Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7896 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7896 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Lamezia Terme DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 23/05/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei riguardi di COGNOME NOME, ritenuto gravemente indiziato di partecipazione all’associazione mafiosa denominata ndrangheta, nonché per i delitti di procurata inosservanza di pena, di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola con matricola abrasa, di estorsione (reati tut aggravati ai sensi dell’art. 416 bis. 1 cod. pen.) e di cinque fatti di cui all’art. 73 9 ottobre 1990, n. 309.
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari.
Il Tribunale non avrebbe considerato il principio per cui per le mafie non storiche, anche il mero decorso del tempo sarebbe idoneo ad assumere rilievo nel giudizio prognostico cautelare; nel caso di specie, in ragione del limitato lasso di tempo in cui l condotta partecipativa si sarebbe manifestata (marzo, maggio, agosto, novembre 2019) e del rifiuto opposto dal ricorrente nel novembre del 2019 ad aiutare uno dei presunti capi del sodalizio, il Tribunale, al di là di riferimenti assertivi, non avrebbe indica concreto gli elementi posti a fondamento del giudizio cautelare e della persistente pericolosità sociale del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale, con una motivazione puntuale, ha ricostruito i fatti, ha descritto spiegato i gravi fatti criminali in cui il ricorrente è coinvolto, precisando come no sia nessun elemento concreto volto a superare la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen..
Si è in particolare spiegato, come, diversamente dagli assunti difensivi, sia sussistente il concreto ed attuale pericolo di recidiva in ragione non solo della gravit dei molteplici fatti compiuti, ma, soprattutto, della personalità del ricorrente, essendoci né elementi concreti rivelatori di un definitivo allontanamento dall’ambiente criminale in cui i fatti per cui si procede devono inquadrarsi e neppure, anche in ragione del tempo decorso, di una cambiamento effettivo del suo stile di vita.
Rispetto a tale quadro di riferimento, nulla di specifico è stato dedotto essendosi i ricorrente limitato a reiterare gli stessi argomenti già sottoposti al giudice di meri da questi correttamente valutati.
Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l’ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto pos fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudic merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, rv. 234148).
In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelar personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito.
L’erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile i Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, che nella specie non sussiste.
Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne’ la ricostruzione di fat l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanz concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 10 novembre 2023
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