Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40233 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40233 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 14/10/2025
Composta da
NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli avverso l’ordinanza del 20/06/2025 del Tribunale di Napoli; visti gli atti del procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Casandrino il DATA_NASCITA; visti il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; lette le conclusioni dei difensori di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO e NOME
NOME COGNOME, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 20 giugno 2025 con cui il Tribunale di Napoli, in accoglimento del riesame proposto da NOME COGNOME, ha annullato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 20 maggio 2025, ha disposto nei confronti dell’indagato la misura coercitiva degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt. 629 e 416-bis.1 cod. pen.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. nonchØ carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari.
2.1. Il Tribunale avrebbe trascurato di esaminare gli atti trasmessi dal Pubblico Ministero, contenenti ulteriori esposti anonimi, del tutto analoghi -sia nella forma che nel contenuto- a quelli in precedenza rinvenuti in occasione della perquisizione domiciliare effettuata nei confronti del COGNOME.
Tali documenti, per la loro evidente continuità con la condotta accertata in danno del COGNOME, avrebbero dovuto essere valorizzati come manifestazioni della persistente volontà intimidatoria del COGNOME nei confronti della persona offesa, finalizzata a condizionare la libertà di scelta imprenditoriale e a costringerlo ad avvalersi dei servizi della società di navigazione a lui riconducibile.
La motivazione sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui il Tribunale del Riesame, pur avendo riconosciuto che la condotta dell’indagato si sia concretata anche mediante la presentazione di denunce e l’attuazione di sistematiche attività di dossieraggio finalizzate a
segnalare irregolarità nei trasporti, ha ritenuto che il rinvenimento presso le abitazioni del COGNOME di ulteriori esposti (alcuni anonimi) confortasse ‘solo in parte’ le esigenze di cautela.
2.2. L’ordinanza impugnata avrebbe attribuito eccessiva rilevanza all’episodio riferito dalla persona offesa relativo all’incontro con il trasportatore COGNOME, il quale avrebbe rivolto vibrate rimostranze al RAGIONE_SOCIALE per avere denunciato l’indagato.
Tale episodio Ł stato interpretato dal Tribunale come indice dell’assenza di una situazione di stabile soggezione estorsiva. Al contrario, secondo il ricorrente, esso avrebbe dovuto essere letto come un’ulteriore forma di intimidazione nei confronti della vittima, tanto piø che lo stesso COGNOME, nel corso delle indagini, ha dimostrato di essere un soggetto legato al COGNOME e reticente dinanzi all’autorità giudiziaria.
La circostanza che un autotrasportatore vicino all’indagato rimproveri la persona offesa per la denuncia sporta nei confronti di quest’ultimo non rappresenterebbe, quindi, elemento idoneo a escludere le esigenze cautelari ma piuttosto si porrebbe come ulteriore conferma del clima di pressione e condizionamento generato dai comportamenti del reo.
2.3. Il Tribunale avrebbe, altresì, errato nel ritenere che le dichiarazioni rese dal trasportatore COGNOME NOME fossero indicative della cessazione delle esigenze cautelari. A giudizio del ricorrente, il COGNOME non avrebbe introdotto alcun elemento nuovo rispetto a quanto già dichiarato nel corso della sua prima escussione nel 2023, allorquando aveva riferito di essersi avvalso dei servizi della società RAGIONE_SOCIALE per ‘quieto RAGIONE_SOCIALE‘, pur riconoscendo che i servizi offerti non erano qualitativamente migliori. In proposito, il COGNOME aveva spiegato che, quando si era rivolto ad altre compagnie, era stato destinatario di controlli e sanzioni fino a quando il COGNOME non lo aveva ‘invitato’ ad utilizzare la propria compagnia per evitare problemi.
La circostanza che, dal 2021, i rapporti personali si fossero formalmente interrotti e che egli non avesse subito ulteriori episodi diretti non escluderebbe affatto la condizione di soggezione, come dimostrato dal fatto che il COGNOME ha continuato fino al 2025 ad avvalersi dei traghetti della RAGIONE_SOCIALE, con una scelta che appare sintomatica della perdurante efficacia delle minacce pregresse.
