Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16500 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16500 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
NOME COGNOME
– Relatore –
Sent. n. sez. 478/2025
CC – 02/04/2025
R.G.N. 5374/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MILANO il 19/06/1963
avverso l’ordinanza del 30/12/2024 del TRIB. DEL RIESAME di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore avv. NOME COGNOME che ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 dicembre 2024, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. da COGNOME NOME NOME avverso l’ordinanza del G.I.P. del medesimo ufficio del 9 dicembre 2024, di applicazione della misura cautelare in carcere in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo 1 e 2).
In ordine alle esigenze cautelari, incontestata la gravità indiziaria da parte del difensore dell’indagato, il Tribunale del riesame ha evidenziato la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, del pericolo di fuga e di quello di
inquinamento probatorio, desumibili: -a ) dalla preordinazione fin dall’inizio di un piano delittuoso e dagli strumenti articolati utilizzati, realizzando la spoliazione dei clienti che si erano affidati alla sue società, denotando una bramosia di ricchezza e potere; -b ) dal forte radicamento con l’estero, avendo stretti congiunti residenti in Svizzera ed USA oltre a ricevere emolumenti da società statunitensi; -c ) dal mancato reperimento da parte dell’autorità giudiziaria delle ingenti somme distratte, potendo quindi porre in essere condotte dirette ad ostacolare la ricerca del denaro.
Con riferimento alla scelta di massimo rigore, i giudici di merito hanno ritenuto irrilevante la incensuratezza tenuto conto dell’assenza di resipiscenza non avendo fornito elementi volti alla ricostruzione dei sofisticati meccanismi utilizzati per depauperare il patrimonio societario ovvero per consentire il rinvenimento del patrimonio sottratto -dovendo impedire l’utilizzo di sistemi di comunicazione per reiterare condotte criminose, anche attraverso direttive impartite a terzi soggetti.
COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo cinque motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce la manifesta illogicità dell’ordinanza gravata in ordine alla valutazione temporale tra il tempus commissi delicti e l’applicazione della misura cautelare.
La difesa evidenzia come i fatti contestati si collocano in un periodo temporale compreso tra la metà del 2016 e l’inizio del 2023, la richiesta cautelare è stata depositata il 13 giugno 2024 ed il gip ha adottato l’ordinanza cautelare il 9 dicembre 2024.
La scansione temporale prima descritta, unita alla assenza di ulteriori condotte del ricorrente sintomatiche di perdurante pericolosità, conducono alla violazione dell’art. 292, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente insussistenza delle esigenze cautelari.
2.2. Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso si eccepisce la sussistenza delle esigenze cautelari, giacché: -a ) il ricorrente dopo aver saputo di essere indagato non risulta aver commesso altri reati; -b ) sono assenti elementi indicativi della volontà del ricorrente di sottrarsi alla giustizia; –c) sono assenti elementi concreti ed attuali sui quali fondare il pericolo di inquinamento probatorio.
2.3. Con il quinto motivo di ricorso si eccepisce la contraddittorietà della ordinanza in ordine alla scelta della misura inframuraria.
Si evidenzia come il COGNOME negli interrogatori del 22 e 30 marzo 2023 aveva ammesso le proprie responsabilità in ordine ad alcune contestazioni, fornendo chiarimenti sulla operatività della piattaforma exchange.
Inoltre, non sono state realizzate dal ricorrente ulteriori condotte significative della reiterazione ovvero non vi è prova che lo stesso ha contattato terzi soggetti per fornire direttive.
Con requisitoria scritta del 14 marzo 2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott.ssa NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Con motivi nuovi depositati il 24 marzo 2025, la difesa dell’indagato dopo aver dato atto dell’emissione del decreto di giudizio immediato (in data 10.03.2025, notificato l’11.03.2025), in relazione: –a ) al pericolo di reiterazione ed al tempus commissi delicti reiterava le stesse doglianze già prospettate con il ricorso, aggiungendo il richiamo a massime della Corte di cassazione; –b) al pericolo di fuga rappresentava che il COGNOME è stato destinatario di dichiarazione di risoluzione unilaterale del contratto da parte della RAGIONE_SOCIALE (giusta missiva dello scorso 21.02.2025), di modo che non sussistono elementi sintomatici della volontà di allontanarsi dall’Italia; –c ) al pericolo di inquinamento probatorio evidenziava la sua insussistenza, tenuto conto dell’emissione del decreto di giudizio immediato e della scelta operata di richiedere la celebrazione del giudizio abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
Vale il principio secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, rimanendo “all’interno” del provvedimento impugnato, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sezione 4, n. 45528 del 01/12/2022, N.C., n.m.).
