Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9641 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9641 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME nato a NIZZA MONFERRATO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/10/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le richieste del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per entrambi i ricorrenti, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente COGNOME, che ha insistito l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torino, in funzione di Tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti in data 15 settembre 2023 – con cui era stata sostituita con gli arresti domiciliari la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in relazione al delitto di associazione per delinquere e a plurimi reati di concorso in tentata rapina, rapina, furto in abitazione e falso – ha applicato nuovamente ai suddetti indagati la misura i ntra muraria.
Ricorrono per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dei propri difensori, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui si contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, ribadita attualità e concretezza delle esigenze cautelari. I giudici della cautela avrebbero invece dovuto rilevare quantomeno l’affievolimento del periculum libertatis, avuto riguardo alla scelta del rito abbreviato (tale da annullare il rischio di inquinamento probatorio), all’inesistenza di elementi idonei a fondare il pericolo di fuga e al venir meno anche del pericolo di reiterazione, a fronte degli intervenuti risarcimenti.
A fronte di ciò, la collettività ben potrebbe essere tutelata anche mediante le meno invasive misure invocate dalla difesa.
All’odierna udienza camerale, le parti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. Il Tribunale del riesame ha compiutamente motivato la sussistenza delle perduranti esigenze cautelari, sottolineando come agli indagati sia provvisoriamente contestato di avere effettuato, quali capi di un’associazione a delinquere, ventinove delitti di furto in abitazione e rapina, nel breve arco temporale di cinque mesi. Il risarcimento a una parte delle persone offese (non completamente satisfattivo per i singoli, ma di importo complessivamente assai rilevante) non costituisce affatto un fattore attenuante, nella totale incertezza dell’origine delle somme, più che verosimilmente provento di reati. Del pari, il limitato periodo di restrizione non può avere prodotto un concreto effetto deterrente, restando i ricorrenti saldamente radicati nell’ambiente malavitoso in cui hanno lucrosamente operato sino ad ora (e che ha consentito di reperire in breve tempo una consistente liquidità, seppure gli indagati e i loro congiunti o
conviventi, che hanno offerto il denaro destinato al parziale risarcimento delle persone offese, risultino pressoché completamente impossidenti).
Gli arresti domiciliari, a fronte di una simile prognosi necessariamente infausta, non possono garantire una cesura netta con un simile contesto delinquenziale, scongiurando la possibilità di reiterazione dei reati.
I giudici di merito hanno dunque così chiarito sia la sussistenza delle esigenze cautelari di reiterazione del reato, sia l’adeguatezza della misura, con argomentazioni coerenti con i principi espressi da questa Corte regolatrice e tutt’altro che illogiche o contraddittorie. Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è, d’altronde, ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando – come nel caso di specie – propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
Anche tenuto conto del ruolo apicale degli odierni ricorrenti nel sodalizio, non possono, d’altronde, essere considerate utili tertia comparationis al fine di lumeggiare, come hanno fatto i difensori in sede di discussione (in maniera peraltro generica), un’asserita disparità di trattamento – le posizioni cautelari di altri coimputati, legate a specifiche valutazioni di merito connesse alle singole imputazioni e alle peculiari vicende di ciascuno.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 28, reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28, reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore