Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19665 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19665 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 11/04/2025
R.G.N. 6645/2025
SANDRA RECCHIONE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 10/05/1979 avverso l’ordinanza del 24/01/2025 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. NOME COGNOME del foro di Catania, che ha insistito nell’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/01/2025 il Tribunale di Catania ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di Catania il 03/01/2025, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di tentata rapina aggravata in concorso, commessa il 15 luglio 2024.
Avverso l’ordinanza propone ricorso l’indagato tramite il difensore di fiducia eccependo la violazione di legge (art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione relativamente alle esigenze cautelari ed alla loro attualità, senza tener conto che la gravità dei fatti era riferibile ad altri soggetti e, quindi, ad una condotta a lui estranea, a fronte, peraltro, di datati precedenti penali e del notevole lasso di tempo dalla data di commessione del delitto per cui si procede; la violazione di legge (art. 275, commi 1, 2, 2-bis, cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione circa il criterio di scelta della misura custodiale, ritenendosi la motivazione sul punto inadeguata e non corrispondente al dato normativo (in particolare, non erano state evidenziate le ragioni dell’affermata inidoneità della misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo).
2.1. Con memoria pervenuta il 4 aprile 2025 la difesa del ricorrente ha precisato i motivi di ricorso, insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ presentato per motivi – relativi alle esigenze cautelari – non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 591, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterativi di censure adeguatamente esaminate dal giudice dell’impugnazione cautelare.
Circa il primo motivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si Ł manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare Ł chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767).
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente applicato tale principio, con motivazione esente da censure sotto il profilo della coerenza logica, avendo evidenziato la prossimità della data di commissione del reato (luglio del 2024) all’applicazione della misura (3 gennaio 2025), il ruolo tutt’altro che marginale del Molino (vedetta e supporto all’azione degli esecutori materiali), la gravità del fatto in relazione alle sue modalità esecutive (la programmazione del delitto, le minacce alla persona offesa, nell’ambito di una vera e propria spedizione punitiva), le numerosissime iscrizioni nel casellario giudiziario anche per reati contro il patrimonio.
¨ emerso, dunque, un quadro tale da far ritenere che l’indagato viva abitualmente dei proventi del reato; la spregiudicatezza dimostrata nella condotta delittuosa, commessa con l’apporto di complici, in un collaudato contesto delinquenziale, Ł sintomatico della continuità dei comportamenti devianti e della persistenza dell’allarme sociale.
Con riferimento all’adeguatezza della misura carceraria (secondo motivo), il giudice del riesame ha richiamato le numerose violazioni alle prescrizioni imposte da provvedimenti giudiziari e l’incapacità di autoregolamentazione della condotta (condanna definitiva per inottemperanza agli obblighi derivanti dall’applicazione di misura di prevenzione; tre condanne per evasione).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 11/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME