Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41439 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41439 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a San Salvo il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2024 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi alle conclusioni in atti e chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito per l’imputato COGNOME NOME l’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso ;
udito per l’imputato COGNOME NOME l’AVV_NOTAIO, in sostituzione degli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30/05/2024, il Tribunale di Torino rigettava ‘istanza riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Gip dello stesso Tribunale in data 30/04/2024, c la quale erano state applicate ai predetti le misure cautelari della cu cautelare in carcere per i delitti di associazione a delinquere finalizza commissione di un numero indeterminato i delitti in materia tributaria e in mate di accise sugli oli minerali e i connessi delitti di autoriciclaggio oltre ai reat inerenti le etichette apposte sui fusti commercializzati.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME, a mezzo dei difensori di fiducia, chiedend l’annullamento ed articolando i seguenti motivi.
COGNOME NOME NOME un unico motivo, con il quale deduce violazione d legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautel
Argomenta che, a fronte dell’articolata richiesta di riesame, il Tribunale a ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari e l’attualità e concrete pericolo di reiterazione criminosa, con motivazione del tutto carente particolare, il pericolo di recidiva era stato ritenuto attuale con il solo rif alle modalità dei fatti, senza alcuna argomentazione in ordine al tempo trasco dalle contestate condotte delittuose e ad agli ulteriori elementi che incid negativamente su tale profilo (l’organizzazione criminosa era stata completament smantellata; il ricorrente non era stato né amministratore né gestore della so RAGIONE_SOCIALE; la predetta società era inattiva sin dall’anno 2022).
NOME NOME NOME due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alle doglianze contenute nella richiesta di riesame e valutazione frazionata del compen probatorio.
Lamenta l’omessa valutazione dei motivi di riesame relativi alle dichiarazio rese dei coindagati, (Cincinnato, COGNOME e COGNOME), acquisite agli dimostrative della estraneità del ricorrente al sodalizio criminoso (gli inter avevano dichiarato di aver solo un rapporto di amicizia con il ricorrete o avev negato di conoscere il ricorrente o avevano dichiarato di conoscerlo solo di no ma di non averlo mai incontrato), evidenziando come il contenuto di ta dichiarazioni non era stato minimamente esaminato nel corpo della ordinanza
impugnata. Deduce che tale omessa valutazione aveva riguardato solo la posizione del ricorrente, sostanziando una valutazione del tutto frazionata ed integrando vizio motivazionale in termini di contraddittorietà e illogicità del per argomentativo.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c) e cod.proc.pen.
Lamenta che a fronte della valutazione da parte del Gip della sussistenza d pericolo di inquinamento probatorio, il Giudice non aveva indicato la data scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere e il Tribunale aveva colmato tale lacuna.
Lamenta, inoltre, che la valutazione della sussistenza del pericolo reiterazione criminosa era stato fondato su una valutazione unica per i v coindagati e che l’unico elemento distintivo valorizzato per il ricorrent costituito dai precedenti giudiziari, risultando, quindi, carente la motivazi ordine alla attualità e concretezza dell’esigenza cautelare.
3. La difesa del ricorrente COGNOME NOME ha chiesto la trattazione oral procedimento. Il PG ha depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
Il motivo proposto ha ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimi
È opportuno muovere dal principio secondo il quale il giudizio di sussistenz delle esigenze cautelari è censurabile in sede di legittimità soltanto se si nella violazione di specifiche norme o nella mancanza o manifesta illogicità de motivazione, rilevabili dal testo del provvedimento impugnato, ma non anche quando si propongano censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice merito (Sez.F,n.47748 del 11/08/2014, Rv.261400; Sez. 1, n. 795 del 06/02/1996, Rv.204014; Sez.1,n.1769 del 23/03/1995, Rv.201177).
