Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15875 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15875 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il Q2/01/2(57:18169–/ 4(9 9 it ,
avverso l’ordinanza del 18/07/2023 del Tribunale di Napoli con funzione di riesame udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha fatto pervenire memoria di replica e che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli in funzione di riesame ha respinto l’appello, proposto da NOME COGNOME, avverso il provvedimento della Corte di appello in sede, del 14 giugno 2023, con il quale è stata rigettata l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in atto nei confronti del predetto, in relazione al concorso nei reati di tentato omicidio aggravato e violazione di domicilio, con quella degli arresti domiciliari con strumento di controllo a distanza, presso l’abitazione dello zio, sita in Napoli alla INDIRIZZO int. 19.
Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso l’imputato, per il tramite dei difensori di fiducia, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La difesa assume che l’appello è fondato su un elemento nuovo, diverso rispetto a quelli già proposti con precedenti istanze.
Il richiamo che opera l’ordinanza impugnata a precedente motivazione attiene, invece, a una richiesta, presentata nel primo grado di giudizio, mentre le argomentazioni poste a base della successiva istanza poi respinta con il provvedimento impugnato, fanno riferimento al ridimensionamento della pena irrogata in secondo grado dalla Corte d’appello, ex art. 599 cod. proc. pen.
Quanto alla sussistenza, all’attualità, delle esigenze cautelari, il provvedimento si limiterebbe a riprendere il tema della gravità del fatto, fondando il ragionamento su ragioni astratte, incentrate sulla presunzione di pericolosità di un soggetto che, invece, la difesa indica come incensurato, coinvolto in un litigio condominiale, sorto tra i vicini e i propri genitori, nei qu questi è intervenuto solo per prestare soccorso a questi ultimi.
Si fa riferimento alla circostanza, quanto all’attualità delle esigenze cautelari, che sono trascorsi due anni dal fatto e che detta attualità va valutata sulla base di elementi concreti, espressione del pericolo di reiterazione, elementi che non sarebbero stati evidenziati, in alcun modo, nella motivazione del provvedimento impugnato.
Deduce il ricorrente che era stata devoluta, come circostanza da esaminare, quella della restituzione, con la sentenza di primo grado, al Comune di Casoria dell’abitazione dell’imputato, dato che renderebbe impossibile ogni riavvicinamento di COGNOME al contesto abitativo teatro dei fatti.
Inoltre, la presunzione di pericolosità operata dal giudice territoriale deve ritenersi superata dal fatto che i fratelli di NOME COGNOME, condannati per medesimi reati a pena superiore di quella irrogata al ricorrente, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con provvedimento, emesso il 26 settembre
2022, dal Tribunale di Napoli Nord, nonostante questi abbiano a loro carico, diversamente da NOME COGNOME, precedenti penali.
Si rimarca che l’autore materiale del colpo, sferrato con una bottiglia al capo della vittima, cioè NOME COGNOME, è stato posto agli arresti domiciliari ormai da mesi.
L’odierno ricorrente, invece, è stato condannato a una pena più lieve ed è detenuto in carcere nonostante il fatto che i fratelli siano stati condannati alla pena di dodici anni di reclusione e siano, già da quasi un anno, agli arresti domiciliari.
NOME COGNOME oltre ad essere incensurato, è l’unico dei fratelli, ad avere ammesso, sin da subito, le proprie responsabilità affermando di non aver mai colpito al capo la vicina, ma di aver solo lanciato una bottiglia contro l’architrave della porta d’ingresso.
Si tratta di versione, secondo la difesa, riscontrata dalle dichiarazioni delle persone offese che, nel parallelo procedimento penale, hanno chiarito che a colpire la persona offesa, NOME COGNOME, era stato NOME COGNOME e non il fratello NOME, odierno ricorrente.
Mancherebbe, infine, a parere della difesa, un’occasione prossima di reiterazione di delitti della stessa specie, tenuto conto che in ricorrente chiede di essere collocato presso l’abitazione dello zio, situata in altro comune e in un contesto nel quale difficilmente potrebbero realizzarsi nuove occasioni di aggressione avendo, quella posta in essere, una genesi legata a specifici contrasti condominiali che la famiglia del detenuto viveva, in particolare, con i propri vicini di casa.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire richieste scritte, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come successivamente prorogato, stante l’assenza di tempestiva richiesta di discussione orale, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La difesa, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire memoria di replica con allegata documentazione con la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
2.11 provvedimento impugnato risulta motivato, in modo ineccepibile, con ragionamento coerente e non manifestamente illogico, anche rispetto all’attualità
delle esigenze cautelari e anche attraverso il richiamo a precedente provvedimento, ex art. 310 cod. proc. pen., risalente al 2 febbraio 2023, affermando, peraltro, che le argomentazioni devolute, in quella sede, non presentano differenze sostanziali rispetto a quelle dedotte con l’atto di appello respinto dalla Corte territoriale con il provvedimento oggetto del ricorso per cassazione.
2.1. La difesa deduce che elemento nuovo è rappresentato dalla sentenza resa, in sede di cognizione, in grado di appello.
Questa, però, rappresenta fatto processuale il quale in nulla modifica il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari e che finisce soltanto per incidere sul trattamento sanzionatorio irrogato il quale, in ogni caso, resta della consistente entità di anni cinque e mesi quattro di reclusione, come rideterminato dalla Corte territoriale ex art. 599 cod. proc. pen., quale conseguenza di una vicenda processuale rispetto alla quale, peraltro, non sono, specificamente, illustrati elementi positivi valutabili favorevolmente nel giudizio cautelare.
2.2.Elernento di novità asseritamente trascurato non può essere considerato la concessione della misura degli arresti domiciliari ai fratelli di COGNOME, in quanto dato già valutato nella precedente ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen. del 2 febbraio 2023, il cui contenuto è riportato per esteso, nel provvedimento impugnato.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende uniformarsi, ha ripetutamente affermato (Sez. 6, n. 31241 del 14/09/2020, Vizzini, Rv. 279887 – 01; Sez. 6, n. 4948 del 10/07/2019, dep. 2020, Vaglia, Rv. 278203 – 01) che in tema di giudicato cautelare, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro già valutato in sede di riesame e a legittimare la revoca della misura, la mera adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato, potendo al più assumere rilevanza gli elementi per la prima volta acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della confermata misura a carico dell’istante (nell’ultima pronuncia citata si trattava di rigetto dell’ista di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari sul presupposto dell’ascrivibilità al ricorrente, a differenza del coindagato che aveva ottenuto l’attenuazione della misura, di precedenti penali, specifici e recenti).
In ogni caso, questa circostanza è, comunque, oggetto di specifica motivazione del Tribunale (cfr. p. 5) con ragionamento non manifestamente illogico che valorizza, ai fini che interessano, la specifica deduzione, non avversata con il ricorso che, dunque, in tale parte risulta generico, secondo la quale NOME COGNOME, oltre ai fatti per i quali ha riportato condanna commessi in concorso con i fratelli, ha posto in essere anche una condotta di minaccia ai
danni della figlia della persona offesa, contestata al capo H della rubrica, non oggetto di misura cautelare, per la quale, comunque, COGNOME ha riportato condanna.
Il Tribunale sottolinea, peraltro, che dalla personalità dell’imputato, come desunta anche dalle modalità dei fatti (nel corso dei quali è emerso che NOME aveva “perso la testa”) risulta l’assoluta incapacità di autocontrollo di NOME, circostanza che, secondo l’ordinanza impugnata, inibisce per inaffidabilità, la concessione della misura meno grave invocata, anche con il sistema di controllo a distanza del cd. braccialetto elettronico.
Tanto, quindi, prescindendo da luogo ove detta misura verrebbe attuata, sito in Comune diverso e presso l’abitazione di parente, indicato come del tutto avulso dal contesto condominiale, teatro dei fatti, che ha rappresentato la specifica occasione di commissione delle condotte in addebito.
Si tratta di giudizio, esplicitato attraverso una motivazione completa e non manifestamente illogica, che non esclude la sussistenza del pericolo attuale di reiterazione all’attualità, posto che la condotta per la quale COGNOME ha riportato la severa condanna indicata, è descritta come non sporadica o occasionale, anzi avendo il Tribunale riscontrato, con una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misura carceraria, l’elevata probabilità di commissione di ulteriori reati della stessa indole.
2.3.L’ordinanza impugnata, dunque, si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, secondo la quale in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244, di cui si riprendono le argomentazioni; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331).
A ciò si aggiunga che l’attualità del pericolo di reiterazione criminosa è configurabile ogni qual volta sia possibile una prognosi, in ordine alla ricaduta nel delitto, che indichi la probabilità di devianze prossime all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate.
Il relativo giudizio, quindi, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall’analisi della personalità dell’indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede) sia dall’esame delle concrete condizioni di vita di quest’ultimo.
Sicché, la sussistenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato va esclusa solo qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo, invece, essere affermata quando – all’esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misura – appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati.
Il requisito dell’attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l’indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (tra le altre, Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216).
È, dunque, condivisibile il principio secondo il quale (tra le altre, Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392), in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive. Invero, quanto alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione di misure coercitive personali, il concetto di “reati della stessa specie” di cui all’art. 27 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve riferirsi anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano “uguaglianza di natura” in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Rv. 268444 – 01).
3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non conseguendo al presente provvedimento la liberazione dell’imputato, derivano gli adempimenti, a cura della Cancelleria, di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 25 ottobre 2023
Il Presidente estensore