Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19723 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19723 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/12/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di ROMA
sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME, che conclude insistendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 7 ottobre 2023 con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso nel tentato omicidio di NOME COGNOME, commesso il 19 luglio 2019.
1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare è stata ritenuta la gravità indiziaria dell’indlicato delitto nonché le esigenz cautelari del pericolo di reiterazione e l’adeguatezza della massima misura cautelare.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 274, 275 e 309 cod. proc. pen., e il vizi della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari e alla scelta della misura.
In particolare, tenuto conto della distanza temporale dal fatto e della mancanza di elementi concreti dai quali posta sospettarsi la commissione di altri reati, non sono sussistenti le esigenze cautelari, fondate unicamente sulla frequentazione, dopo il fatto, con uno dei co-indagati, peraltro in un contesto di vacanza.
Anche con riferimento alla scelta della misura, il tribunale del riesame non ha compiuto una specifica valutazione, ma si è richiamato a formule di stile sulla incapacità di autocontrollo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che presenta censure inammissibili, è nel complesso infondato.
Non essendo contestato il provvedimento cautelare per quello che riguarda la gravità indiziaria, risulta preclusa qualunque valutazione su di essa e sulla ritenuta gravità delle condotte criminose, poste in essere dall’indagato in concorso con numerosi altri soggetti, sfociate nell’aggressione a mano armata di NOME COGNOME, rimasto ferito nella circostanza, nonché nelle successive manifestate intenzioni di compiere, insieme al RAGIONE_SOCIALE cui fa riferimento l’indagato, altri atti punitivi nei confronti di altri appartenenti alla clan dell’of
Assumono peculiare rilevanza, secondo i giudici della fase cautelare che non hanno ricevuto una critica specifica sul punto, le modalità e il contesto del fatto, caratterizzato dalla violenta contrapposizione tra due organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti e altri reati, venute in odio l’una all’altra p controllo del territorio, questione dalle quale sono derivate azioni violente verso i singoli appartenenti ai gruppi in contrasto che hanno, a loro volta, generato dissidi personali di notevole rilevanza e persistenza.
In questo contesto, dunque, si colloca l’episodio per il quale si procede ( che è stato logicamente giudicato estremamente allarmante per l’innalzamento dello scontro che ne è derivato e fortemente rappresentativo della esistenza di strettissimi legami all’interno del RAGIONE_SOCIALE associativo nel quale è maturata la deliberazione omicida, poi arrestatasi al livello del tentativo per gli ostacol frapposti dalla vittima e dai suoi sodali.
2.1. Sotto tale profilo, dunque, risultano del tutto generiche le critiche mosse dal ricorso alla valutazione delle esigenze cautelari che si fondano sulle specifiche caratteristiche del fatto e sulla condotta dell’imputato, anche successiva ad esso, e sulla persistente frequentazione con almeno uno dei soggetti coinvolti nel tentato omicidio, peraltro individuato quale esponente di spicco della organizzazione criminale avversa al RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE del quale fa parte l’offeso, frequentazione nell’ambito della quale è maturata la determinazione della violenta aggressione.
La circostanza, in effetti, che l’indagato sia stato successivamente reiteratamente segnalato in compagnia del correo, mentre godeva di costose vacanze finanziate dal primo con i proventi della illecita attività dallo stesso svolta nel settore degli stupefacenti, è stata logicamente ritenuta dimostrativa di uno stabile legame, anche finalizzato alla perpetrazione di gravi reati.
La programmata perpetrazione di ulteriori gravi reati è stata, in particolare, desunta dalle dichiarazioni dello stesso indagato che ha platealmente dichiarato tale intento nel corso di una delle conversazioni intercettate che il ricorso omette di esaminare.
Circa l’adeguatezza della misura cautelare, il ricorso è privo di capacità critica poiché omette di confrontarsi con la valutazione in proposito compiuta dal tribunale del riesame che fa riferimento, non solo alla consuetudine dell’indagato
a fare ricorso alla violenza fisica come mezzo di risoluzione di conflitti, dimostrata pure da un gravissimo precedente penale, ma soprattutto dalla palese insensibilità agli obblighi allo stesso imposti, proprio in coincidenza con il delitto per il quale si procede, dal Tribunale di sorveglianza che, nell’affidarlo a servizi sociali per la precedente gravissima condanna, aveva allo stesso dato credito circa la capacità di autocontrollo e di astenersi dalla commissione di altri reati.
3.1. Quanto accertato in occasione del presente procedimento, che la difesa non contesta, è stato dunque logicamente valutato dimostrativo della assoluta insensibilità dell’indagato a qualunque forma di controllo, diversa da quella della detenzione cautelare.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28 marzo 2024.