Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42307 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42307 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/03/2024 del Tribunale del riesame di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica e le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 difensore di NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza cautelare emessa il 19 febbraio 2024 dal GIP del medesimo Tribunale, applicativa della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 56-629, secondo comma, aggravato ex 416 bis.1 cod. pen. in
particolare, per partecipazione alla cosca COGNOME, operante in Roccelletta di Borgia e territori limitrofi e tentata estorsione in concorso ai danni del titola della libreria RAGIONE_SOCIALE, sottoposto ad un brutale pestaggio per costringerlo al pagamento di una somma mensile per garantire la tranquillità dell’attività commerciale “Route Cafè 106”, che intendeva rilevare.
Con l’unico motivo di ricorso il difensore del ricorrente denuncia vizi della motivazione in ordine alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e alla mancata valutazione delle deduzioni difensive di superamento della stessa.
Sostiene che la motivazione è contraddittoria poiché, da un lato, afferma che non sono stati offerti elementi idonei a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale e giustifica l’applicazione della misura per la mancanza di prova di recisione dei legami con il sodalizio, sicché, se non cautelato, reitererebbe la condotta, dall’altro, ritiene che l’assenza di recisione dei legami con il sodalizio sarebbe provato da altra ordinanza cautelare emessa per i reati di favoreggiamento personale e tentata estorsione aggravati dall’art. 416 bis.1 cod. pen., che ne dimostrerebbe l’intraneità a contesti mafiosi. La contraddizione è individuata nel contrasto tra la necessità di sottoporre a misura cautelare il ricorrente libero perché pericoloso e l’attuale stato detentivo per altro titolo, senza che sia stata giustificata l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
Sotto altro profilo reputa contraddittoria la mancata considerazione dell’applicazione degli arresti domiciliari per altro titolo, invece, dimostrativa superamento della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e prova della recisione di legami associativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, limitato al profilo delle esigenze cautelari, è infondato.
L’ordinanza si sottrae a censure, risultando motivata in modo lineare e conforme ai principi affermati da questa Corte in tema di reati associativi, assistiti, specie per le mafie storiche, come quella in esame, dalla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di idoneità esclusiva della misura custodiale, non superata da elementi indicativi della recisione del vincolo associativo.
In particolare, il Tribunale ha desunto la sussistenza e persistenza del pericolo di reiterazione dal contesto criminale in cui si collocano le condotte, dalla gravità e dalle allarmanti modalità di commissione dei reati e dalle finalità perseguite, squisitamente mafiose, nonché dal ruolo di rilievo svolto dal ricorrente e dalla intraneità ai scii – AMO° mafioso, dimostrata dof rapporto
fiduciario con i reggenti e dalla partecipazione a vicende rilevanti per affermare con violenza il potere del sodalizio e il controllo territoriale, a nulla rilevando distanza temporale dell’intervento cautelare dai fatti, non trattandosi di distanza significativa per la partecipazione associativa, contestata dal 2019 con attualità della condotta, e non emergendo alcun distacco dal contesto associativo.
L’intraneità, la radicata adesione alle logiche associative e alle dinamiche estorsive nonché la propensione alla violenza del ricorrente risultano dai colloqui intercettati, dimostrativi del ricorso all’intimidazione delle vittime quale abitua linea di condotta per risolvere contrasti e imporre il rispetto della competenza territoriale del sodalizio (v. pag. 16-18 ordinanza): elementi questi, coerentemente ritenuti espressivi di una risalente stabilità del contributo offerto all’operatività dell’associazione e al rafforzamento della presenza della stessa sul territorio, non superati da elementi di segno contrario e diversi dal mero decorso del tempo, essendovi, anzi, elementi che confortano la prognosi di recidiva.
Non è, infatti, ravvisabile la contraddizione denunciata nel ricorso, risultando, invece, perfettamente logico e coerente con le considerazioni espresse nell’ordinanza il rilievo attribuito ad altro titolo cautelare emesso pe fatti diversi, ma aggravati ex art. 416 bis. 1 cod. pen., ritenuto elemento confermativo dell’inserimento del ricorrente in contesti mafiosi, che rafforza la prognosi di perdurante e concreta attualità del pericolo di reiterazione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.