Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12659 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12659 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni per l’inammissibilità del ricorso, del Pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale NOME COGNOME
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO E CONDIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno del :14/12/2023 che, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, ha applicato al ricorrente la misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. in ordine ai reati di concorso in truffa aggravata (capi 1 e 4 dell’imputazione provvisoria).
Al riguardo, la difesa deduce:
violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari (art. 274 lett. c) cod. proc. pen.).
Si rappresenta, anzitutto, che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello del Pubblico ministero, in quanto limitato a stigmatizzare la condotta tenuta dall’indagato mediante un mero richiamo all’originaria richiesta cautelare, omettendo, però, di fornire alcuna critica precisa alla decisione del Gip che aveva rigettato la richiesta stante l’assenza di esigenze cautelari. Inoltre, si era ricavato il periculum di reiterazione limitandosi ad una semplice valutazione del profilo dell’indagato, senza tener conto del giudizio liberatorio speso dal Gip in punto di assenza di esigenze di cautela. Infine, la motivazione era “sconcertante” laddove il Tribunale ritiene di dichiarare inammissibile l’appello del P.M., nella parte relativa al coindagato COGNOME NOME.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, con requisitoria del 21/01/2024, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con nota dell’8/02/2024, la difesa della ricorrente si è opposta alle conclusioni del P.G., insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
4.1. Quanto alla dedotta inammissibilità, correttamente si è osservato che l’appello proposto dal pubblico ministero verte sul solo profilo delle esigenze cautelari per avere il Gip riconosciuto la sussistenza nei confronti dell’indagato dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ascrittogli. Richiamandosi il motivo di appello (v. pag. 3) si è osservato che il pubblico ministero, lungi da un generico richiamo alla richiesta di misura, ha motivato il proprio atto stigmatizzando la gravità della condotta decettiva sulla scorta del giudizio di gravità indiziaria già asseverato dal AVV_NOTAIO e il disvalore rappresentato dalla vita anteatta dell’indagato, indicandone il precedente penale specifico. Tutto ciò si riflette sull’attualità concretezza della misura e che comporta con elevato grado di probabilità che il ricorrente tornerà a delinquere ove fosse del tutto assente un presidio cautelare. A ciò si aggiunga che nessun fatto nuovo è stato proposto dal ricorrente rispetto al quadro cautelare iniziale. L’appello, dunque, soddisfa i requisiti di specificità.
4.2. Quanto al periculum di reiterazione, l’ordinanza impugnata evidenzia il decisivo ruolo rivestito dal ricorrente nelle truffe contestate: l’indagato ha messo a disposizione il personale conto postale autorizzando l’intestazione a sé dei vaglia emessi dalla vittima, procedendo poi a versarli sul conto personale e a prelevarne il corrispondente valore in modo da consegnarlo ai correi. I’ supporto è stato fondamentale per l’effettiva riuscita della macchinazione criminosa in quanto ha consentito l’appropriazione del denaro, con riversamento dei vaglia sul suo libretto postale, e la sua materiale ed effettiva apprensione, con il prelevamento in contanti dello stesso dal conto componente postale. Si è, altresì, evidenziato come la condotta si inserisca nell’ambito di un’organizzazione complessa mediante l’individuazione di sistemi per forzare gli accessi telematici a poste italiane e sostituirsi a essa; per individuare il soggetto da depredare; le modalità per indurlo a spogliarsi del denaro riversandolo sul conto di un terzo; il soggetto disposto a riciclare il provento della truffa.
Lungi, pertanto, dall’essere al cospetto di una episodica ed isolata attività criminosa, i fatti sono perpetrati in maniera concorsuale e con la piena adesione dell’indagato al progetto criminoso, nell’ambito del quale l’attività svolta assume carattere decisivo in quanto funzionale al conseguimento del profitto illecito avuto di mira dai correi. Se a ciò si aggiunge, per come evidenziato dall’ordinanza impugnata, che il ricorrente risulta annoverare una precedente condanna per truffa, non affatto illogico è avere tratto da tale elemento, unitamente alla condotta perpetrata, la conclusione di non trovarsi di fronte a un comportamento occasionale quanto, piuttosto, al portato di un’inclinazione truffaldina della personalità del ricorrente che esige un controllo cautelare del tipo di quello disposto. Tutto ciò lumeggia anche sul ruolo effettivo svolto dal ricorrente e che ha portato il Tribunale ad operare una differenziazione nella valutazione delle singole posizioni processuali non certo irrazionale, né manifestamente illogica.
E ciò comporta l’inammissibilità del motivo, alla luce anche dei principi affermati dalla Corte di legittimità in tema di misure cautelari a mente dei quali:
– il nuovo testo dell’art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato pe il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (ex multis v. Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, COGNOME, Rv. 271522 – 01);
l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (peraltro nel caso in esame si è in presenza di condotte assai recenti), ma non anche la previsione di specifiche ipotesi di recidivanza. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso dell’imputato che aveva eccepito l’insussistenza del requisito dell’attualità delle esigenze cautelari, in quanto non erano emersi ulteriori e recenti contatti con soggetti disposti a fungere da prestanome per le società coinvolte negli illeciti).(Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, COGNOME, Rv. 285217 – 01; Sez. 3, n.9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Motivazione semplificata.
Così deciso, il 16/02/2024