Tale conclusione troverebbe ulteriore conferma nel rinvenimento presso l’abitazione dell’indagato di un esposto anonimo redatto proprio nei confronti della ditta del RAGIONE_SOCIALE, pronto per essere utilizzato come strumento di pressione nel caso in cui quest’ultimo avesse interrotto il rapporto con la società gestita dal COGNOME.
2.4. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto superata la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., facendo esclusivo affidamento sul decorso del tempo e su circostanze prive di reale portata dimostrativa.
La giurisprudenza di legittimità ha piø volte chiarito in proposito che il superamento di tale presunzione richiede la dimostrazione di elementi concreti e specifici, idonei a provare il venir meno della pericolosità sociale dell’indagato, elementi che, nel caso di specie, non emergerebbero.
Peraltro, l’indagato, nonostante l’esecuzione della misura cautelare, continuerebbe a esercitare un ruolo di monopolio nel settore del trasporto marittimo dei rifiuti dall’isola di Ischia, settore che gestisce con modalità ritenute illecite dallo stesso Tribunale del Riesame. Tale circostanza, unitamente al rinvenimento di esposti anonimi e all’atteggiamento intimidatorio emerso dagli episodi successivi alla misura, costituirebbe prova evidente della perdurante capacità dell’indagato di condizionare il mercato e di reiterare le condotte
estorsive.
- I difensori del COGNOME, in data 17 settembre 2025, hanno depositato memoria conclusiva con cui hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa, oltre ad affermare la ritenuta insussistenza di esigenze cautelari e la correttezza della motivazione con cui il Tribunale del Riesame ha disposto la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, ha dedotto l’insussistenza della contestata aggravante del metodo mafioso, evidenziando di non aver proposto ricorso sul punto, ritenendo che lo stesso sarebbe stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
¨ stato, in proposito, affermato che questa Corte ‘ pur se non formalmente investita della questione da uno specifico ricorso delle parti, ben potrebbe valutare incidenter tantum la sussistenza o meno di un’aggravante ‘ (vedi pag. 7 del ricorso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso Ł fondato per le ragioni che seguono.
Si deve anzitutto evidenziare che per i reati aggravati dal metodo mafioso opera la doppia presunzione relativa – di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere – prevista dall’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.
Questa Corte ha, infatti, chiarito che la doppia presunzione prevista, per determinate fattispecie incriminatrici, dal combinato disposto gli artt. 275, comma 3, terzo periodo, e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti tentati o consumati in caso di contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen. (Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, COGNOME, Rv. 279771-01; Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, COGNOME, Rv. 282049-01).
Il Collegio, peraltro, intende dare seguito al principio di diritto secondo cui la presunzione relativa di concretezza e attualità del pericolo di recidiva Ł superabile, per tali delitti, solo se emergano elementi idonei a dimostrare il concreto ed effettivo affievolimento di ogni esigenza cautelare (vedi Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280889-01; Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, COGNOME, Rv. 286267 – 01; Sez. 2, n. 22086 del 19/04/2023, COGNOME, non massimata).
In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l’onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorchØ sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all’indagato e l’adozione della misura cautelare. Infatti, il decorso del tempo, pur significativo, non Ł di per sØ sufficiente a far ritenere superata la presunzione di pericolosità sociale, dovendo risultare, in modo obiettivo e concreto, una situazione che indichi -in modo obiettivo e concreto- l’assenza attuale di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02).
L’ordinanza impugnata non ha fatto corretto governo dei principi appena richiamati, limitandosi ad affermare che la condotta delittuosa nei confronti della persona offesa Ł cessata sin dal luglio 2022, con conseguente decorso di un periodo di tre anni senza ulteriori attività estorsive in danno del COGNOME o di altri imprenditori del settore. Tale argomentazione si fonda esclusivamente sul fattore temporale, senza fornire alcuna valutazione circa la presenza di facta concludentia tali da attestare l’assenza attuale di esigenze cautelari.
