Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41807 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41807 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 16/05/2024 del Tribunale di Roma letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibi
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, a seguito di gravam interposto dal AVV_NOTAIO Ministero avverso la ordinanza emessa in data 20 marz 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli con la qual stata rigettata la richiesta di applicazione di misura cautelare persona confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. co 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata la origi provvisoria contestazione, in riforma della decisione, ha applicato al pre indagato la misura degli arresti domiciliari.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore NOME COGNOME che con atto di ricorso deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo inosservanza dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/ e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla qualificazione del f trattandosi di vicende connotate da un dato ponderale compatibile con una attiv di piccolo spaccio destinato a un numero limitato di clienti e di natura occasi isolata e sporadica alla quale conseguiva una disponibilità economica pe ricorrente di somme di denaro di piccoli importi.
2.2. Con il secondo motivo inosservanza degli artt. 274 lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta attuali esigenze cautelari e non essendo stato considerato il tempo trascorso dall’u condotta ad oggi né la incensuratezza del ricorrente. Inoltre, la esc adeguatezza della misura autocustodiale è illogicamente giustificata e disancor dalle esigenze cautelari, non essendo stato rispettato il principio di proporzi e adeguatezza della misura.
Alla trattazione del ricorso si è proceduto in forma cartolare, ess tardiva la istanza difensiva del 10/09/2024 di trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La ordinanza ha accolto l’appello del AVV_NOTAIO Ministero avverso la ordinanz reiettiva del primo Giudice che aveva negato la misura sul duplice rilievo d qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 30 dell’assenza di esigenze cautelari.
Il Tribunale – in assenza di contestazioni sul punto – ha posto a base misura la già ritenuta qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5 n. 309/90 e ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato in ragi modalità e circostanze dei fatti (v. pg.3) inseriti in una attività d sistematica e seppur rudimentalmente organizzata e tenuto conto della personal dell’indagato desunta dall’utilizzo da parte sua – e del suo complice meccanismo di cancellazione automatica e a tempo dei messaggi ricevuti su cellulare e della sua pervicacia nel delinquere anche dopo l’arresto del comp Quanto, poi, alla attualità delle esigenze, la ordinanza rileva la commissio reati fino ai primi mesi del 2023.
Esclusa la incidenza sulle esigenze ritenute della incensuratezza, il Trib giustifica l’adeguatezza della misura autocustodiale sul rilievo della sua nec rispetto alla recisione dei rapporti con fornitori e clienti, tenuto conto proporzione con l’entità dei fatti e della pena che si ritiene possa essere i
Ritiene questa Corte che, in relazione alla qualificazione del fatto, il motivo, che insiste sulla già riconosciuta qualificazione ex art. 73, comma 5, d n. 309/90, è del tutto genericamente proposto.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che proposto per inaccessibili ragioni in fatto, rispetto al corretto giudizio, sopra ric espresso dal Tribunale sulla ricorrenza delle esigenze cautelari in ordine al pe di recidiva al quale il ricorrente oppone genericamente il lasso temporale dec dai fatti, pervero assai recenti essendone accertati fino al marzo 2023 e de non illogicamente la commissione fino almeno al settembre dello stesso anno dal dichiarazioni degli acquirenti, e la incensuratezza dell’imputato, recessiva ri alla capacità a delinquere desunta dalla pervicacia nelle condotte anche insens all’arresto del suo complice. Quanto alla adeguatezza della misura, generica censura della sua mancanza di proporzione rispetto alla giustificata necessi recidere efficacemente i rapporti e i contatti che hanno consentito la con criminosa (v. pg. 5 della ordinanza).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima eq determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 28 esec. cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende. Dispone gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 28 reg. esec. c proc. pen.
Così deciso il 24/09/2024.