Invero, alla presenza di una motivazione in punto di esigenze cautelari non manifestamente illogica e incontestata, le censure contenute nel ricorso, che si appuntano su asseriti vizi di motivazione, non sono consentite, siccome aspecifiche e riproduttive di analoghe censure prospettate al Tribunale e da questo adeguatamente vagliate e superate.
Il Tribunale del riesame ha fornito un percorso logico-argomentativo completo e coerente, in quanto, nel trattare il tema delle esigenze cautelari, unico punto devoluto alla sua cognizione, ha ripercorso in modo analitico la condotta illecita, illustrando le ragioni della ricorrenza di tutte le esigenze indicate nell’art. 274 cod. proc. pen.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale del riesame -tenuto conto del dissesto di 65 milioni di euro unito ai sofisticati artifici utilizzati per dissimulare la realtà -ha ritenuto proporzionato il tempo trascorso tra i fatti e la richiesta cautelare, in considerazione della complessità delle indagini rese necessarie per disvelare condotte predatorie sviluppate in un lungo arco temporale.
Senza incorrere in manifeste illogicità – del resto non evidenziate nel ricorso il Tribunale ha riconosciuto la attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, disconoscendo rilevanza decisiva al tempo trascorso – in effetti non molto ampio – fra i fatti contestati e la richiesta di applicazione della misura cautelare.
A tal fine si evidenzia come il COGNOME è stato amministratore delegato della RAGIONE_SOCIALE sino al 3 luglio 2023, circostanza con la quale la difesa non si è confrontata giacché in ricorso ha affermato che il tempus commissi delicti si arresta agli inizi del 2023.
Infondati sono il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
Il Tribunale del riesame ha in primo luogo riconosciuto la ricorrenza di esigenze cautelari da salvaguardare, evidenziando una inclinazione a delinquere non occasionale, in ragione del modus operandi particolarmente insidioso e decettivo e caratterizzato dalla reiterazione della condotta criminale in un rilevante arco temporale. Sotto il profilo personalistico, con argomenti logici e privi di contraddizione il Tribunale del riesame ha poi evidenziato la spregiudicatezza dell’azione criminosa in concorso, lo stile di vita improntato alla accumulazione di denaro e la totale assenza di critica valutazione del proprio operato, pure all’esito dell’arresto operato e dell’adozione di cautela custodiale, tenut o conto dell’atteggiamento scarsamente collaborativo sostanziantesi nella mancata indicazione di informazioni per recuperare l’ingente somma di denaro sottratta.
Pertanto, la motivazione del Tribunale dà adeguatamente conto della intensità e concretezza del pericolo di reiterazione ravvisato, avendo richiamato le rilevanti dimensioni della bancarotta distrattiva realizzata, l’ampiezza del periodo interessato dalle condotte illecite.
Sotto questo profilo, quindi, il ragionamento del Tribunale del riesame appare del tutto coerente alla lettera dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., laddove ha correttamente valorizzato, ai fini del riconoscimento della esigenza di prevenire prossime occasioni di ripetizione di condotte criminose della stessa specie, tanto le specifiche modalità e le circostanze della condotta criminosa, quanto i profili personalistici e le spinte a delinquere del ricorrente, dotato delle competenze professionali per ideare, organizzare e gestire attività illecite mediante criptovalute.
2.1. In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze del ricorrente sulla attualità e sulla concretezza delle esigenze cautelari appaiano prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l’obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018 COGNOME, Rv.273674; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767).
In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dalle caratteristiche e dalle modalità del fatto reato, sia dall’analisi della personalità degli indagati.
Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del ricorrente (modalità esecutive dell’azione delittuosa condotta, azione realizzata in concorso, organizzazione e motivazioni personali), costituiscono espressione della concretezza, ma ancora più dell’attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa.
Ad avviso del Collegio, la motivazione del Tribunale dà adeguatamente conto della intensità e concretezza del pericolo di reiterazione ravvisato: invero, il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale richiama le rilevanti dimensioni dei meccanismi societari realizzati, l’ampiezza del periodo interessato dalle condotte illecite.
In tale complessivo contesto, non può in prima battuta ritenersi illogico, né contraddittorio, il rilievo del Tribunale circa la possibilità di una prosecuzione dell’attività fraudolenta anche dal domicilio domestico.
2.2. Quanto al pericolo d’inquinamento probatorio, il Giudice della cautela ha valorizzato con motivazione scevra da aporie logiche, per un verso la concreta possibilità da parte dell’indagato di occultare definitivamente il denaro, non ancora ritrovata dagli i nvestigatori, dall’altro la possibilità di concordare versioni di comodo con il coindagato.
Si tratta di motivazione perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di misure cautelari personali, il pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall’art. 274 lett. a) cod. proc. pen., per l’applicazione delle stesse, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell ‘id quod plerumque accidit , che l’indagato possa
realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti (tra molte, Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270561).
Il pericolo di fuga è stato ritenuto sussistente perché l’indagato presenta contatti con l’estero, tenuto conto: –a ) della residenza all’estero di stretti congiunti; –b ) di rapporti lavorativi con società estere; -c ) della sua permanenza per svariati anni negli USA.
Si tratta di elementi congetturali idonei a dimostrare il pericolo di fuga, tenuto dei molteplici interessi all’estero del ricorrente, e del verosimile trasferimento all’estero del denaro distratto.
Quanto al quinto motivo, il Tribunale ha ritenuto allo stato non applicabili misure meno afflittive della custodia in carcere, atteso che non risulterebbero idonee ad assicurare le indicate esigenze di cautela e, in particolare, a garantire che l’indagato, facendo valere i propri molteplici legami, non approfitti degli inevitabili margini di libertà per riavviare l’attività illecita.
La inidoneità di misure meno afflittive alla salvaguardia delle esigenze cautelari è stata desunta dal Tribunale dalla valutazione delle modalità del fatto e della personalità dell’indagato, in considerazione degli episodi in contestazione, rispetto ai quali l’incensuratezza è stata ritenuta recessiva.
Nel caso in esame, come visto, la adeguatezza della sola misura della custodia in carcere è stata compiuta in maniera approfondita, con pertinenti richiami a dati concreti. Il riferimento, effettuato dal Tribunale, al quadro complessivo delle indagini vale a spiegare il contesto nel quale il ricorrente era inserito. Anche il richiamo all’atteggiamento processuale, che, pure, non può, di per sé solo, essere valorizzato quale indice del pericolo di reiterazione (Sez. 6, n. 14120 del 08/01/2007, COGNOME, Rv. 236377), è stato effettuato dai giudici, al fine di documentare, in uno con le ulteriori circostanze indicate, il radicamento nel contesto criminale di riferimento e, dunque, la pericolosità dell’indagato.
Pertanto, l’ordinanza impugnata individua in modo esaustivo l’indice di pericolosità che qualifica l’esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, facendo riferimento ad un’attività delittuosa estesa e debitamente organizzata, espressione di una rilevante capacità a delinquere e di contatti con numerosi soggetti coinvolti nell’operazione criminale; esigenza non superata da alcuna evidenza di segno contrario.
L’affermazione che il COGNOME negli interrogatori del 22 e 30 marzo 2023 ha ammesso le proprie responsabilità in ordine ad alcune contestazioni, fornendo chiarimenti sulla operatività della piattaforma exchange, risulta indimostrata, non avendo la difesa prodotto i relativi verbali.
Anche i motivi aggiunti sono infondati dal momento che non apportano alcuna valutazione in grado di incidere sulla motivazione del Tribunale di Milano.
Al riguardo si osserva che, contrariamente alle deduzioni del difensore, nel corso del verbale di interrogatorio del 5 marzo 2025, il COGNOME non ha assunto alcun atteggiamento
collaborativo, dal momento che, a fronte di puntuali domande sulla titolarità di account presso l’exchange Kraken ovvero il possesso di beni immobili, mobili o denaro all’estero, le risposte dallo stesse fornite, sono state smentite dall’attività di indagine (v. pp. 16, 17 18 e 19 del verbale di interrogatorio).
Conclusivamente, osserva il Collegio, come alla correttezza e completezza, delle argomentazioni del provvedimento impugnato, in cui tale giudizio si riflette, sono mosse obiezioni non decisive (neppure con i motivi nuovi), già preventivamente confutate dal Giudice del riesame.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso dev’essere rigettato.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME