Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14972 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14972 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/1996
avverso l’ordinanza del 24/07/2018 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
/”.
Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza resa in data 24 luglio 2018 il Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., rigettava l’appello, proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 13 giugno 2018, con la quale la Corte di Appello di Palermo aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare applicatagl della custodia in carcere con quella dell’obbligo di presentazione alla p.g..
1.1 A fondamento della decisione il Tribunale rilevava che la Corte di merito aveva confermato la sentenza di condanna, pronunciata in primo grado, infliggendo all’imputato la pena detentiva di anni quattro, mesi cinque, giorni dieci di reclusion che non sussistevano elementi di novità, tali da comportare diverse valutazioni in ordine alle esigenze cautelari, posta l’immutata considerazione dell’allarmante pericolosità dell’imputato, inserito, seppur con mansioni esecutive, nel contest criminoso che aveva organizzato l’immigrazione clandestina e dell’idoneità della sola misura custodiale a prevenire il pericolo di fuga e di recidivazione.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del suo difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Secondo la difesa, la valutazione del pericolosità sociale dell’imputato è viziata, carente ed apparente nella sua motivazione, perché dal diniego delle circostanze attenuanti generiche il Tribunale dell’appell cautelare ha dedotto la mancata attenuazione delle esigenze cautelari, mentre tale statuizione dipende da altri fattori, peraltro non spiegati nell’ordinanza impugnat Inoltre, il rilievo risulta in contraddizione col riconoscimento del ruolo esecutivo s dal ricorrente, consistito nella mera vigilanza esercitata sui migranti nell’assenza condotte violente contro gli stessi. Avrebbero, invece, dovuto essere considerati i tempo trascorso dalla sottoposizione alla misura, il comportamento processuale, l’adeguatezza di misura meno gravosa.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
1.Va premesso che l’ordinanza impugnata ha confermato la correttezza della decisione che ha respinto la richiesta di sostituzione della misura custodiale, applicat al ricorrente, sul dirimente rilievo dell’insussistenza di elementi idonei a dare co dell’attenuazione delle esigenze cautelari del caso. Ha dunque manifestato piena adesione ai rilievi, espressi nell’ordinanza contestata con l’appello, ossia a constatazione del mantenimento pressocchè inalterato, anche all’esito del giudizio di secondo grado, dell’impianto accusatorio e del trattamento sanzionatorio irrogato al COGNOME nel giudizio principale, nonché alla valutazione di allarmante pericolosità
Trasmessa copia ex art. 23
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sociale dello stesso.
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Al proposito ha posto in evidenza con corretto e logico argomentare che il mero decorso del tempo dalla sottoposizione alla misura custodiale assume un valore neutro ed esaurisce la sua rilevanza nella delimitazione temporale della durata massima della misura, mentre la conferma del giudizio di responsabilità ed il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti esclude la sussistenza di indicatori di un ridotta pericolosità sociale. Ed anche la dedotta assenza di qualsiasi condotta violenta stata considerata quale elemento irrilevante a fronte della dimostrata collaborazione da parte dell’imputato al compimento di azioni che hanno posto a repentaglio l’incolumità dei migranti trasportati.
1.1 A fronte di motivazione compiuta, chiara e razionale, oltre che aderente ai dati conoscitivi disponibili, che ha fondato la ritenuta persistenza del pericol recidivazione specifica e del pericolo di fuga con immutate caratteristiche di intensi sulle modalità del fatto e sulla personalità del suo autore, il ricorso oppone argomen inconsistenti, quali la dipendenza del diniego delle circostanze attenuanti generiche da fattori imprecisati, ma inconferenti rispetto al giudizio di pericolosità, il ma compimento di condotte violente contro i migranti, le mansioni esecutive espletate durante il trasbordo, l’incensuratezza.
1.2 In realtà, nessuno di questi elementi è stato ritenuto rivestire valen favorevole nei termini pretesi dalla difesa, non rappresentando un dato innovativo rispetto al quadro delle valutazioni già espresse nella fase applicativa della misura; ogni caso, non può contestarsi nemmeno sul piano logico la correttezza del rilievo per cui la mancata attenuazione del trattamento punitivo discende dall’assenza di elementi positivi, non essendo stati apprezzati come tali i profili rappresentati.
Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con l conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo stabilire in euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.