Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39996 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39996 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BIELLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/07/2025 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso richiamando la memoria depositata e chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, parzialmente riformando l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 30 giugno 2025, ha sostituito la custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, applicata ricorrente in relazione ai reati di partecipazione, con ruolo apicale, ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati di truffa aggravata dal conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio, corruzione e violazioni finanziarie,
reati commessi in territorio pugliese attraverso condotte volte ad influenzare l’operato di pubblici funzionari e amministratori compiacenti per agevolare investimenti ed affari di un gruppo di società direttamente o indirettamente riconducibili all’indagato e ad alcuni sodali, attive nel settore turistico-ricettivo e dell’edilizia.
In particolare, al ricorrente sono contestati, oltre al reato associativo, quindici reati dodici dei quali, indicati con i numeri 4, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 33 e 34 de imputazione provvisoria sono stati posti a base della misura.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge ed, in particolare, dell’art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen. in relazione all’art. 271 cod. proc. pen.
Si eccepisce l’inutilizzabilità del contenuto delle chat estratte dal telefono cellulare del ricorrente posto sotto sequestro preventivo il 4 giugno 2025 in quanto valorizzate per ritenere l’attualità delle esigenze cautelari.
Tale eccezione è formulata sotto il profilo che il ricorrente non avrebbe avuto modo di conoscere tali ulteriori acquisizioni investigative prima di essere sottoposto ad interrogatorio preventivo, dal momento che esse erano state ostese solo in occasione dell’interrogatorio preventivo del coindagato COGNOME NOME, al quale, ad evidenza, il ricorrente o il suo difensore non avevano partecipato.
Inoltre, vi sarebbe prova agli atti del fatto che era stata richiesta dal difensore di a coindagato l’estrazione di copia, con il rigetto da parte del Giudice per le indagin preliminari.
In tal modo, vi sarebbe stata una violazione delle prerogative difensive.
Il ricorso censura anche il fatto che l’acquisizione dei dati del cellulare del ricorrente c estrapolazione di copia forense, sia avvenuta per mano del solo Pubblico ministero, senza alcun controllo del Giudice per le indagini preliminari, che la difesa, rifacendosi ad un pronuncia di legittimità, ritiene necessario ai fini di assicurare le dovute garanzie ed rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza delle tempistiche del sequestro.
violazione di legge per non avere il Tribunale dichiarato l’inutilizzabilità degli at indagine successivi al 19 gennaio 2020.
Il ricorso riporta e fa proprio il contenuto di una memoria depositata nell’interesse de coindagato NOME, laddove si sostiene che l’iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati era avvenuta il 19 luglio 2019 e che non risultava alcuna proroga del termine delle indagini preliminari, venuto a scadere, pertanto, il 19 gennaio 2020.
Inoltre, si eccepisce l’inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine successivi al 27 di 2023 in quanto compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, non essendosi verificate nuove iscrizioni ma solo un aggiornamento di quella originaria.
Alla luce di tali dati, il ricorso elenca gli atti investigativi che sarebbero col inutilizzabilità, valorizzati dal Giudice per le indagini preliminari ai fini della adozione misura e della ritenuta attualità delle esigenze cautelari.
Si contesta la motivazione offerta dal Tribunale a proposito della eccezione posta, laddove sono state ravvisate nuove iscrizioni relative a fatti diversi, tuttavia contraddittoriamen ritenuti unitari ai fini di ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati.
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato.
Dopo aver spiegato le ragioni per le quali – a causa della straordinaria mole degli atti d indagine – non sarebbe stato possibile contestare i gravi indizi di colpevolezza nei tempi ristretti della procedura cautelare, il ricorrente individua ragioni di illogicità general fatto che rispetto ad altri coindagati del reato associativo, non si fosse ritenu sussistente, da parte del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame in altra composizione, alcuna esigenza cautelare, come nel caso del “faccendiere” COGNOME NOME o di COGNOME NOME, unico referente politico del gruppo operativo illecito nel quale si assume che il COGNOME sia inserito e che, però, con riguardo alla posizione dei coindagati, era stato ritenuto non più funzionante.
Il Tribunale non avrebbe valutato, sotto il profilo dell’attualità e concretezza della esigenz cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., che l’ultima specif condotta contestata come reato-fine si era arrestata il 12 dicembre 2023 (capo 26), le condotte di corruzione erano avvenute per lo più nel 2020 e l’ultima nel giugno 2021, epoca nella quale le attività di indagine si sarebbero arrestate, tutte le aziende de ricorrente erano state poste sotto sequestro ed egli aveva dismesso qualsivoglia incarico societario od aziendale, tutti i coindagati del reato associativo erano in stato cautelare con eccezione del solo COGNOME, tutti i funzionari pubblici compiacenti con i quali il ricorre aveva avuto contatti non svolgevano più la loro attività amministrativa e rispetto ad essi, proprio in forza di ciò, non erano state ravvisate esigenze cautelari, circostanza che colliderebbe logicamente con il diverso avviso adottato nei confronti dell’indagato.
Il Tribunale non avrebbe valutato, inoltre e sebbene richiesto, l’adeguatezza di altre misure meno afflittive.
Si dà atto che nell’interesse del ricorrente sono state depositati motivi nuovi a firma d entrambi i difensori, con i quali si deducono ulteriori ragioni a sostegno del terzo motiv del ricorso principale, con particolare riguardo alla contraddittorietà logica d provvedimento nella parte dedicata a sottolineare l’affievolimento dell’originaria esigenza cautelare rispetto alla decisione di ritenerla comunque sussistente ed alla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato e della inadeguatezza di ogni altra misura meno grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.
Deve, preliminarmente, osservarsi, in relazione ai primi due motivi di ricorso – i qual ineriscono a censure di ordine processuale relative alla utilizzabilità di atti investigati che il ricorrente non contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo a nessuno dei 16 reati contestati, sicché entrambi i motivi non sono consentiti poiché attraverso di essi si vorrebbero introdurre valutazioni proprio su tale aspetto della vicenda procedimentale, attraverso una selezione degli elementi investigativi che avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione ai fini della emissione della misura cautelare.
Ciò, in disparte e preliminarmente rispetto alla constatazione che entrambi i motivi di ricorso non si cimentano minimamente con la prova di resistenza, avuto riguardo alla circostanza che il provvedimento impugnato ha messo in rilievo una mole di dati investigativi posti a base della misura applicata (cfr. fg. 18 dell’ordinanza) che, per u verso, non sono costituiti dalle sole chat estratte dal telefono del ricorrente alle quali si fa riferimento nel primo motivo (la cui valenza indiziaria è stata espressamente definita dal Tribunale di “assoluta residualità”, fg. 16 del provvedimento) e, per altro verso, sono precedenti al 19 gennaio 2020, secondo quanto esplicitato nella motivazione dell’ordinanza impugnata a confutazione della eccezione ancora coltivata con il secondo motivo di ricorso.
Quanto al terzo motivo – che inerisce alla sussistenza delle esigenze cautelari, tanto quanto i motivi nuovi depositati – anche in questo caso, sebbene da altra prospettiva, il ricorso sconta il difetto di argomentare sulla mancanza di attualità e concretezza del pericolo di recidiva senza minimamente addentrarsi nella descrizione delle singole e numerose condotte illecite contestate al ricorrente, dalla cui commissione il Tribunale ha tratto il convincimento che egli potesse reiterare con facilità tali comportamenti laddove fosse rimesso in libertà (cfr. fg. 36 dell’ordinanza impugnata, che richiama e conferma il provvedimento genetico evidenziando il profilo qui analizzato).
Al di là di questa notazione – già sufficiente ad impedire l’accoglimento del ricorso Tribunale, dai fgg. 36 in poi, ha messo in luce una serie di elementi dimostrativi della attualità e concretezza del pericolo di recidiva, prendendo spunto dal ruolo di leader, di “assoluto mentore” assegnato al ricorrente nella compagine associativa contestata al capo 1, siccome alimentato dalla commissione dei reati fine con altrettanta funzione protagonistica (fg. 37 del provvedimento).
Va precisato, per inciso, che il reato di associazione per delinquere è stato contestato a struttura aperta, senza una indicazione del termine finale della condotta.
Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che tale sodalizio illecito aveva operato per un estes arco temporale, anche lungo lo svolgimento delle indagini, coinvolgendo plurimi plessi
amministrativi, numerosi professionisti privati, dirigenti, funzionari e politici in ambit pubblica amministrazione locale, evidenziando la sistematicità delle condotte delittuose, dimostrative della negativa personalità del ricorrente e della sua pervicacia criminale. La valutazione operata in relazione all’affievolimento delle esigenze cautelari – che ha condotto il Tribunale a sostituire la massima misura cautelare con quella degli arresti domiciliari – è stata ben calibrata sotto il profilo logico-ricostruttivo (si ve particolare, fg. 45 dell’ordinanza), essendosi precisato che le condotte illecite contestate, delle quali, si ribadisce, il ricorso non dà alcuna contezza, non potevano far ritenere de tutto eliso il pericolo di recidiva, immanente nel fatto che il ricorrente, quale imprendito aveva dimostrato di poter contare, per raggiungere i molteplici obbiettivi illeciti, su fascio di relazioni personali ben più ampio rispetto ai rapporti intrattenuti con i sogget coindagati, così non ponendosi alcuna contraddizione logica rispetto alla valutazione della posizione processuale di funzionari pubblici o di politici (che avevano dismesso l’incarico) o dell’avvenuto arresto dei sodali.
Il Tribunale ha, inoltre, sottolineato l’irrilevanza, ai fini della elisione totale della es cautelare, del fatto che le società del ricorrente fossero state poste sotto sequestro o che egli non rivestisse più alcuna carica sociale, posto che nella vicenda illecita egli aveva agito anche attraverso soggetti prestanome.
Tanto supera ed assorbe ogni altra argomentazione difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces uali. Così deciso, il 12/11/2025.