Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42514 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42514 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 29 aprile 2024 dal Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla contestata partecipazione, con ruolo di pusher e vedetta, all’associazione finalizzata a) traffico di marjuana, shunk, cocaina e crack.
1.1. Con due motivi di ricorso che, in quanto logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente, deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura custodiale.
Quanto al primo profilo, deduce, in primo luogo, la violazione dell’art. 274, lett. c, ultimo periodo, cod. proc. per., avendo il Tribunale desunto la sussistenza delle esigenze cautelari esclusivamente dalla gravità del fatto. Aggiunge, inoltre, che il Tribunale ha erroneamente escluso che l’attività di spaccio di INDIRIZZO sia stata interrotta a seguito dell’arresto di NOME, omettendo di considerare che dopo tale arresto, gli altri coindagati, escluso il ricorrente che, invece, spariva dalla scena, venivano “ricollocati” presso la INDIRIZZO di spaccio sita al INDIRIZZO.
Quanto alla scelta della misura, si deduce la illogicità e contraddittorietà della motivazione che ha escluso la idoneità degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, atteso che, nonostante le attività captative siano proseguite per altre due settimane, dopo l’arresto del COGNOME e la chiusura della INDIRIZZO di spaccio al INDIRIZZO non è stata documentata alcuna ulteriore attività illecita del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
L’ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha adeguatamente argomentato in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza esclusiva della misura custodiale, considerando l’operatività nella fattispecie in esame della duplice presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e l’insussistenza di elementi idonei a superarla, stante la gravità del fatto, lo stabile inserimento del ricorrente nell’organizzazione criminale, le condanne definitive per reati contro il patrimonio e in materia di droga, nonché i carichi pendenti per oltraggio a pubblico ufficiale, violenza privata e detenzione abusiva di armi.
Parimenti adeguata ed immune da vizi è la valutazione relativa alla complementarietà tra le due piazze di spaccio ed alla operatività dell’organizzazione anche successivamente agli arresti dopo il luglio 2022, valutazione che il ricorrente pretende di demolire con argomentazioni di merito, non deducibili in questa Sede, prospettando una alternativa ricostruzione come separate organizzazioni. Si è, infatti, considerato che: a) la piazza di spaccio sita al INDIRIZZO, gestita dalla famiglia COGNOME,
aveva come capi e promotori NOME COGNOME COGNOME COGNOME figlio NOME NOME operava dalle 16 alle ore 01,30; b) quella sita ai INDIRIZZO, gestita dalla famiglia COGNOME, si riforniv da COGNOME COGNOME operava dalle 09,00 alle 15,00; c) i sodali tratti in arresto venivano prontamente sostituiti da «nuove leve»; d) l’assenza di elementi indiziari successivi al luglio 2022 era dovuta alla conclusione delle operazioni tecniche e non, come assertivamente sostenuto dal ricorrente, allo smantellamento dell’organizzazione operante al INDIRIZZO. Sulla base di tali elementi, si è dunque, ritenuto che tra i COGNOME e i COGNOME vi era una «sinergia operativa all’interno della medesima organizzazione».
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 9 ottobre 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Pr sidente