Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4829 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4829 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2025 del Tribunale di Roma udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori l’avvocato AVV_NOTAIO del foro di Roma, in difesa di NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata;
AVV_NOTAIO del foro di Teramo, in difesa di NOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 23 giugno 2025 il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Civitavecchia del 27/05/2025, con la quale era stata applicata nei confronti di NOME e NOME la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, 80 d.P.R. n. 309/90.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso, che si riassumono sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, 273 cod. proc. pen. e per la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al contestato reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309/90. COGNOME è contestato di avere accompagnato all’esterno dell’area portuale NOME e gli altri due complici con il veicolo a noleggio Renault Captur trg. TARGA_VEICOLO, coordinandone i movimenti per via telefonica. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Civitavecchia ha, però, escluso i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di NOME. Per contro, nell’ordinanza impugnata, si ipotizza i verosimile coinvolgimento nell’operazione del NOME, cognato del NOME, e ciò già costituirebbe motivo di contraddizione. Il NOME si troverebbe coinvolto nella vicenda unicamente perché in data 09/01/2025 si trovava occasionalmente alla guida del veicolo Renault Captur trg. TARGA_VEICOLO. Il Tribunale del riesame non avrebbe considerato, al fine di escludere i gravi indizi di colpevolezza, che la vettura guidata dal NOME era stata noleggiata da soggetto diverso (tale COGNOME NOME); che il telefono REDMI TARGA_VEICOLO era di proprietà di un soggetto diverso (NOME); che il medesimo telefono cellulare era in uso ad un soggetto diverso (NOME, cognato del NOME); che il NOME potrebbe essere stato presente nel veicolo Ranault Captur il 09/01/2025 e ciò priverebbe di qualsiasi valenza indiziaria l’uso del plurale nei messaggi telefonici; che le modalità del confezionamento della droga, occultata in tre borsoni, la celavano alla vista del ricorrente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, 274, 275, comma 4, 292, comma 2-bis, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione. Anche in punto di esigenze cautelari il Tribunale del riesame confermava la misura coercitiva con motivazione apparente, non confrontandosi
con i dati documentali prodotti con memoria difensiva datata 21/06/2025, né considerando che il fatto risulta commesso il 09/01/2025, mentre la misura cautelare veniva emessa il 27/05/2025, a distanza di cinque mesi, nel corso dei quali il NOME, pur consapevole di essere indagato, non si è sottratto al rituale svolgimento delle indagini.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 23/06/2025 ha proposto ricorso per cassazione anche NOME, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando cinque motivi di ricorso, che si riassumono sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.2. Con il quarto e quinto motivo deduce vizio di motivazione, art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla attualità e concretezza del pericolo di recidiva e
in ordine alla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare custodiale. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del dato temporale, trattandosi di episodio risalente all’inizio del mese di gennaio del 2025, e, pertanto, non sufficientemente attualizzato. Non avrebbe tenuto conto dell’assenza di specifici precedenti penali a carico del NOME, né del fatto che il ricorrente risulterebbe regolarmente occupato dal punto di vista lavorativo, proprietario di un’abitazione a Sant’Omero (TE), sposato con altra persona che lavora e padre di due figli di 9 e 15 anni che frequentano le scuole. In ogni caso, il Tribunale del riesame ha confermato la misura più afflittiva senza prendere in considerazione la possibilità della misura meno restrittiva degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, egualmente idonea a prevenire sia il pericolo di fuga, che di inquinamento probatorio, ovvero la commissione di nuovi reati.
Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti, dopo la discussione, hanno rassegnato le conclusioni così come in epigrafe riportate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, che pongono sostanzialmente questioni analoghe, possono essere trattati congiuntamente e vanno rigettati perché infondati.
Il Tribunale di Roma ha esaminato in maniera puntuale tutte le censure mosse all’ordinanza cautelare genetica e riproposte con i ricorsi per cassazione. Con motivazione coerente rispetto agli elementi indiziari a disposizione, logica e approfondita, ha innanzitutto chiarito che l’auto Renault Captur, a bordo della quale si trovavano i due indagati, intercettata e fermata dalla Guardia di finanza alle ore 2.00 di notte del 09/01/2025, contrariamente all’assunto difensivo, si trovava in prossimità del punto di intrusione nel porto, da parte dei tre soggetti inquadrati dalle telecamere di sorveglianza, oltre che nella zona ove veniva successivamente rinvenuta la sostanza stupefacente. Peraltro, subito i finanzieri esibivano la paletta segnaletica, intimando l’alt, e si qualificavano attraverso l’esibizione dei tesserini di riconoscimento, chiedendo ai due soggetti di esibire i propri, ma, alla vista dei militari, l’auto accelerava la corsa, tentando, invano, di allontanarsi.
All’interno del veicolo vi erano solo i due indagati (il NOME alla guida). Nell’auto veniva rinvenuto, in particolare, un google phone bloccato da remoto e un telefono REDMI A3 posizionati sul cambio dell’autovettura (dunque, in una posizione del tutto visibile da parte dei due ricorrenti, che ne consentiva l’agevole utilizzo).
Dal telefono e dalla relativa utenza si ricavavano una serie di dati (screenshot, messaggi telefonici, applicazioni), che permettevano di dedurre che il suo utilizzatore era stato in contatto, seguendo i passaggi dell’illecita operazione, con i soggetti (in particolare gli utilizzatori delle sole tre utenze registrate nel telef – “Cuni i punes”, “L”, “GE” che componevano, con l’utenza in questione, una chat di gruppo whatsapp, denominata “NOME“) che avevano materialmente prelevato la sostanza stupefacente dal container sito nel porto di Civitavecchia per riporla nei tre borsoni che venivano rinvenuti dalla polizia giudiziaria, sempre la notte del 09/01/2025.
