Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19626 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19626 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME COGNOME, nato a Caltanissetta il DATA_NASCITA, avverso le ordinanze in data 05/01/2023 del Tribunale di Caltanissetta,
Sezione per il riesame;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 05/01/2023 il Tribunale di Caltanissetta, Sezione per il riesame, in accoglimento dell’appello cautelare proposto dal pubblico ministero della locale Procura della Repubblica avverso l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta il precedente 16/12/2022, ha applicato a COGNOME NOME, in sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione all’Autorità di polizia giudiziaria, quell degli arresti domiciliari in relazione a plurimi delitti di illecita cessione di sost stupefacenti (capi 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48), escludendo, in particolare, la
riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 dei fatti di cui ai capi 43 e 48, effettuata dal giudice di prime cure.
Con ordinanza in pari data lo stesso Tribunale distrettuale ha rigettato l’appello cautelare proposto dall’indagato avverso il provvedimento del giudice di prime cure reiettivo dell’istanza di revoca della misura coercitiva originariamente applicata in relazione ai delitti dianzi indicati.
Avverso tali ordinanze ha proposto ricorso per cassazione, con un unico atto di impugnazione, il difensore di fiducia del COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tali motivi lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 192, 273, 274, 275 e 292 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
Sostiene, in specie, che il Tribunale distrettuale, nel riformare in peius l’ordinanza impositiva del vincolo cautelare emessa dal giudice di prime cure e nel rigettare la successiva impugnativa del provvedimento reiettivo dell’istanza di revoca del titolo da questi emesso, avrebbe insufficientemente argomentato, mediante generico rinvio al gravame azionato della parte pubblica, la ritenuta sussistenza di gravità indiziaria in ordine ai delitti in contestazione, tenuto cont del fatto che nelle stesse imputazioni si erano indicati come quantitativi imprecisati di sostanze stupefacenti gli oggetti delle plurime cessioni e come soggetti rimasti ignoti i supposti acquirenti.
Aggiunge, inoltre, che il decisum del Tribunale del riesame presenterebbe evidenti criticità anche nella parte relativa alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari correlate al pericolo di reiterazione, non risultando indicati gli element in tesi sintomatici della concretezza e soprattutto dell’attualità dello stesso tenuto conto del lasso temporale – eccedente l’anno e mezzo – trascorso tra il momento in cui le illecite condotte avevano avuto termine e quello in cui il presidio cautelare era stato adottato dal primo giudice.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dall legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 7 del d.l. n. del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall’art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Privi di pregio sono entrambi i motivi di ricorso – che ragioni di ordine sistematico impongono di scrutinare congiuntamente – con i quali si lamenta, in relazione a ciascuna delle ordinanze gravate, violazione di legge e, in specie, delle previsioni di cui agli artt. 192, 273, 274, 275 e 292 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, sostenendo che tanto il provvedimento di inasprimento del regime cautelare quanto quello confermativo della denegata attenuazione di esso risulterebbero motivati, con riguardo al profilo indiziario, mediante un semplicistico rinvio, nell’un caso, agli elementi posti in rilievo nel gravame azionato della parte pubblica e, nell’altro, a quanto evidenziatosi nell’ordinanza genetica e, con riguardo a quello cautelare, in modo del tutto generico.
Ritiene il Collegio, in contrario avviso a quanto opinato dal ricorrente, che il Tribunale distrettuale, nell’ordinanza di accoglimento dell’appello promosso dalla parte pubblica, abbia esaurientemente argomentato in primis la ritenuta sussistenza di gravità indiziaria in ordine ai delitti di spaccio di stupefacenti di ai capi 42, 44, 45, 46 e 47, ragionevolmente interpretando, per le modalità con cui avvenivano, come cessioni di droga gli scambi filmati dalle telecamere installate nel luogo in cui l’attività era svolta e che vedevano come indomito protagonista l’indagato COGNOME NOME.
Del pari, i giudici della cautela hanno compiutamente motivato, nel medesimo provvedimento, l’operata riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 delle ulteriori cessione di stupefacenti contestate ai capi 43 e 48, ponendo in evidenza che i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione impongono una valutazione non atomistica delle singole condotte, che, pertanto, devono essere necessariamente inquadrate nel contesto in cui si collocano per essere qualificate in termini di minore gravità.
Per l’effetto, appare congruamente ancorché sinteticamente motivata anche la ritenuta sussistenza, nella diversa ordinanza reiettiva dell’appello proposto dall’indagato, dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di spaccio di ai capi 43 e 48, così come inizialmente riqualificati dal giudice per le indagini preliminari.
Da ultimo, si osserva che risulta compiutamente argomentata, in ciascuno dei provvedimenti indicati, anche la ritenuta sussistenza di concrete e attuali esigenze di cautela, desunte, in particolare, dai plurimi, specifici e recent
precedenti penali esistenti a carico dell’indagato e dai suoi molteplici e recentissimi carichi pendenti e valutate di intensità tale da impedire, per un verso, la revoca della misura coercitiva ab origine imposta e da imporne, per altro verso, la sostituzione con quella autocustodiale.
Quanto evidenziato disvela la manifesta infondatezza delle agitate doglianze, che appaiono, peraltro, connotate da una palese genericità per indeterminatezza, atteso che, al di là della loro formale deduzione, non risultano specificamente indicate le criticità, in tesi, riscontrabili nelle parti di ciascuno dei provvedim impugnati afferenti il profilo indiziario e quello cautelare.
A ben vedere, quindi, le censure fatte valere con il ricorso di cui trattasi s risolvono in una mera sollecitazione a rivalutare in fatto la vicenda per cui è giudizio, attività, questa, radicalmente preclusa in sede di legittimità.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 04/04/2023