Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38335 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38335 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/06/2025 del Tribunale di Milano
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Milano- in sede di riesameconfermava l’ordinanza emessa il 22 maggio 2025 dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, con cui era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, indagato per diversi episodi di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione ex art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. del 9 ottobre 1990 n 309.
Avverso il provvedimento, NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso affidato ad un unico motivo con cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, ravvisate sia nel pericolo di inquinamento probatorio che nel pericolo di reiterazione del reato.
Il Tribunale non avrebbe considerato che il materiale, trovato nell’appartamento a seguito della sottoposizione del ricorrente alla misura degli arresti domiciliari, era in loco già al momento del primo arresto risalente al precedente novembre 2024, perché evidentemente sfuggito al controllo nel corso della prima perquisizione. Pertanto, detto materiale non era sintomatico della ripresa dell’attività di spaccio e non avrebbe dovuto essere considerato sotto il profilo della valutazione della attualità delle esigenze cautelari.
Peraltro, la lettura del compendio istruttorio, operata dai Giudici della cautela, era anche illogica, essendo inverosimile che il ricorrente – in soli sette giorni di permanenza in casa – fosse riuscito a riprendere l’attività illecita e a guadagnare dallo spaccio la somma di ventimila euro, che veniva appunto rinvenuta dai militi nel corso della nuova perquisizione.
Ciò ancor più in ragione del fatto che i fornitori e i clienti dei COGNOME, padre e figlio, erano detenuti in carcere o comunque sotto controllo.
Alla odierna udienza – che si è svolta in forma scritta- il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché generico e declinato in fatto.
1.1. Va ante omnia ricordato che, anche nell’ambito delle misure cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto alla violazione di legge e ai vizi motivazione ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
E’, infatti, precluso al giudice di legittimità – in sede di controllo del motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenu maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte è – e resta – giudice della motivazione.
La Corte di cassazione compirebbe una operazione estranea al giudizio di legittimità, lì dove operasse una rilettura e reinterpretazione degli elementi di
prova valutati dal giudice di merito. Il sindacato è, dunque, limitato – per espressa volontà del legislatore – al riscontro della tenuta logica del percorso argomentativo motivazionale e alla verifica della congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (ex multis, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, n. 18713 del 18/01/2023).
1.2. Ebbene, il Tribunale del riesame, con il provvedimento in verifica, ha desunto la concretezza ed attualità del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di recidiva sulla scorta dell’esito del nuovo controllo del 4 giugno 2025; controllo che portava la Pg al rinvenimento della somma, in contanti, di 20.360 euro, di cinque cellulari, di cui tre con scheda attiva, di appunti scritti, con indicazione di importi vari e di quantitativi di stupefacente presso l’abitazione dell’indagato, all’indomani della sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Un tale ordito motivazionale non è contraddittorio né affetto da vizi di illogicità manifesta, essendo la conclusione- che ne è stata tratta in punto di attualità delle esigenze cautelari – congrua rispetto alle indicate premesse fattuali.
1.3. Peraltro, i motivi addotti tendono piuttosto ad una alternativa ricostruzione dei fatti, fornendo una lettura – diversa e in bonam partem delle informazioni acquisite; d’altronde, la prospettazione difensiva è essa stessa assertiva f fondandosi sul presupposto – non dimostrato e anche poco verosimile – della presenza in loco del materiale indicato, che non sarebbe stato rinvenuto nel corso della prima perquisizione del novembre 2024 a causa evidentemente di un’attività di controllo svolta, alquanto superficialmente, dagli agenti di P.g. procedente.
1.4. Ed ancora, l’ordinanza in verifica poggia su congrua motivazione anche per quanto attiene all’inadeguatezza di misure diverse rispetto a quella applicata, spiegando correttamente le ragioni che escludono ogni contraddizione con il provvedimento concessivo degli arresti domiciliari nel diverso procedimento in cui l’indagato ha patteggiato la pena di tre anni di reclusione.
Deve, dunque, riconoscersi che l’ordinanza impugnata contiene una motivazione logicamente coerente e persuasiva in relazione alle esigenze cautelari e alla impossibilità di fronteggiarle con misure meno gravi.
Sulla base di tali premesse, ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo fissare nell’importo di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 22/10/2025