2.1. Il ricorrente, con riguardo al dato relativo alla distanza cronologica tra la misura e il fatto per cui si procede, ha correttamente evidenziato che non sono stati indicati dai giudici del riesame elementi concreti e significativi dai quali sia possibile desumere l’abbandono da parte del COGNOME delle logiche criminali poste a fondamento delle condotte delittuose per le quali Ł stato adottato il titolo cautelare.
In particolare, deve essere rimarcato che il Tribunale ha omesso di valutare adeguatamente gli atti trasmessi dal Pubblico ministero, contenenti ulteriori esposti anonimi, sostanzialmente analoghi a quelli in precedenza rinvenuti in occasione della perquisizione domiciliare effettuata nei confronti del COGNOME. Tali documenti, per la loro evidente continuità con le condotte oggetto di indagine, avrebbero dovuto essere valutati in quanto manifestazioni della persistente volontà intimidatoria del COGNOME idonee ad attualizzare il pericolo di reiterazione posto a fondamento della misura cautelare.
2.2. La motivazione del provvedimento impugnato risulta, inoltre, affetta da manifesta illogicità nella parte in cui il Tribunale, pur avendo espressamente riconosciuto che la condotta ascritta al COGNOME si era estrinsecata anche mediante la presentazione di denunce e lo svolgimento di sistematiche attività di dossieraggio, funzionali alla segnalazione di asserite irregolarità nel settore dei trasporti, ha ritenuto, con affermazione apodittica e priva di un effettivo vaglio critico, che il rinvenimento presso le abitazioni dell’indagato di ulteriori esposti fosse idoneo a corroborare le esigenze cautelari soltanto ‘ in parte ‘.
Un simile approdo argomentativo non risulta sorretto da un coerente sviluppo logico, atteso che il Tribunale omette di chiarire per quali ragioni elementi fattuali ulteriori, del tutto omogenei a quelli già valorizzati, debbano assumere una valenza meramente attenuata nella valutazione del periculum libertatis . In tal modo, la motivazione si risolve in una formula assertiva, priva di reale capacità esplicativa, e non consente di ricostruire l’iter logicogiuridico seguito dal giudicante.
Tale lacuna motivazionale appare ancor piø evidente ove si consideri che le stesse condotte di strumentalizzazione delle denunce e di sistematico dossieraggio sono state qualificate dal Tribunale come modalità esecutive dell’iter criminoso contestato. Ne consegue che il successivo reperimento di ulteriori esposti, per contenuto e finalità sovrapponibili a quelli già utilizzati, avrebbe dovuto essere valutato approfonditamente dai giudici del riesame in quanto possibile espressione della prosecuzione della medesima strategia intimidatoria ed in tal caso apprezzato come indice sintomatico univoco della persistente attualità del pericolo di reiterazione criminosa piuttosto che come elemento neutro o soltanto parzialmente significativo.
In conclusione, va rimarcato che il Tribunale non ha assolto al necessario e rigoroso onere motivazionale richiesto per verificare il concreto affievolimento della pericolosità criminale del COGNOME, centrando la propria decisione esclusivamente sul decorso del tempo.
Deve essere, infine, evidenziato che la doglianza dedotta dalla difesa del COGNOME in sede di memoria conclusiva (erronea applicazione dell’art. 416-bis.1, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla riconoscibilità dell’aggravante del metodo mafioso) non può essere oggetto di analisi da parte di questo Collegio in quanto il ricorso proposto dal Pubblico ministero ha ad oggetto esclusivamente il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari nonchØ in considerazione della carenza di prova che il COGNOME abbia eccepito l’insussistenza dell’aggravante del metodo mafioso già in sede di riesame.
Tale preclusione deriva dalla natura devolutiva del giudizio di legittimità, che impone un previo esame della questione da parte del giudice di merito, necessario per la corretta individuazione del fatto cui si riferisce la norma giuridica di cui si lamenta l’erronea applicazione in sede di legittimità (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Scaglione, Rv. 28533501).
Tutto ciò premesso, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale in dispositivo indicato, che si pronuncerà sulle criticità esaminate
dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l’esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.
.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Così Ł deciso, 14/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME