Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25449 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25449 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il 09/01/1968
avverso l’ordinanza del 05/02/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Roma.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, in accogliment dell’appello cautelare proposto dal Pubblico ministero, ha applicato ad NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto in mat stupefacenti di cui al capo 17 della contestazione provvisoria.
1.1. Il primo giudice aveva respinto la richiesta in quanto i fatti cont nel complesso, si fermavano alla data dell’8 marzo 2021; del sodalizio di cu capo 1, contestato a partire dal gennaio 2020, in concorso con altri sogg separatamente già giudicati e fatti oggetto di ordinanza cautelare, si ave notizie fino all’esecuzione della stessa, avvenuta in data 10 gennaio 2022. P reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per numerosi reati fine, ad del GIP, era stata pronunciata, in sede di rito abbreviato, condanna il 13 feb 2022, nei confronti dei capi e degli organizzatori dell’associazione oggett contestazione nel . presente procedimento, per cui si è desunta la disarticolazione dell’organigramma del sodalizio, provocando almeno una decisa battuta d’arresto, se non la fine dell’attività criminosa. Opinava il giudicante nel che i delitti di cui alla nuova richiesta del P.M. erano i medesimi di quelli r alla precedente, inquadrabili nello stesso tessuto associativo e portati alla una più attenta valutazione del materiale probatorio già acquisito tramite or
europeo di investigazione dalle Autorità francesi, per cui mancava la fotografia attuale della rete dei rapporti tra correi, delle attività dei soggetti coinvolti, essendo stati acquisiti elementi utili a dimostrare che i medesimi siano ancora impegnati nello stesso contesto criminoso.
1.2. In sede di appello il Pubblico Ministero aveva lamentato la violazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., in rapporto alla totale carenza di disamin dei singoli fatti al fine di valutare i gravi indizi di colpevolezza, essendo sta limitata la disamina al solo esame dell’attualità dei fatti contestati; aveva evidenziato il rischio di reiterazione dei medesimi reati per cui si procede ed anche per altri gravi delitti con uso di armi e contro la persona.
1.3. Il Tribunale, come già detto, ha accolto l’appello, ritenendo la sussistenza della gravità indiziaria e l’attualità delle esigenze cautelari ne confronti del COGNOME.
Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. quanto segue.
2.1. Vizio di motivazione rispetto agli atti del procedimento in punto di fumus commissi delicti. Rileva che la motivazione non offre alcuna connessione tra l’indagato e il contatto che avrebbe interloquito con NOME per l’acquisto di un chilo di cocaina e comunque non considera la conversazione in cui NOME mette in dubbio la possibilità di vendere lo stupefacente al Vallante.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari. Osserva come il COGNOME non sia indagato nel reato associativo. Il Tribunale si è limitato a prendere in considerazione solo le personalità dei soggetti con cui sarebbe venuto in contatto per il presunto approvvigionamento di stupefacente non valutando la personalità del COGNOME in relazione al caso concreto oggetto di imputazione. I precedenti ascritti all’indagato sono alquanto risalenti e non valgono a ritenere l’attualità delle esigenze cautelari nei suoi confronti. Né può essere considerato, a tali fini, l’episodio criminoso di cui al capo 12, non contestato al prevenuto.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Le censure proposte non consentono di rilevare specifici vizi logic giuridici nel percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, che h adeguatamente motivato sui temi oggetto di appello ex art. 310 cod. proc. pen
Quanto al primo motivo, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi colpevolezza, si osserva che esso è ai limiti della inammissibilità, pretend dalla Corte di cassazione una rivisitazione completa del compendio indiziario, senso di escludere il coinvolgimento del COGNOME dal fatto illecito ogget contestazione provvisoria, su cui si fonda l’ordinanza cautelare impugnata.
Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Supre Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle cri avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processual emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruz fatti penalmente rilevanti. Ciò porrebbe la Cassazione in una posizi equivalente a quella di un giudice di merito superiore o di terza istanza, est al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chi a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto ricorso, secondo le direttive delineate dall’art. 606 cod. proc. pen.
E’ bene ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimen emesso dal Tribunale in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolez alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla pec natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il gi merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto a affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controll congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizian rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che gove l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/201 P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460 – 01).
Va, inoltre, precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase caut ancora sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art 273 richiama espressament soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell’articolo 192 cod. proc. pen., c prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli ind derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non d essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio d dall’articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gr della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, COGNOME Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, COGNOME, Rv. 237475).
Sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata presenta un adeguato e corret percorso logico-argomentativo, avendo ampiamente ed esaurientemente dato conto dei risultati dell’indagine e del ruolo allo stato attribuibile al pr sulla base dei risultati di una complessa attività di indagine, da cui è em coinvolgimento del COGNOME nell’episodio relativo all’acquisto di un chi cocaina per la successiva commercializzazione (capo 17). Ciò ha trovat conferma nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, COGNOME il quale riconosceva il prevenuto, affermando di essere a conoscenza del fa che il predetto faceva lo “spaccato”, vale a dire acquistava qualche chil stupefacente da spacciare. Tali elementi non possono essere rivalutati in que sede, non essendo consentito al giudice di legittimità di accedere agli processuali al fine di apprezzare la consistenza e pregnanza delle fonti di pro supporto della misura cautelare.
4. Con riferimento alla seconda censura in punto di esigenze cautelari, deve richiamare il condiviso insegnamento secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specif opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterativ stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del con socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore si la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr., Sez. 5, n. 1286 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991 – 01).
Nella specie, il ragionamento adottato dal giudice della cautela appa immune da vizi logico-giuridici in punto di sussistenza di concrete ed att esigenze di cautela nei confronti del prevenuto, avendo all’uopo valorizzato gravi modalità della condotta criminosa, posta in essere in concorso con sogge dediti in maniera organizzata al traffico di stupefacenti e con moda comunicative mediante telefoni cellulari criptati dedicati, nonché la nega personalità del prevenuto, desunta dal precedente specifico a carico e d passata sottoposizione del ricorrente a misure cautelari per fatti anal indicativi di una propensione a delinquere nel mondo dell’illecito traffi stupefacenti, reputata tuttora persistente.
Si tratta di elementi su cui il Tribunale ha basato un logico e adeg percorso motivazionale, teso ad evidenziare la necessità di applicar prevenuto la misura degli arresti domiciliari, secondo una ponderata e n
arbitraria valutazione di merito che non può essere in alcun modo sindacata nella presente sede di legittimità.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno disposti gli adempimenti di cui all’art. 28 reg.
esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg.
esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente