Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10082 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10082 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da P.M. presso il Tribunale di Brescia nei confronti di
COGNOME NOMECOGNOME nato il 20/07/1998 a Brescia avverso l’ordinanza in data 08/10/2024 del Tribunale di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 08/10/2024 il Tribunale di Brescia ha annullato quella del G.i.p. del Tribunale di Brescia in data 05/08/2024, con cui era stata applicata a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere, rilevando che, pur in assenza di contestazioni in ordine alla gravità indiziaria per il delitto di concorso
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in corruzione dell’agente di polizia penitenziaria NOME COGNOME non sussistevano esigenze cautelari, stante il venir meno di collegamenti con NOME COGNOME e la famiglia di costui.
Ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di Brescia.
Deduce mancanza e vizio di motivazione, a fronte di atti specifici del procedimento.
Segnala che in sede di esecuzione della misura cautelare nel settembre 2024 COGNOME era stato rinvenuto in possesso di smartphone, carte di credito, timbri di diverse società, macchina conta soldi e un rilevatore di apparecchiature GPS, telecamere e microspie, elementi che il Tribunale aveva del tutto omesso di valutare, sebbene di per sé indicativi dell’inserimento attuale in un contesto illecito, presumibilmente riconducibile a criminalità fiscale.
Di qui il vizio che inficiava il provvedimento impugnato, incentrato sulla mancanza, nell’attualità, di esigenze cautelari.
Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La valutazione del Tribunale in ordine all’attuale insussistenza di esigenze cautelari si è fondata sull’allontanamento dell’indagato dal contesto della famiglia elit. Monteleone e sul fattUArfoTf risultavano altri contesti criminali in cui l’indagato era inserito.
Va tuttavia rilevato che, come specificamente posto in evidenza nel ricorso, al momento dell’esecuzione della misura cautelare erano stati rinvenuti in possesso di COGNOME smartphone, carte di credito, timbri di diverse società, macchina conta soldi e un rilevatore di apparecchiature GPS, telecamere e microspie, cioè materiale in apparenza non confacente allo stato dell’indagato, in assenza di puntuali spiegazioni, e per contro evocativo della collateralità a contesti criminali, di cui il Tribunale ha invece dedotto immotivatamente l’insussistenza.
La motivazione risulta dunque viziata da travisamento per omissione, in quanto connotata dall’omessa valutazione di un dato esistente e potenzialmente
decisivo, tale da imporre l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Brescia, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Così deciso il 23/01/2025