare e logica motivazione resa in punto di esigenze cautelari.
Il primo motivo è inammissibile, in parte perché manifestamente infondato e in parte perché solleva questioni in fatto, non deducibili in sede di legittimità.
L’ordinanza impugnata ha, dapprima, offerto un quadro preciso e dettagliato del fatto, consistito nell’importazione in concorso con altre quattro persone, tra cui NOME COGNOME, di 435 kg di cocaina, occultati in un container proveniente dal Brasile e suddivisi in 400 panetti, custoditi in 14 borsoni, da cui sono stati ritenuti., ricavabili oltre 2.000.000 di dosi, dando conto degli elementi acquisiti a carico del ricorrente, risultanti dai colloqui intercettati, delle condotte tenute nei giorni precedenti l’arrivo della motonave nel porto e del ruolo che avrebbe avuto nel recupero del carico: elementi convergenti, posti a fondamento della sentenza di condanna alla pena di quattordici anni di reclusione all’esito di giudizio abbreviato del 13 gennaio 2025.
La ricostruzione e il riferimento alla sentenza di condanna giustificano ampiamente la valutazione negativa del Tribunale, che ha respinto la tesi riduttiva proposta dalla difesa circa il ruolo meramente esecutivo e non organizzativo del ricorrente, valorizzando la circostanza che fosse a conoscenza di tutti i dettagli dell’operazione e che si fosse preoccupato di mantenere tramite terzi contatti in carcere con l’ispettore portuale COGNOME per farlo desistere dall’idea di collaborazione con gli inquirenti.
In questo quadro, poi, è stato dato rilievo al ruolo assegnato al ricorrente, di livello pari a quello dei correi COGNOME e COGNOME, e ne sono state rimarcate, da un lato, la pericolosità e, dall’altro, l’inserimento in un circuito criminale di livell indicativo di elevata e radicata professionalità, attestata dal precedente specifico per stupefacenti e per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, che, benché risalente, dà conto di un percorso criminale mai interrotto.
Correttamente, inoltre, sono state valorizzate la persistente volontà di non recidere i contatti con complici e con i circuiti di riferimento nonché la circostanza che, dopo il fallimento dell’operazione, gli imputati hanno programmato un nuovo trasporto, in tal modo dimostrando l’esistenza di un serio, concreto ed attuale pericolo di reiterazione.
3. Anche il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati.
Va premesso che i in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ex art. 274 cod. proc. pen., con particolare riguardo al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato da ognuno dei concorrenti alla realizzazione dell’illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l’adozione di regimi difformi, pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286363 01); ne deriva che il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato (Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023, COGNOME, Rv. 285141 – 01).
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi, escludendo la rilevanza del diverso regime applicato al concorrente, stante l’autonomia delle posizioni e la diversa considerazione della personalità e del contributo di ciascun concorrente, che esclude equiparazioni automatiche.
Sono stati, altresì, ritenuti irrilevanti sia il periodo di sottoposizione all misura custodiale che il comportamento tenuto durante la detenzione alla luce del
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consolidato orientamento di questa Corte /secondo cui, ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra meno grave, il mero decorso del tempo non è elemento rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell’affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832 – 01).
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. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Più che giustificato appare, infatti, il giudizio di proporzionalità espresso e di adeguatezza esclusiva della misura massima, in ragione dell’elevato pericolo di ripresa e ripristino dei contatti con l’ambiente e i canali di fornitura, già mantenuti con ricorso a sofisticati sistemi di comunicazione occulti.
5 . In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 25/09/2025.