Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36897 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36897 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Palermo avverso l’ordinanza dell’ 08/05/2025 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurato generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, che ha insistito l’accoglimento del ricorso, previo deposito dei verbali in esso menzionati relati alle udienze del I° e del 2 dicembre 2021.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata – preceduta da altra ordinanza che riteneva insussistenti le esigenze cautelari ravvisate dal primo giudice ed annulla per ragioni di natura processuale dalla Corte di cassazione – il Tribunale di Palerm
ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa in data 14.10.2024 dalla Corte d’appello di Palermo che, in riforma della pronuncia assolutoria emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo – con cessazione di efficacia dell’originari titolo custodiale – previa condanna dell’imputato alla pena di 10 anni di reclusio ripristinava la misura cautelare in carcere ritenendolo partecipe – e non apica come contestato nell’imputazione – dell’ associazione di tipo mafioso RAGIONE_SOCIALE, “dal 2014 fino alla data odierna” ravvisando sia il pericolo di fuga che il rischio reiterazione del reato.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso NOME COGNOME censurando, con due motivi, il provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio dì motivazione in relazione all’art. 274lett. c) cod. proc. pen. in quanto l’ordinanza della C d’appello di Palermo si è limitata a dare atto della sussistenza delle sole esige cautelari connesse al pericolo di fuga e non anche al pericolo di reiterazione d reato su cui la pronuncia deve ritenersi preclusa non avendo costituito oggetto d richiesta della Procura generale.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 274 s lett. c) s cod. proc. pen. circa il lasso temporale tra la data di consumazione del reato, da collocare entro il 2016, e il riconoscimento dell sussistenza delle esigenze cautelari. Infatti, in caso di contestazione aperta reato permanente / non basta invocare la data di emissione della sentenza, dovendosi accertare la condotta concretamente posta in essere dall’imputato che, nella specie, il provvedimento impugnato ha collocato sino al 2020 in forza delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME – interrogator del 6 agosto 2021 e dichiarazioni dibattimentali rese alle udienze del del I° e d 2 dicembre 2021 -, richiamando le pagine delle trascrizioni (88-90) che, al contrario, non menzionano mai il ricorrente ed il suo asserito controllo del territo in quella data. Ne consegue che il tempo del commesso delitto, da collocare entro il 2016, non è idoneo a superare la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e comunque risulta che nel 2020 COGNOME avesse da tempo rescisso qualsiasi legame delittuoso con la Sicilia perché trasferitosi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui censura l’ordinanza impugnata per avere individuato una “nuova” esigenza cautelare (quella connessa al pericolo di reiterazione del reato).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, correttamente menzionata dal provvedimento impugnato, in materia di impugnazioni contro provvedimenti de libertate, il Tribunale della libertà, investito in sede di riesame o di appello d tema relativo alla insussistenza delle esigenze cautelari ritenute nella ordinanz ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle post alla base della sua applicazione (Sez. 1, n. 28525 del 08.09.2020, Rv.279643).
Peraltro, il provvedimento impugnato ha dato atto come quello genetico, a pag. 2, avesse posto a fondamento della propria valutazione non solo il pericolo di fuga, ma anche I pericolo di recidiva, con espresso richiamo alle «spiccatissime esigenze di tutela della collettività», dovendosi dunque escludere che il Pubblic ministero non le avesse rappresentate.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Dato atto che il motivo, anche nella parte in cui menziona la violazione di legge, in realtà sviluppa censure relative al percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, è opportuno ribadire il pacifico principio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione de provvedimento del Tribunale del riesame è consentito esclusivamente per mancanza o manifesta illogicità della motivazione e non può risolversi nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice dì merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).
Nonostante questa cornice ermeneutica il ricorso chiede di operare una reinterpretazione complessiva del contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME / che aveva riferito, in tre diversi momenti – richiamati a pag. 5 dell’ordinanza impugnata con testuale rinvio alle pagine delle trascrizio -, di cui due avvenute nel contraddittorio tra le parti in dibattimento, che NOME COGNOME era stato il, reggente della famiglia mafiosa dell’Acquasanta e aveva assunto il controllo del territorio sino alla primavera del 2020 (data dell’arrest
A prescindere dal contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia nel corso delle udienze dibattimentali, le cui trascrizioni sono s depositate in udienza ad integrazione del ricorso, il Tribunale, con argomenti non manifestamente illogici, ha ritenuto sussistente la pericolosità attuale di COGNOME gravato da un risalente precedente per omicidio volontario, dando atto come, anche in epoca successiva al suo trasferimento a Milano, avesse proseguito e il mantenuto da lì il controllo mafioso del settore delle slot-machìne, del mercat
ortofrutticolo e di una cooperativa, oggetto degli interessi della cosca (si veda ca di imputazione), servendosi del tramite di NOME COGNOME e NOME COGNOME, coimputati nel medesimo processo quali partecipi dell’associazione mafiosa di RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, il provvedimento impugnato, in assenza di altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004), ha applicato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, secondo canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23935 d 04/05/2022, Rv. 283176)
Dagli argomenti che precedono consegue 1254 il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, cod. proc. pen.
Così deciso il 23 ottobre 2025
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La AVV_NOTAIO estensora
Il Presidente