Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33631 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 33631  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell’avvocato NOME COGNOME, quale sostituto del difensore di  fiducia  del  COGNOME,  avvocato  NOME  COGNOME,  che  ha  insistito  per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME chiede l’annullamento dell’ordinanza del 3 febbraio 2025 con la quale il Tribunale del riesame di Bari, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del 24 giugno 2024 del giudice per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale  di  Foggia,  ha  disposto  il  ripristino  nei confronti di NOME COGNOME della misura degli arresti domiciliari in luogo di quella del divieto di avvicinamento alle persone offese.
Il Tribunale ha censurato la decisione del Giudice per le indagini preliminari, evidenziando come il decorso del tempo in stato di detenzione e il comportamento irreprensibile tenuto durante l’esecuzione della misura non fossero di per sé elementi idonei a far ritenere attenuate le esigenze cautelari. Inoltre Il Tribunale ha rilevato che l’esigenza cautelare non è riferibile solo al rischio che l’indagato commetta gli stessi delitti (contro la stessa persona) che gli vengono contestati e ha evidenziato che la famiglia COGNOME aveva altri procedure amministrative in corso e che l’esiguità del periodo in cui l’indagato era stato sottoposto alla misura coercitiva del divieto di avvicinamento, in assenza di infrazioni, non era idonea a comprovare un recesso dai propositi criminosi.
2. Con i motivi di ricorso, richiamati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, il difensore di NOME NOME COGNOME denuncia violazione di legge per inosservanza e erroneo applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione ricavabile dallo stesso provvedimento impugnato, che è puramente assertivo sull’attualità delle esigenze cautelari, perché si limita a recepire l’atto di appello, senza confrontarsi con l’avvenuta archiviazione del procedimento a carico del tecnico COGNOME – autore di una falsa relazione che aveva comportato il rigetto del ricorso del COGNOME davanti al TAR.
Deduce, inoltre, la genericità del rinvio ad altre procedure, di interesse dei familiari del COGNOME che sarebbero pendenti presso il Comune di Manfredonia e la significativa distanza temporale dei fatti ascritti al COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso di NOME COGNOME deve essere rigettato.
Va premesso che NOME COGNOME è sottoposto ad indagini, nel procedimento n. 1322/2021 R.G.N.R., per i reati di cui agli artt. 81,110, 117, 56, 317 e 629, commi 1 e 2, cod. pen. perché, in concorso con NOME COGNOME, assessore ai lavori pubblici del Comune di Manfredonia, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere, con minacce esplicite o implicite fondate anche sulla fama criminale della famiglia COGNOME, la struttura amministrativa e l’apparato politico del Comune di Manfredonia a non eseguire lo smontaggio di una struttura abusiva di proprietà del NOME COGNOME, per ottenere l’utilità rappresentata dalla permanenza della struttura e, dopo lo smontaggio della struttura, per costringere NOME COGNOME, funzionario del Comune, a non riferire delle minacce proferite dal COGNOME allo stesso COGNOME e ad altra dipendente per
costringerli a rilasciare un’autorizzazione al rimontaggio della struttura, condotte consumate tra gennaio 2022 e febbraio 2023.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia aveva disposto, con ordinanza del 28 febbraio 2024, la misura della custodia cautelare in carcere a carico del COGNOME, misura che il Tribunale del riesame, con provvedimento del 27 marzo 2024, aveva sostituito con quella degli arresti domiciliari imponendo all’indagato  il  divieto  di  comunicare  con  soggetti  diversi  dai  quali  con  i  quali coabitava.
Tale misura, con ordinanza del 24 giugno 2024, era stata poi sostituita con quella  del  divieto  di  avvicinamento  alle  persone  offese  con  apposizione  del braccialetto elettronico, modalità poi revocata con provvedimento del giudice per le indagini preliminari del 26 luglio 2024.
2.Le argomentazioni svolte dal Tribunale con l’ordinanza che ha ripristinato la misura degli arresti domiciliari non sono censurabili in questa sede anche tenuto conto dei poteri della Corte di legittimità che, nella valutazione delle esigenze cautelari, non può sostituirsi alle valutazioni del giudice del merito potendo solo verificare la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto ovvero rilevare la sussistenza di lacune motivazionali che abbiano omesso la valutazione di circostanze favorevoli all’indagato e che incidano sulla adeguatezza della misura a realizzare le finalità di prevenzione.
Il Tribunale ha svolto sul punto una motivazione adeguata con la quale ha valorizzato la gravità dei fatti ascritti al COGNOME, vieppiù gravi perché le sue minacce e insistenze si sono accompagnate a quelle del coindagato, assessore del Comune di Manfredonia, che in tutti i modi ne ha avallato le illegittime pretese, così rafforzando l’efficacia minatoria della condotta del COGNOME in relazione ad una vicenda che non può considerarsi esaurita, dal punto di vista amministrativo, visto che neppure la demolizione dell’opera abusiva è valsa a infrenare le illecite pretese del COGNOME, riaffermate con la richiesta di provvedimenti ulteriori da adottare in occasione della rimozione delle opere abusive realizzate.
La protrazione nel tempo delle condotte illecite (perdurante per oltre un anno) e la negativa personalità del COGNOME sono state valutate per inferirne l’attualità del giudizio di rilevante pericolosità sociale, che rendeva necessaria l’applicazione della misura degli arresti domiciliari. Tale giudizio non è infirmato dalla durata della limitazione della libertà personale subita dal COGNOME e dall’accertamento di violazioni degli obblighi imposti, perché questi aspetti non assumono di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari esaurendo la loro
valenza  nel  solo  ambito  della  disciplina  dei  termini  di  durata  massima  della custodia (Sez. 4, n. 17470 del 22/03/2024, Rv. 286207).
In conseguenza del rigetto del ricorso va dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. Pen. e il   ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna  il ricorrente  al  pagamento  delle  spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 10 settembre 2025
La Consigliera relatrice
Il Presidente
NOME                                           COGNOME