Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 30639 Anno 2025
Penale Sent. Sez. F Num. 30639 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/08/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRANI il 14/04/1964
avverso l’ordinanza del 01/07/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore Avvocato COGNOME il quale, anche per conto dell’Avvocato COGNOME difensore di fiducia di COGNOME ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata e l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza in data 1 luglio 2025, respingeva l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Pistoia del 6 giugno 2025 che aveva applicato allo stesso la misura degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato dei delitti di truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche ed autoriciclaggio.
Avverso detta ordinanza proponevano ricorso i difensori dell’indagato deducendo con distinti motivi qui riassunti:
– violazione dell’articolo 274 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari fondate esclusivamente sulla gravità del fatto commesso in contrasto con la precisa disposizione normativa sul punto; la decisione impugnata aveva fatto riferimento stereotipato alle modalità di consumazione dei fatti senza che fosse stata spesa qualsiasi argomentazione per giustificare la valutazione di permanenza ed attualità delle stesse esigenze; non si era tenuto conto della data di consumazione degli episodi delittuosi e dell’assenza di qualsiasi elemento indicativo della prosecuzione di condotte illecite anche in tempi recenti; sussisteva, altresì, manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione della personalità dell’indagato posto che l’ordinanza impugnata si era limitata a reiterare le valutazioni del provvedimento genetico senza tenere adeguatamente conto sia dell’intervenuta confessione sia della lontananza temporale dei fatti, tutti avvenuti negli anni 2021 e 2022; doveva, invece, evidenziarsi come successivamente detti anni l’indagato non aveva più compiuto attività dirette alla monetizzazione dei crediti ottenuti attraverso le condotte decettive ed, altresì, tenersi conto del comportamento pienamente collaborativo, nell’ambito del quale l’indagato aveva attuato condotte riparatorie mettendo a disposizione dell’autorità l’intero pacchetto crediti costituito in parte anche da profitti leciti; inoltre, il tribunale del riesame, aveva altresì pretermesso la rilevante circostanza dell’avvenuta rinunzia da parte dell’indagato all’impugnazione cautelare reale;
violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla scelta della misura da applicare posto che il tribunale del riesame, aderendo alle considerazioni già svolte dal provvedimento genetico, aveva omesso di considerare come, per la concreta condotta collaborativa ed, altresì, in considerazione del tempo del commesso reato, dovesse valutarsi idonea e sufficiente la sola misura dell’interdizione temporanea dall’esercizio dell’impresa nel rispetto del principio di gradualità della misura cautelare da applicare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Ed invero, il primo motivo non coglie nel segno nella parte in cui lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione della sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari posto che, il tribunale del riesame, con le puntuali osservazioni svolte alle pagine 6-8 della motivazione del provvedimento impugnato, ha specificamente sottolineato come per le particolari modalità di consumazione dei fatti contestati ed ammessi dallo stesso Sorrenti, per la complessità delle operazioni di autoriciclaggio anche mediante trasferimenti
all’estero e per la negativa personalità dell’imputato, già gravato da precedenti condanne per truffa, bancarotta e ricettazione, sussista un concreto ed effettivo pericolo di reiterazione di condotte criminose anche in ragione dell’elevato ammontare di crediti dallo stesso vantati nei confronti della amministrazione e frutto delle condotte decettive. Trattasi di valutazione esente dalle lamentate censure poiché esposta in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta ed, altresì, senza incorrere in alcuna violazione di legge avendo il giudice del riesame fatto riferimento per valutare l’esigenza cautelare in concreto ritenuta sussistente non soltanto al parametro della gravità del fatto ma, anche, alla negativa personalit à dell’imputato ed ai tempi e luoghi di consumazione dei delitti contestati.
Quanto, poi, alla doglianza sempre contenuta nel primo motivo e relativa al difetto di attualità dell’esigenza cautelare ritenuta, la valutazione del tribunale del riesame appare pienamente ricollegabile al principio giurisprudenziale della corte di legittimità secondo cui in tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991 -01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891 – 01). Ne deriva, pertanto, che anche sotto tale profilo il primo motivo non appare fondato.
Manifestamente non fondate ed anche avanzate tardivamente solo in sede di legittimità paiono poi le doglianze svolte nel secondo motivo posto che con le osservazioni esposte a pagina 9 della motivazione il tribunale della libertà personale ha esposto, richiamando sul punto la motivazione dell’ordinanza genetica, come la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione si imponga in ragione della necessità di impedire il collegamento dell’indagato con altri soggetti attraverso cui potere realizzare ulteriori condotte illecite.
Né risulta che in sede di riesame l’indagato avesse specificamente prospettato la possibilità della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività di impresa, posto che l’istanza di riesame veniva avanzata senza la deduzione di specifici motivi sicchè la questione della adeguatezza di altra specifica misura di natura interdittiva non può, poi, essere per la prima volta dedotta in sede di
legittimità; sul tema infatti costituisce principio di riferimento quello secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine ad una questione non proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata con riserva di motivi, né con la memoria presentata all’udienza camerale, essendo precluso in sede di legittimità l’esame di questioni delle quali il giudice dell’impugnazione cautelare non era stato investito (Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258553 -01; ed anche Sez. 3 , n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505 – 03).
3. In conclusione, l ‘ impugnazione deve ritenersi infondata ed al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 26 agosto 2025