Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6411 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6411 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GIARRE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG PERLA COGNOME, che conclude per l’annullamento con rinvio, relativamente alle esigenze cautelari. Rigetto nel resto. L’AVV_NOTAIO insiste nell’accoglimento del ricorso.
r/t
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania – quale giudice del rinvio a seguito del sentenza della Corte di cassazione n. 1291/2023 – ha rigettato l’istanza di riesame avvers l’ordinanza del 03/10/2022 adottata dal G.I.P. del Tribunale di quella stessa città, applic della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, siccome gravemente indizia del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., quale componente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal 2016 al giugno 2019.
1.1. Con la sentenza rescindente il Giudice di legittimità, premesso che i gravi indizi fondav sulla fonte dichiarativa costituita dalle dichiarazioni collaborative di NOME COGNOMECOGNOME e su a conversazioni intercettate nell’ambito del procedimento “COGNOME“, aveva formulato tre rilievi.
1.1.1. Un primo rilievo attiene alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, che la s rescindente ha ritenuto prive del relativo giudizio di attendibilità intrinseca sufficientemente riscontrate.
1.1.2. Con un secondo rilievo – relativo al valore attribuito dal giudice di meri alcuneintercettazioni, in cui è parte NOME COGNOME, intercorse, l’una con un soggetto ign e un’altra con COGNOME – la sentenza rescindente ha rilevato che il COGNOME, definito nella ordi quale soggetto intraneo, come il ricorrente, nel RAGIONE_SOCIALE COGNOME, non risulti mai condannato reato associativo. Quanto alla conversazione con COGNOME, la Corte di cassazione ha osservato come risulti del tutto apodittica la affermazione che, con il riferimento a “NOMECOGNOME, captato d l’intercettazione, gli interlocutori si siano riferiti al co-indagato NOME COGNOME, me sodalizio vicino al RAGIONE_SOCIALE, in assenza di specifici elementi in tale senso significat
1.1.3. La terza censura afferisce alle conversazioni intercettate nel procedimento COGNOME, particolare a quella in cui l’associato NOME COGNOME, conversando con NOME COGNOMECOGNOME COGNOME rifer che non era la prima volta che COGNOME COGNOME COGNOME appropriato del denaro proveniente dalla vendite de stupefacenti, da cui il Tribunale distrettuale aveva tratto apoditticamente la partecipazion ricorrente alla associazione criminosa, senza alcuna argomentazione giustificativa.
1.2. Il Tribunale distrettuale, con l’ordinanza impugnata:
1.2.1. ha ritenuto le dichiarazioni di COGNOME dotate di attendibilità intrinseca, sogg oggettiva, sia per la reiterazione nel tempo del narrato, sia con riguardo alla conoscibilità vicende riportate, per avere fatto parte, peraltro quale reggente dal 1995, del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, anch’esso, come il RAGIONE_SOCIALE COGNOME, con base a Calatabiano e Fiunnefreddo di Sicilia, i due RAGIONE_SOCIALE operando spesso in sinergia, oltre che per l’assenza di astio; ha ritenuto dette propalaz anche riscontrate da alcune conversazioni registrate sull’autovettura del sodale COGNOME: una cui COGNOME riferiva a COGNOME di avere informato COGNOME COGNOME proprie decisioni rigu l’estromissione del COGNOME COGNOME affari relativi alla gestione COGNOME imbarcazioni turistic baia di COGNOME; altra in cui COGNOME, lamentandosi con il suo interlocutore dell’atteggia attendista del RAGIONE_SOCIALE COGNOME sulla citata COGNOMEone, riferiva di avere esortato COGNOME COGNOME un maggio decisionismo.
Inoltre, l’ordinanza impugnata ha ravvisato un riscontro anche COGNOME conversazioni intercettate nel procedimento , che, pur aventi riferimento al narcotraffico, “attestano la comunanza di interessi illeciti del COGNOME nei termini delineati dal COGNOME“. Lo stesso è a dirsi COGNOME intercettazioni nel procedimento COGNOME che evidenziano la qualità del COGNOME di esponente d RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
1.2.2. ha evidenziato come l’espressione intercettata in un ambientale del 25 marzo 2017, in cui NOME chiede a NOME se stesse ancora” camminando con NOME“, debba intendersi, secondo codice diffuso dell’area territoriale, come acclarato in altri processi, nel sens appartenenza mafiosa, e che ‘NOME‘ debba identificarsi in NOME COGNOME, elemento apicale del RAGIONE_SOCIALE, come emerso da altri processi celebrati nei confronti del medesimo gruppo.
