Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25446 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25446 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Roma il 05/05/1974 NOME nato a Roma il 14/08/1986
avverso l’ordinanza del 05/02/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Roma.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi; udito il difensore di COGNOME Diego, avv. NOME COGNOME del foro di Roma, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; udito il difensore di COGNOME, avv. NOME COGNOME del foro di Roma, che h insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, in accoglimen dell’appello cautelare proposto dal Pubblico ministero, ha applicato a NOME COGNOME NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere in relazi delitti in materia di stupefacenti loro rispettivamente contestati in via provv (capi 14 e 16 per COGNOME, capo 16 per COGNOME).
1.1. Il primo giudice aveva respinto la richiesta in quanto i fatti cont nel complesso, si fermavano alla data dell’8 marzo 2021; del sodalizio di cui capo 1, contestato a partire dal gennaio 2020, in concorso con altri sogg separatamente già giudicati e fatti oggetto di ordinanza cautelare, si ave notizie fino all’esecuzione della stessa, avvenuta in data 10 gennaio 2022. P reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per numerosi reati fine, ad del GIP, era stata pronunciata, in sede di rito abbreviato, condanna il 13 feb 2022, nei confronti dei capi e degli organizzatori dell’associazione oggett
contestazione nel presente procedimento, per cui si è desunta la disarticolazi dell’organigramma del sodalizio, provocando almeno una decisa battuta d’arresto, se non la fine dell’attività criminosa. Opinava il giudicante nel che i delitti di cui alla nuova richiesta del P.M. erano i medesimi di quelli alla precedente, inquadrabili nello stesso tessuto associativo e portati alla una più attenta valutazione del materiale probatorio già acquisito tramite or europeo di investigazione dalle Autorità francesi, per cui mancava la fotogra attuale della rete dei rapporti tra correi, delle attività dei soggetti coinv essendo stati acquisiti elementi utili a dimostrare che i medesimi siano anc impegnati nello stesso contesto criminoso.
1.2. In sede di appello il Pubblico Ministero aveva lamentato la violazi dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., in rapporto alla totale carenza di dei singoli fatti al fine di valutare i gravi indizi di colpevolezza, essen limitata la disamina al solo esame dell’attualità dei fatti contestati evidenziato il rischio di reiterazione dei medesimi reati per cui si proce anche per altri gravi delitti con uso di armi e contro la persona.
1.3. Il Tribunale, come già detto, ha accolto l’appello, ritenen sussistenza della gravità indiziaria e l’attualità delle esigenze caute confronti dei suddetti indagati.
Ricorrono per cassazione i difensori del COGNOME e del COGNOME lamentan quanto segue.
Ricorso proposto nell’interesse di COGNOME Diego.
3.1. Violazione di legge, per omessa declaratoria di inammissibili dell’appello proposto dal Pubblico ministero, in quanto genericamente motivat con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, omette di indicare i capi e i punti dell’ordinanza impugnata e non enunciando le rag di fatto e di diritto poste a fondamento dell’appello.
3.2. Vizio di motivazione in relazione al ritenuto giudizio di sussistenza esigenze cautelari, trattandosi di fatti risalenti all’anno 2020 e tenuto co lungo “tempo silente” da allora trascorso.
Ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE.
4.1. Nullità per omesso avviso al difensore dello svolgimento dell’udienza presenza delle parti, atteso che in sede di udienza fissata per trattare il di COGNOME il Tribunale ha disposto la riunione del procedimento riguardant Testi, senza comunicare al difensore del COGNOME che il procedimento “principale”
era stato riunito l’altro procedimento sarebbe stato celebrato in presenza parti.
4.2. Violazione di legge, per omessa declaratoria di inammissibili dell’appello proposto dal Pubblico ministero, in quanto genericamente motivat con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, omette di indicare i capi e i punti dell’ordinanza impugnata e non enunciando le rag di fatto e di diritto poste a fondamento dell’appello.
4.3. Violazione di legge in ordine alla sussistenza dei gravi indi colpevolezza, stante l’evidente insufficienza del compendio indiziario, particolare riguardo all’identificazione dell’indagato nel soggetto soprannomin “Pinocchio”, quale presunto acquirente della sostanza stupefacente.
4.4. Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenz cautelari, non potendosi inferire la ritenuta attualità di tali esigenze dal commissione del “grave fatto” in esame in data 1.6.2020, senza null aggiungere sul comportamento dell’indagato nel tempo trascorso da tale ultim data.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
Le censure proposte non consentono di rilevare specifici vizi logico giuridici nel percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, che h adeguatamente motivato sui temi oggetto di appello ex art. 310 cod. proc. pen.
Con riferimento al comune rilievo in punto di asserita genericit dell’appello del Pm, si osserva come lo stesso risulti inammissibile in qu aspecifico, posto che si limita a reiterare l’eccezione senza conside contenuti espliciti della motivazione fornita dal Tribunale, che ha confuta doglianza rilevando che, a fronte di una ordinanza di rigetto della mi cautelare motivata esclusivamente sul preliminare rilievo del difetto di attu del pericolo di recidiva, la relativa impugnazione non può che riferirsi contenuti. Ciò in conformità con la giurisprudenza di legittimità, secondo l’appello cautelare di cui all’art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strut strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, sicché deve individuare i punt della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi di fatto e di diritto sottopongono al giudice del gravame in termini specifici, o almeno con un specificità proporzionale a quella delle argomentazioni che sorreggono
provvedimento impugnato (cfr., Sez. 6, n. 1919 del 10/12/2024 – dep. 2025, Rv 287512 – 01).
Il primo motivo dedotto dalla difesa del Testi, in relazione all’ass nullità per omesso avviso al difensore dello svolgimento dell’udienza in prese delle parti, è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, non a il ricorrente dedotto alcuna specifica e concreta lesione del diritto di dif dimostrato in che modo tale diritto sarebbe stato pregiudicato dalla manca partecipazione del difensore alla discussione orale dinanzi al Tribunale.
Quanto al terzo motivo dedotto dal Testi, in relazione alla sussistenza gravi indizi di colpevolezza, si osserva che esso è ai limiti della inammissib pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione completa del compendi indiziario, nel senso di escludere il coinvolgimento del Testi dai fatti oggetto di contestazione provvisoria, su cui si fonda l’ordinanza caute impugnata.
Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Supre Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle cri avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processual emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruz fatti penalmente rilevanti. Ciò porrebbe la Cassazione in una posizi equivalente a quella di un giudice di merito superiore o di terza istanza, est al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chi a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto ricorso, secondo le direttive delineate dall’art. 606 cod. proc. pen.
E’ bene ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimen emesso dal Tribunale in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolez alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla pec natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il gi merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto a affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controll congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizian rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che gove l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/201 P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460 – 01).
Va, inoltre, precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase caut ancora sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 richiama espressament
soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell’articolo 192 cod. proc. pen., c prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli ind derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non d essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio d dall’articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della g della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, COGNOME Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, COGNOME, Rv. 237475).
Sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata presenta un adeguato e corrett percorso logico-argomentativo, avendo ampiamente ed esaurientemente dato conto dei risultati dell’indagine e del ruolo allo stato attribuibile al pr sulla base dei risultati di una complessa attività di indagine, da cui è em coinvolgimento del Testi nell’episodio di cessione di Kg. 2 di cocaina in conco con COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME (capo 16). L’identificazione del Testi qu “Pinocchio” è stata logicamente argomentata, sulla scorta di elementi costit dall’accertamento in banca dati SDI (dal quale risulta che il Testi era conosc come “Pinocchio”) e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, Capog NOMECOGNOME Tali elementi non possono essere rivalutati in questa sede, non esse consentito al giudice di legittimità di accedere agli atti processuali al apprezzare la consistenza e pregnanza delle fonti di prova a supporto de misura cautelare.
6. Con riferimento alle comuni censure in punto di esigenze cautelari, deve richiamare il condiviso insegnamento secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifi opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudic cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del con socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr., Sez. 5, n. 1286 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991 – 01).
Nella specie, il ragionamento adottato dal giudice della cautela app immune da vizi logico-giuridici in punto di sussistenza di concrete ed att esigenze di cautela nei confronti dei prevenuti, avendo all’uopo valorizzat gravi modalità delle condotte criminose, poste in essere in concorso con sogge dediti in maniera organizzata al traffico di stupefacenti e con moda comunicative mediante telefoni cellulari criptati dedicati, condivisi solo da
cerchia ristretta di persone, fra cui gli odierni ricorrenti; la negativa personali dei prevenuti, attestata dai precedenti a carico, anche specifici, indicativi di una
propensione a delinquere nel mondo dell’illecito traffico di stupefacenti, reputata tuttora persistente per entrambi.
Si tratta di elementi su cui il Tribunale ha basato un logico e adeguato percorso motivazionale, teso ad evidenziare la necessità di applicare ai prevenuti
la massima misura custodiale, ritenuta l’unica concretamente idonea e funzionale rispetto al notevole grado di intensità delle ravvisate esigenze cautelari.
Pertanto, trattandosi di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, la stessa non può essere in alcun modo sindacata nella presente sede di legittimità.
7. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Vanno disposti gli adempimenti di cui all’art. 28 reg.
esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 17 giugno 2025
Il Consi e estensore
6:President