Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17466 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17466 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2023 del TRIB. LIBERTA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del GUP del Tribunale di Torino che aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere in atto nei confronti di NOME COGNOME con quella degli arresti domiciliari, in relazione a procedimento per delitti di cui agli artt. 73, 74, 8 comma 2, d.P.R. 309/90 per i quali, all’esito di giudizio abbreviato, è stata emessa – in primo grado – condanna alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione, oltre la multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando – in sintesi vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attuale consistenza delle esigenze cautelari, atteso che non si è tenuto conto del precedente periodo di detenzione subito dall’interessato per fatti connessi a quelli del presente procedimento, in ordine ai quali costui aveva ottenuto dal Tribunale di sorveglianza il regime di affidamento in prova; inoltre, non sono state valutate le condizioni soggettive dell’imputato, il quale dopo l’arresto si è allontanato dal luogo di commissione dei fatti, trasferendosi in Emilia, ove ha costituito un nucleo familiare composto da due figli in tenera età.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
La difesa del ricorrente ha depositato note scritte con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Le censure prospettate dal ricorrente, con unico e articolato motivo in punto di esigenze cautelari, sono ai limiti della inammissibilità nella parte in cu pretendono di sollecitare una rivalutazione in fatto della situazione cautelare del prevenuto, operazione inammissibile nella presente sede di legittimità. In proposito, va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli
elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell’indagato in relazione all’apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rienl:ranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito (cfr., ex pluribus, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884-01).
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha offerto un congruo e logico percorso argomentativo in ordine alla persistente concretezza e attualità delle ravvisate esigenze cautelari, ritenute idonee a supportare la misura di massimo rigore.
Il Tribunale, motivatamente, ha fondato il rigetto dell’istanza sulla intervenuta emissione di sentenza di condanna in relazione a fatti associativi riguardanti un vasto ed illecito traffico di stupefacenti, con specifico riferimento al ruolo indiscusso rilievo del prevenuto ai fini dell’operatività del sodalizio, visto che costu manteneva i contatti con i fornitori all’estero e si occupava della riscossione dei crediti, recandosi in più occasioni in Slovenia al fine di sostituire periodicamente le targhe di circolazione dei mezzi da affidare ai corrieri per scongiurare eventuali controlli di polizia.
Il Tribunale ha dato conto della proporzionalità e adeguatezza della misura, anche alla luce dell’entità della pena inflitta all’imputato all’esito del giudi abbreviato, ritenendo recessivo, rispetto alla situazione cautelare del prevenuto, il dato costituito dal periodo di detenzione già sofferto, secondo una non illogica valutazione di merito; si è aggiunta la considerazione connessa al comportamento processuale del prevenuto, il quale ha continuato a negare la sua partecipazione al sodalizio in maniera strumentale, sostanzialmente manifestando la sua intenzione di non recidere i contatti con l’ambiente delinquenziale di riferimento.
Sulla base dei suddetti elementi – evidentemente ritenuti prevalenti anche rispetto alla situazione familiare dell’imputato, peraltro neanche documentata in questa sede, in violazione del requisito di necessaria autosufficienza del ricorso il giudice di merito ha congruamente argomentato in ordine alla persistente attualità e concretezza delle ravvisate esigenze cautelari, ritenendole non tutelabili con la misura domiciliare invocata dalla difesa, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, Come tale non sindacabile da questa Corte di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Viene disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 6 marzo 2024