Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5493 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 5493  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a San Lucido, il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà di Catanzaro del 25/05/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
Ricorso trattato ex art. 23 comma D.L. n. 137 del 2020
RITENUTO IN FATTO
Le misure cautelarí in esame sono scaturite da un’indagine che ha consentito di accertare l’esistenza della RAGIONE_SOCIALE operante nei territori di Paola, (zona sud), San Lucido, Longobardi e Belmonte Calabro, impegnata, oltre che nella perpetrazione dei delitti di stampo tipicamente mafioso, in attività di narcotraffico.
In tale sistema criminale all’odierno ricorrente è stato contestato di aver partecipato a plurimi episodi di spaccio di sostanza stupefacente.
2.Con ordinanza del 31 maggio 2023, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame, convalidando l’ordinanza del G.i.p. presso il medesimo Tribunale emessa in data 6 aprile 2023, con la quale venivano applicata al ricorrente le misure congiunte dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza e dell’obbligo di presentazione quotidiana alla p.g. domenica e festivi esclusi, confermando la gravità indiziaria ritenuta sussistente dal giudice della cautela nei confronti di NOME COGNOME per le ipotesi di cessione di sostanza stupefacente a lui contestate.
3.Avverso tale provvedimento NOME COGNOME propone ricorso, tramite difensore, articolato nei seguenti motivi.
4.Nella prima doglianza si censura la violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione avendo il provvedimento impugnato sostanzialmente recepito per relationem le valutazioni già espresse dal RAGIONE_SOCIALE.i.p. di Catanzaro che a sua volta aveva meccanicamente fatto sue le ipotesi accusatorie esplicitate nella richiesta di applicazione di misura cautelare.
In ogni caso, si deduce che la motivazione fornita si palesa illogica e contraddittoria atteso che, ad avviso della difesa, il collegio avrebbe travisato il contenuto delle captazioni effettuate, posto che dalle stesse sarebbe emerso solo che NOME è un assuntore di sostanza stupefacente e che egli si riforniva da COGNOME NOME.
La motivazione, dunque, non avrebbe colto nel segno nella parte in cui considera il NOME un “referente stabile” per l’acquisto di stupefacenti da NOME NOME “quasi considerandolo partecipe del delitto associativo contestato ai coindagati” e dunque nella parte in cui gli ha attribuito un ruolo a lui non contestato dall’Ufficio di Procura.
Quanto ai singoli episodi di smercio della sostanza, il Collegio del riesame avrebbe ignorato che gli acquisti erano finalizzati all’uso personale; alla luce di tale circostanza l’ordinanza non darebbe conto delle ragioni per le quali lo stesso sia stato considerato procacciatore o intermediario di stupefacente né avrebbe indicato gli elementi dai quali sarebbe stato possibile comprendere i quantitativi e la tipologia della sostanza spacciata, considerata cocaina soltanto perché l’associazione vendeva in maniera predominante detto stupefacente.
5.Nella seconda doglianza si lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
In primo luogo, si osserva che l’epoca di commissione del fatto impedisce di ritenere attuali le esigenze di cautela nei suoi confronti: a fronte di una condotta risalente al 2020 la misura è stata applicata nei 2023.
La motivazione sarebbe altresì illogica nella parte in cui deriva la concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione del reato dalle possibili occasioni ripresa dell’attività criminosa dovute ai legami di conoscenza e di pregressa frequentazione con i referenti dello spaccio di stupefacenti; in proposito la difesa osserva che il Tribunale non ha considerato che i soggetti con i quali il NOME avrebbe potuto intrattenere nuovamente traffici illeciti sono cautelati in carcere e, o agli arresti domiciliari e dunque la possibilità di ripresa delle pregresse frequentazioni sarebbe del tutto inesistente. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale lungi dal riproporre pedissequamente l’argomentazione del GRAGIONE_SOCIALEp. ha svolto un autonomo vaglio critico sugli elementi investigativi e ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati al ricorrente sul base del tenore delle conversazioni captate.
Nelle pagine due e tre dell’ordinanza si descrive in maniera particolareggiata il linguaggio criptico usato dai soggetti intercettati le terminologie utilizzate “capra” per intendere lo stupefacente e “andare a funghi” per intendere lo smercio di tale sostanza, e tali terminologie sono state interpretate con motivazione logica ed immune dei vizi censurati.
Oltre al contenuto delle stesse, a supporto del quadro indiziario si evidenzia che spesso i dialoghi telefonici intercettati sono privi di un contenuto esplicito, e stranamente si esauriscono nella rapida fissazione di appuntamenti brevi, concordati in maniera improvvisa e a varie ore del giorno e della notte, con l’utilizzo di frasi convenzionali e stereotipate che evidentemente sottintendono accordi volti a fissare incontri per lo scambio di sostanza illecita.
Nella motivazione dell’ordinanza impugnata si tiene conto dell’acquisto pur dedotto ad uso personale di stupefacente da parte di NOME, ma in essa si dà anche atto che, al di là delle conversazioni captate deponenti in tal senso, ve ne sono ulteriori nelle quali risulta altrettanto esplicito che l’accordo è finalizzato procurare a soggetti terzi la sostanza stupefacente: nella conversazione del 26/12/2019, si chiede per conto di tale NOME (capo 137 lett. b); nella conversazione del 11/1/2020 si chiede per tale NOME (capo 137 lett. c); nella conversazione del 21/03/2020 si chiede “per la cugina” utilizzando i termini criptici di “medicine e sigarette”(capo 137, lett. e).
La motivazione è esente dai vizi dedotti anche nella parte in cui dà conto di conversazioni particolarmente significative in relazione alle ipotesi di smercio di cui agli articoli 73 d.P.R. n. 309 del 1990, come quella del 23/12/2019 dalla
quale emerge in tempo reale l’acquisto da parte di NOME NOME 50 grammi di sostanza stupefacente (capo 137 lett. a) e il pagamento delle forniture preg resse.
La parte motiva, inoltre, risulta immune dai vizi dedotti nella misura in cui si afferma logicamente che i traffici svolti dal ricorrente hanno avuto ad oggetto cocaina trattandosi della sostanza smerciata in maniera predominante dall’organizzazione la quale solo occasionalmente e in modesta quantità residuale ha trattato droghe leggere.
2.Anche il secondo motivo di ricorso va considerato non meritevole di accoglimento.
Riprendendo e ulteriormente sviluppando le argomentazioni dei G.i.p. il Tribunale del riesame ha ritenuto ravvisabile il concreto pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede in considerazione delle specifiche modalità e circostanze del fatto, della personalità dell’indagato desunta dagli atti, dai comportamenti concreti e dai suoi precedenti penali.
Il collegio ha posto in evidenza che da tali elementi emerge la contiguità del cautelato con ambienti criminali di notevole caratura collegati a consorterie gravitanti su territori limitrofi alla zona di San Lucido.
Quanto all’attualità delle esigenze cautelari si sottolinea che si tratta di condotte accertate negli anni 2019 e 2020 per i reati fine, ma che dalle emergenze processuali si è desunto il proseguimento dei rapporti del ricorrente con i consociati fino al 2021, sicché il tempo decorso tra la consumazione dei fatti e l’adozione delle misure coercitive congiuntamente applicate non può essere valorizzato favorevolmente alla luce nelle specifiche circostanze e modalità del fatto.
Quanto all’assoggettamento del ricorrente al regime coercitivo in atto, la motivazione appare congrua e adeguata: si afferma infatti che appare altamente probabile, in base allo spiccato attivismo mostrato, che il NOME possa concretamente ricreare nello stesso o in diverso ambito le condizioni per replicare le condotte già collaudate, avendo mantenuto fino all’ultimo una posizione attiva nel rapportarsi con l’organizzazione criminosa anche in zone diverse da quelle di provenienza e che la necessità di recidere i rapporti di cui il ricorrente fruisce con ambiti criminali nel settore fa ritenere adeguata rispetto alle esigenze da fronteggiare e proporzionale alla pena prognosticamente irrogabile l’applicazione del regime cautelare in corso, oltre alla circostanza che la gravità dei fatti contestati e i limiti edittali per essi previsti inducon escludere che l’istante possa beneficare della sospensione condizionale della pena.
3.Per questi motivi il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato a pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22/11/2023