Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38979 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38979 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMICO NOME nato a ALBENGA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/08/2025 del TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 agosto 2025, il Tribunale di Genova, Sezione per il riesame, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Savona in data 11 agosto 2025, con cui era stata respinta l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, in atto per i reati di cui all’art. 73, commi 4 e 5, D.P.R 309/1990.
Il Tribunale del riesame, nel confermare la decisione del primo giudice, ha ritenuto ancora sussistenti e attuali le esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione del reato, evidenziando come l’indagato si fosse dimostrato capace di acquisire e smerciare significativi quantitativi di sostanze stupefacenti. Il Collegio
ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’affievolimento del pericolo, il tempo trascorso in custodia cautelare, nonché la scelta del rito abbreviato, definita “un dato neutro a fini cautelari”. Quanto alla richiesta subordinata di autorizzazione al lavoro ai sensi dell’art. 284, comma 3, c.p.p., il Tribunale l’ha rigettata sul presupposto della non dimostrata “concreta prospettiva di un’attività lavorativa”, qualificando la documentazione prodotta (una dichiarazione di disponibilità all’assunzione) come una “mera dichiarazione”, vaga, priva di effetti vincolanti e condizionata all’applicazione di una misura meno afflittiva che, tuttavia, non sussistevano le condizioni per concedere.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione COGNOME, tramite il difensore, affidandolo a due motivi.
3.1. Con il primo motivo, deduce la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell’art. 274 c.p.p. in punto di persistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente lamenta la contraddittorietà del provvedimento impugnato laddove, da un lato, dà atto che le indagini non hanno svelato canali di approvvigionamento alternativi e, dall’altro, ipotizza un rischio meramente congetturale che l’indagato possa “adoperarsi nella ricerca di nuovi referenti”. Tale valutazione sarebbe generica, priva di riscontri e smentita dal contenuto di alcune intercettazioni che dimostrerebbero l’inesperienza e la dipendenza di COGNOME da un unico fornitore. Si segnala, inoltre, l’illogicità nel negare, da una parte, la possibilità di svolgere un’attività lavorativa lecita e, al contempo, utilizzare lo stato di disoccupazione come indice di pericolosità.
3.2. Con il secondo motivo, lamenta la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell’art. 284, comma 3, c.p.p. in relazione alla valutazione dello stato di indigenza e della promessa di lavoro. Il ricorrente critica il giudizio del Tribunale sulla promessa di assunzione, sostenendo che una proposta condizionata all’ottenimento di una misura compatibile sia l’unica forma realisticamente percorribile per un soggetto agli arresti domiciliari. La proposta conterrebbe tutti gli elementi essenziali per valutarne la serietà. Contesta, inoltre, il ragionamento del Tribunale, definito circolare e illogico, secondo cui, non sussistendo le condizioni per un’attenuazione della misura, la stessa dichiarazione di disponibilità verrebbe meno. Infine, richiamando giurisprudenza di legittimità, censura la valutazione dello stato di indigenza, che il Tribunale avrebbe erroneamente parametrato ai redditi dell’intero nucleo familiare anziché alla sola condizione personale dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile articolandosi in censure non consentite in sede di legittimità o manifestamente infondate.
Deve evidenziarsi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la decisione del giudice dell’appello cautelare avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sostituzione di una misura con altra meno afflittiva ovvero con la sua revoca è vincolata, oltre che dall’effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, per cui la sua cognizione non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all’ordinanza impositiva della misura.
Il giudice della cautela, pertanto, non deve riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura stessa, ma solo stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge e adeguatamente motivato in relazione all’eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o ad influire sulle esigenze cautelari, tali da consentire di ritenere venuti meno i presupposti fondanti l’adozione della misura in contestazione. (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 282292; Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015 (dep. 2016), Sorgenti, Rv. 265383). Applicata una misura cautelare ed esauritosi l’iter delle impugnazioni avverso l’ordinanza genetica, come avvenuto nel caso di specie, non risultando essere stata impugnata l’ordinanza del Tribunale del Riesame del 19/2/2025, che aveva sostituito la custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, la situazione (gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, anche in punto adeguatezza) si cristallizza in una sorta di giudicato allo stato degli atti, sicché, “rebus sic stantibus”, la misura imposta non è soggetta a revoca, se non si prospettino dall’indagato fatti sopravvenuti ovvero anche fatti preesistenti, ma che non abbiano formato oggetto di esame e di valutazione da parte del G.I.P. che ha applicato la misura cautelare ( Sez. U n. 26 del 12/11/1993, COGNOME, Rv. 195806; Sez. 1 n.5462 del 14/12/1993, COGNOME, Rv.196114; Sez. 5, n. 31768 del 5/9/2025, COGNOME). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1 Ciò posto, il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si risolve, nella sua essenza, in una richiesta di rivisitazione del merito della sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, preclusa in questa sede.
1.2 In ogni caso va osservato che il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria circa la persistenza del pericolo di reiterazione del reato. Il Collegio ha ancorato il proprio giudizio a elementi specifici, quali la capacità dimostrata dall’indagato di gestire quantitativi non trascurabili di stupefacente, la natura organizzata e non occasionale dell’attività di spaccio e il tenore delle conversazioni intercettate, dalle quali emerge la preoccupazione di COGNOME di perdere il proprio canale di approvvigionamento, interpretata dal giudice di merito come indice di una sua
radicazione nel contesto criminale e della sua dipendenza dai proventi dell’attività illecita. La valutazione secondo cui, una volta venuto meno il referente abituale, l’indagato potrebbe attivarsi per reperirne di nuovi, non costituisce una mera congettura o un’inversione dell’onere probatorio, ma rappresenta l’esito di un giudizio prognostico basato sugli elementi fattuali accertati, la cui ponderazione è riservata al giudice di merito. Le censure del ricorrente, che contrappongono una diversa lettura delle intercettazioni e sottolineano l’assenza di prova di contatti alternativi, si traducono in una critica alla plausibilità e alla persuasività dell’argomentazione del Tribunale, sollecitando un apprezzamento di fatto che non compete a questa Corte.
1.3 Il Tribunale ha, quindi, preso in esame i fatti sopravvenuti dedotti dalla difesa e ha ritenuto che non fossero in grado di incidere sulla consistenza delle esigenze cautelari rilevando che:
il mero decorso del tempo di esecuzione della misura o l’osservanza puntuale delle relative prescrizioni sono “irrilevanti” se non accompagnati da ulteriori circostanze a determinare un affievolimento delle esigenze cautelari, così attenendosi al costante orientamento di legittimità formatosi sulla questione (in tal senso Sez. F, n. 31542 del 14/8/2025, COGNOME; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, COGNOME, Rv. 255832; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, COGNOME, Rv. 252050; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalarnana, Rv. 258191);
la scelta del rito abbreviato è un dato neutro non avendo l’indagato dato segno di resipiscenza essendo rimasta ignota la rete di consumatori che gli permetteva di smerciare mensilmente chilogrammi di hashish e marijuana;
lo stato di indigenza, a volerne assumere la sussistenza, atteso il giudizio di adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, avrebbe solo potuto giustificare l’adozione dell’autorizzazione di cui all’art. 284 comma 3 c.p.p., sennonché la promessa di assunzione di COGNOME, sulla cui serietà il Tribunale, per le ragioni di seguito esposte, ha manifestava fondate perplessità, era subordinata alla sostituzione con una misura meno afflittiva, così da non giustificare il rilascio dell’autorizzazione.
1.4 La motivazione dell’ordinanza impugnata, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità, non presentando i vizi di manifesta illogicità o intrinseca contraddittorietà e violazione di legge denunciati.
Anche il secondo motivo è inammissibile risultando manifestamente infondato.
Il Tribunale ha esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto la “promessa di assunzione” inidonea a dimostrare una “concreta prospettiva” lavorativa. In particolare, ha evidenziato la natura di “mera dichiarazione di disponibilità”, la sua
subordinazione a una condizione (l’attenuazione della misura) che lo stesso Tribunale ha ritenuto non realizzabile per la persistenza delle esigenze cautelari, e l’assenza di un vero e proprio contratto di lavoro, anche se condizionato, che rappresenta “di norma” la prassi in casi simili.
Il ricorrente contesta tale valutazione, proponendo una diversa interpretazione della documentazione e sostenendo la ragionevolezza di una promessa condizionata. Tuttavia, così facendo, non denuncia un vizio di legittimità, ma esprime un mero dissenso rispetto all’apprezzamento del giudice di merito, il quale ha esercitato il proprio potere discrezionale con una motivazione che, pur sintetica, non è né apparente né manifestamente illogica.
2.1 Il presunto “ragionamento circolare” censurato dalla difesa (“Non sussistendo, tuttavia, le condizioni per un’attenuazione della misura cautelare per la ragioni anzidette, la stessa dichiarazione di disponibilità all’assunzione sottoscritta da COGNOME NOME verrebbe meno”) non costituisce un vizio logico invalidante, ma è la conseguenza del giudizio, logicamente prioritario, sulla ritenuta inadeguatezza di qualsiasi misura meno afflittiva degli arresti domiciliari a fronteggiare il pericolo di recidiva.
2.2 Infine, la censura relativa all’erronea valutazione dello stato di indigenza risulta assorbita e irrilevante. Il Tribunale, infatti, ha chiarito che, “quand’anche si ritenesse dimostrato il requisito dell’indigenza”, la richiesta non potrebbe essere accolta per la ritenuta assenza di una concreta prospettiva lavorativa. La ratio decidendi del rigetto non risiede, dunque, nella negazione dello stato di indigenza, ma nella valutazione di inidoneità dell’offerta di lavoro condizionata, rendendo la doglianza sul punto priva di decisività.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/10/2025