Nella specie, il Tribunale ha argomentato in maniera adeguata e non manifestamente illogica in ordine alla sussistenza delle esigenze cautel evidenziando quali elementi dimostrativi del pericolo di reiterazione criminosa concrete modalità dei fatti, dalle quali emergeva la consapevolezza del COGNOME che i suoi contributi partecipativi e concorsuali si inserivano in un con associativo, e non solo i precedenti giudiziari dell’indagato (pp. 20 dell’ordinanza impugnata).
il Tribunale ha, quindi, ritenuto la sussistenza di un concreto ed att pericolo di recidivanza, non limitandosi ad evocare la gravità dei reati contes ma rimarcando anche i precedenti giudiziari e le modalità della condott dimostrative di una personalità incline al crimine, nonchè il radicato inserime dell’indagato nell’ambiente associativo.
Il Tribunale ha, pertanto, valorizzato ampiamente il concreto pericolo d recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione sul quadro cautelare.
Del pari congrua è la valutazione relativa all’attualità delle esigenze caute
Invero, l’attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo d commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi fondata su elementi concreti – e non congetturali – rivelatori di una continuit effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione misura, nel senso che l’analisi della personalità e delle concrete condizioni d dell’indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto “prossi – anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente – all’epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216).
L’ordinanza impugnata ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicat perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare le specifiche modalità di realizzazione delle condotte delittuose, il contesto in cui i reati s realizzati ed hanno prodotto effetti, la personalità negativa palesata dal ricorr l’intraneità dello stesso alle dinamiche associative, elementi tutti idonei a r non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza.
A fronte di siffatto percorso argomentativo, il ricorrente NOME censure fatto, orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, p in sede di legittimità.
Il ricorso di NOME è inammissibile.
2.1. primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha valutato compiutamente le risultanze istruttorie (registrazio di plurime telefonate, documentazione fiscale e bancaria) e richiamato anche l dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da COGNOME e COGNOME; ha, argomentato in ordine alla irrilevanza, per la natura illecita dei contributi pr (emissione di fatture per operazioni inesistenti utilizzate dal sodalizio crimi da parte delle società dallo stesso gestite), dell’assunto che il ricorrente prestato il proprio contributo al coindagato Cincinnato a titolo gratuito in vi
un rapporto amicale (pp 22, 23, 24, 25, 26 dell’ordinanza impugnata); dall complessiva valutazione del quadro indiziarlo, considerate anche le deduzion difensive, ha tratto, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogica la prova del ruolo attivo tenuto dallo COGNOME nella gestione delle società carti cui alle imputazioni e la sua intraneità al contesto associativo.
Il ricorrente, neppure confrontandosi criticamente con le argomentazioni esposte dal Collegio cautelare, NOME censura manifestamente infondata, meramente contestativa e priva di confronto critico con le argomentazioni esposte dal Collegio cautelare.
2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Richiamati i principi di diritto già esposti al paragrafo 1., deve evidenziars il Tribunale ha compiutamente valutato la sussistenza del pericolo di reiterazio dando rilievo non solo ai precedenti dell’indagato ma anche alle modalit dell’attività illecita, posta in essere in modo sistematico e continuativo, documentazione contabile rinvenuta presso l’abitazione del ricorrente, element che, valutati complessivamente, sono stati ritenuti dimostrativi della concretez ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa (p 27 dell’ordinanza impugnat inoltre, è stata confermata anche la sussistenza del pericolo di inquinamen probatorio, tratta dal significativo contenuto della intercettazione relativ società RAGIONE_SOCIALE (pp 27 e 28 dell’ordinanza impugnata); ne consegue la manifesta infondatezza della doglianza proposta.
Né coglie nel segno l’ulteriore deduzione difensiva, con la quale si lamenta mancata indicazione, con riferimento al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, della data di scadenza della misura in relazione alle indagini compiersi.
Va, infatti, ricordato che questa Corte ha affermato, in maniera condivisibil che, in tema di misure cautelari personali, l’indicazione del termine di scaden prescritta dall’art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., per il caso i esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, non necessaria quando concorrono anche esigenze diverse (Sez 1, n. 9902 del 28/01/2021, Rv. 280678 – 01); il principio ben si attaglia alla fattispecie in e essendo stati ritenuti sussistenti a carico del ricorrente sia il pericolo di reit criminosa che il pericolo di inquinamento probatorio.
Consegue, pertanto, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell’art. 616 cod. pr pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna d ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata i dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 23/10/2024