Alla luce del complesso indiziario sopra sinteticamente riportato, il Tribunale del riesame è giunto alla logica e coerente conclusione che entrambi i ricorrenti, in quanto utilizzatori del telefono TARGA_VEICOLO, attraverso il quale erano stati intrattenuti contatti di rilievo con gli esecutori materiali del recupero della sostanza stupefacente, avessero partecipato all’illecita operazione, sostanzialmente con un ruolo di supporto, e cioè con il ruolo di accompagnatori e poi di recupero dei complici con il narcotico.
Dunque, alla base della lineare conclusione cui è giunto il Tribunale capitolino non vi è solo l’elemento indiziario costituito dalla presenza dei due ricorrenti nell’auto Renault Captur, in un luogo distante chilometri dalle proprie residenze ed in un orario inconsueto per un giro turistico (così come sostenuto nel ricorso presentato nell’interesse del NOME), dove, in quel momento, era in atto un’illecita operazione di recupero da un container di un ingente quantitativo di cocaina, ma vi è soprattutto la disponibilità e l’utilizzo del telefono REDMI TARGA_VEICOLO, che conteneva, immagazzinati, dati rilevanti riguardanti la predetta illecita operazione, dalla localizzazione dei movimenti del container contenente la droga, alla chat intercorsa quella stessa notte con gli esecutori materiali del recupero della sostanza psicotropa.
Sotto questo profilo, la circostanza che l’auto fosse stata noleggiata da terze persone, ovvero che i telefoni e le utenze fossero intestate a terze persone, ovvero ancora che NOME COGNOME (i cui documenti venivano rinvenuti nell’auto Renault Captur e che poi rivendicava la proprietà del telefono REDMI TARGA_VEICOLO) sia stato ritenuto estraneo ai fatti in questa fase cautelare, non costituiscono circostanze idonee a scalfire la solida base indiziaria a carico dei ricorrenti, come valutata nella coerente, logica e lineare motivazione dell’ordinanza impugnata.
Quanto alla riferibilità soggettiva, sotto il profilo indiziario, della circostan aggravante agli indagati, deve osservarsi che, ancora una volta, in maniera corretta e puntuale il Tribunale del riesame l’ha desunta dalle modalità di organizzazione del reato, con la predisposizione di borsoni pesanti che avrebbero dovuto essere prelevati da più persone fuori dalla recinzione del porto.
Significativo è poi, al riguardo, il messaggio, inviato proprio dall’utenza nella disponibilità dei ricorrenti all’utilizzatore dell’utenza registrata come “GE”, alle ore 01.12.32, nel corso del quale si faceva riferimento esplicitamente al recupero delle borse.
3. L’ordinanza impugnata è congruamente motivata in punto di ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., desunta dalla gravità del fatto – peraltro, contrariamente all’assunto difensivo, commesso in epoca recente – e dalle modalità oggettive della condotta, che prefigurano un’organizzazione capillare in grado di trafficare ingenti quantitativi di cocaina. A ciò aggiungasi gli elementi desumibili dalla personalità dei due indagati, il NOME gravato da condanna irrevocabile per rapina (reato della stessa indole: cfr. Sez. 6, n. 53590 del 20/11/2014, Rv. 261869-01) e porto di armi, il NOME arrestato per il medesimo reato e denunciato in stato di libertà e indagato per avere fatto parte di sodalizi dediti al narcotraffico.
Quanto alla proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare applicata in concreto ai due ricorrenti, il Tribunale, lungi dal non considerare gli elementi addotti dalla difesa, con riguardo al COGNOME, con motivazione immune da censure sotto il profilo della manifesta illogicità, ha ritenuto, in particolare, la sussisten di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, desunte dalla gravità dei fatti e dalla pericolosità del ricorrente, impeditive dell’applicazione dell’invocata misura degli arresti domiciliari. Orbene, l’affermazione della sussistenza di esigenze cautelari di «eccezionale rilevanza», ai sensi dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., non richiede formule esplicite, purché si dia conto dell’elevata e straordinaria gravità dei “pericula libertatis” nel caso concreto, tali da giustificare il superamento della presunzione legale di non adeguatezza per eccesso della custodia in carcere (Sez. 3, n. 23015 del 21/05/2020, Rv. 279828-02). Sotto questo profilo, ai fini della applicazione della custodia in carcere ai soggetti che si trovino nelle condizioni indicate nell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., il giudizio sull’eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari non può fondarsi esclusivamente sulle modalità della condotta e sulla gravità del reato commesso, ma richiede una complessa valutazione, che tenga conto dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie dell’indagato, atta a raggiungere la certezza che lo stesso, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, prosegua nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede (Sez. 1, n. 20045, del 21/02/2024, RV. 286535-01). Nel caso di specie, il Tribunale, come detto, si è attenuto a questi principi, fornendo congrua motivazione, non censurabile sotto il profilo della manifesta illogicità, in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Più in generale, in relazione anche alla posizione del COGNOME, il Tribunale ha condiviso la scelta del primo giudice circa la misura applicata, giustificandola sulla base della necessità di salvaguardare le ritenute esigenze cautelari e di interrompere i contatti degli indagati con gli ambienti criminali dello spaccio nei quali gli stessi risultano inseriti a pieno titolo. Si tratta di una motivazione ch appare immune da vizi, sotto il profilo della contraddittorietà o della manifesta illogicità, non destrutturata dalle argomentazioni difensive.
In conclusione, i ricorsi appaiono complessivamente infondati e vanno, pertanto, rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 12 novembre 2025