1.2.3. ha evidenziato che NOME annovera un carico pendente per reato associativo.
1.2.4. Quanto alle esigenze cautelari, l’ordinanza impugnata ha disconosciuto valenza significativa e fidefaciente alla documentazione attestante il trasferimento all’ester ricorrente, e, quanto al tempo decorso, ha segnalato invece la protratta militanza associativ del RAGIONE_SOCIALE.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvoca NOME AVV_NOTAIO, che svolge tre motivi.
2.1. Con i primi due motivi, si duole che l’ordinanza impugnata non avrebbe colmato le lacune che avevano portato il Giudice di legittimità alla pronuncia di annullamento, risultando motivazione solo apparente.
Sull’attendibilità del collaboratore di giustizia COGNOMECOGNOME COGNOME sarebbe stato smentito p posizione dei co-indagati COGNOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME in generale, in relazione al delitto associat contestato al capo 2) dell’editto provvisorio. E tanto in ragione del fatto che il propalante è stato intraneo al RAGIONE_SOCIALE COGNOME e non a quello COGNOMECOGNOME
Non corrisponde al vero l’assenza di astio, dal momento che NOME ha denunciato una aggressione di cui era mandante il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Anche le conversazioni intercettate, valorizzate dal Giudice a quo, erano state già considerate nella prima ordinanza e ritenute non autodimostrative dal Giudice di legittimità. particolare, le captazioni nel procedimento ‘COGNOME‘ possono al più riferirsi ad episodi di spa ma non attestare la partecipazione associativa del ricorrente, il quale, peraltro, in quel proce non era stato in alcun modo coinvolto; anche la conversazione nella quale si afferma che NOME sarebbe un partecipe del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ragione della sua vicinanza a ‘COGNOME‘, da intenders quale COGNOME NOME, esponente di spicco del gruppo, resta del tutto apodittica, non venendo spiegate le ragioni di tale ultima identificazione e comunque non confrontandosi l’ordinanza con la circostanza che lo stesso COGNOME è soggetto non gravato da alcuna condanna per reati di mafia; quanto a COGNOME, non risponde al vero che a suo carico sussista una pendenza per reato associativo, riferendosi la pendenza individuata dal Tribunale a un processo per tentat estorsione aggravata dal metodo mafioso. D’altro canto, neppure l’affermazione che NOME
operasse nel settore del narcotraffico trova alcun aggancio con evidenze probatorie né egli è stato indagato per il delitto di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990.
2.2. Con il terzo motivo è attinto il profilo COGNOME esigenze cautelari, dolendosi la difesa fronte di una contestazione chiusa del reato associativo, per una partecipazione dal 2016 all’aprile 2019, il Tribunale non abbia tenuto conto del tempo trascorso, in assenza di conta con il COGNOME fin dall’aprile 2019, e avendo denunciato il ricorrente, nel 2020, un tentati estorsione da parte di terzi in danno di un imprenditore locale, così dimostrando u allontanamento morale da dinamiche delinquenziali; inoltre, egli ha ottenuto un permesso di soggiorno di tipo B, dall’autorità elvetica, che viene rilasciato a coloro che soggiornan lavorano effettivamente e in modo documentato per l’intero arco dell’anno in quel territori Manca quindi uno scrutinio dell’attualità COGNOME esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il terzo motivo che attiene alle esigenze cautelari, profilo in relazione al qu ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Nel resto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
I primi due motivi di ricorso, che attingono il profilo della gravità indiziaria non sono f
2.1. Come ha già ricordato la sentenza rescindente, i gravi indizi di colpevolezza in ordine a partecipazione del COGNOME all’associazione mafiosa del RAGIONE_SOCIALE sono stati tratti dai segu elementi: i) le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME, il quale a descritto il ricorrente come un associato di tale RAGIONE_SOCIALE vicino a COGNOME NOMENOME che avreb sostituito mentre COGNOME era in detenzione domiciliare, partecipando alle riunioni con gli espone del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; ii) alcune conversazioni intercettate nell’ambito del presente procediment nonché nel diverso procedimento denominato “COGNOME“.
2.2. Rispetto a tale compendio indiziario, lo si è ricordato in premessa, il Giudice di legit aveva censurato l’ordinanza in quella sede impugnata, con riguardo al primo profilo, per omesso scrutinio della attendibilità del collaboratore di giustizia; mentre, nei confronti del com intercettivo, l’affermata intraneità del COGNOME al RAGIONE_SOCIALE Brunetta, risultava sconfessata assenza di condanne per reato associativo, mentre non vi era adeguato riscontro argomentativo a proposito della riferibilità di “COGNOME” a COGNOME. Infine, il Tribunale distrettuale avev in modo apodittico, elementi di riscontro alla partecipazione associativa del COGNOME d conversazioni intercettate nel procedimento ‘COGNOME‘.
2.3. Ebbene, l’ordinanza impugnata ha tenuto conto del richiamo operato dalla sentenza rescindente alla regula juris che governa lo scrutinio COGNOME dichiarazioni collaborative, le qual secondo consolidato canone ermeneutico di questa Corte, integrano gravi indizi solo se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individuali tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all’attribuzi fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell’oggetto delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e a probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata in
all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato (Sez. 2, 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683 – 01; Sez. 4, n. 22740 del 16/07/2020, Balla, Rv. 279515 – 01).
2.4. Muovendosi nell’ambito di tale perimetro valutativo, l’ordinanza impugnata ha ritenuto dichiarazioni del COGNOME munite di una piena attendibilità intrinseca, sia soggettiva che oggett in ragione del ruolo, anche apicale, da lui svolto nel contesto associativo di riferimento, ch determinato la conoscenza COGNOME vicende di cui ha riferito, altresì rimarcando come le su dichiarazioni siano state positivamente valutate nell’ambito di altri processi già celebrati anche sottolineato l’assenza di astio e rancore verso i chiamati in reità ed evidenziato plur convergenti riscontri estrinseci. Sotto tale ultimo profilo l’ordinanza ha richiama conversazioni a bordo dell’autovettura del sodale NOME COGNOME, in particolare quelle in c vi è un chiaro riferimento al coinvolgimento del COGNOME COGNOME dinamiche associative, altrimenti trovando una ragionevole spiegazione l’affermazione di COGNOME COGNOME averlo informato della intenzione di estromettere l’imprenditore NOME COGNOME COGNOME affari; né vi è una spiegazione alternati COGNOME ragioni della sollecitazione nei confronti del COGNOME COGNOME assumere un atteggiamento men attendista di quello dei suoi capi detenuti ( id est NOME COGNOMECOGNOME sulla COGNOMEone della gestione COGNOME imbarcazioni turistiche nella baia di COGNOME, COGNOMEone che era oggetto anc di riunioni tra i due RAGIONE_SOCIALE mafiosi per la gestione dei proventi COGNOME attività economiche inerenti COGNOME, monitorate COGNOME investigatori.
Ulteriori riscontri estrinseci sono stati ritenuti quelli provenienti dall’attività interie nei procedimenti “COGNOME” e “COGNOME“.
Quanto al primo, l’ordinanza ha segnalato come, pur riferendosi, quell’indagine, allo specifi settore del narcotraffico, nondimeno, le conversazioni captate, in quanto coinvolgenti anche COGNOME, attestano gli interessi illeciti propri del RAGIONE_SOCIALE, coerentemente con quanto riferito dal collaboratore (sono stati indicati, nell’ordinanza, alcuni progressivi di conversazioni interc il 21/09/2018: come si legge nella ordinanza genetica del G.I.P., a pg. 42, da tali conversazi emerge che il COGNOME si annovera tra coloro che forniscono aiuto economico ai sodali detenuti; quel del 22/09/2018, invece, danno atto del suo coinvolgimento nel narcotraffico).
Dalle conversazioni captate nel procedimento ‘COGNOME‘ emerge, poi, che il COGNOME si rivolge al COGNOME, quale esponente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per trovare un accordo sulla spartizione dei proventi COGNOME attività illecite.
Infine, l’ordinanza impugnata ha sottolineato come trovi riscontro anche l’affermazione de collaboratore secondo cui COGNOME COGNOME occupava di gestire i proventi di parcheggi abusivi, essen ammessa dalla stessa difesa l’attività di parcheggiatore abusivo svolta dal ricorrente.
2.5. Con riguardo, poi, al tema COGNOME conversazioni – intercettate in altro procedimento, all del quale NOME COGNOME è stato condannato, con sentenza confermata in appello, per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso – quella che viene in rilievo conversazione ( n. 56 del 25/03/2017) nella quale COGNOME chiede a COGNOME se egli stes “camminando” con “NOME“. Anche in ordine alla interpretazione di tale conversazione, come
si è premesso, si sono concentrate le censure del giudice di legittimità, le quali, tuttavia, ris superate COGNOME argomenti utilizzati dal Tribunale distrettuale per esplicitarne il signi attribuito COGNOME investigatori.
L’ordinanza, sollecitata dal giudice di legittimità anche per tale aspetto, ha, in primo l annotato come risulti pacifico che l’interlocutore del COGNOME sia proprio il COGNOMECOGNOME Inolt osservato come costituisca fatto notorio, fin COGNOME anni Novanta, ( viene citato il procedime c.d. Orsa Maggiore,) che l’espressione “camminare” sia intesa, nel linguaggio gergale mafioso locale, “univocamente, nel senso di un’appartenenza mafiosa”. Quanto poi all’identificazione di “COGNOME” con NOME COGNOME, gravitante nel RAGIONE_SOCIALE COGNOME ( cfr. richiesta di rinvio a giu nei confronti, tra i tanti altri, di NOME COGNOME, per reati contro il patrimonio aggrav finalità di favorire il RAGIONE_SOCIALE), e di “NOME“( il quale viene evocato nella conversazione dallo stesso COGNOME, che risponde alla domanda del COGNOME affermando che “sta camminando con tutti quelli che erano con NOME“; cfr. ordinanza G.I.P. pg. 42), con NOME COGNOME, capoRAGIONE_SOCIALE deceduto nel 2013, l’ordinanza ha fatto riferimento, anche in tal caso, a esiti conclamati di processi celeb nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e dei suoi esponenti.
Quanto alla personalità criminale del COGNOME, egli risulta certamente condannato per i delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso; inoltre, il Tribunale distrettual atto di una pendenza per reato associativo. Del tutto razionale, dunque, la valutazione che d tale conversazione è stata compiuta, quale elemento significativo della appartenenza del COGNOME a RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
2.6. Ritiene il Collegio che le valutazioni svolte dal Tribunale del riesame nel giudizio rescis siano logicamente supportate e coerenti con gli esiti investigativi, oltre che con consoli principi giuridici, mentre le doglianze difensive si limitano e a dedurre singole aporie d motivazione, senza rappresentarne la decisività, finendo per risultare, sostanzialmente formulate senza la dovuta specificità: ci si duole genericamente che il Tribunale di Catania no avrebbe ottemperato al mandato rescindente; si fa riferimento alle smentite che il collaborator COGNOME avrebbe ricevuto in altri procedimenti, senza meglio chiarirne i termini e le ripercuss nel presente procedimento; si evocano esiti di procedimenti cautelari favorevoli per al coindagati, ma non se ne evidenzia la rilevanza con riguardo alla posizione del COGNOME.
2.7. E, allora, è sufficiente ricordare che, in tema di gravi indizi di colpevolezza, a dell’emissione di provvedimenti di coercizione personale, allorché ci si trovi in presenz dichiarazioni di un collaborante, che abbiano ricevuto riscontri solo in parte, il giudice non darsi una regola generale, nel senso della sua inattendibilità complessiva o nel senso di una su completa e altrettanto generale affidabilità, ma ha il dovere di verificare e motivare in or alla diversità COGNOME valutazioni eseguite a proposito COGNOME plurime parti di dichiarazioni rese stesso soggetto, non potendo escludersi che l attendibilità di una dichiarazione accusatoria, anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolga necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale. ( Sez. 1, Ordinanza n. 1700 del 20/03/1998; Rv. 210567).
E’ accreditato, nella giurisprudenza di questa Corte, l’orientamento che ammette che la prova rappresentativa, saggiata e valutata nella sua concretezza, possa essere frazionata in relazione alla scansione della evocazione in ordine a fatti e a eventi distinti; e, ancora, che, dal centrale della dichiarazione, ben possono essere scissi circostanze e dettagli secondari, ascrivib alle fisiologiche discrasie della percezione sensoriale o della elaborazione mnemonica. (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Rv. 264368; conf. a Sez. 1, n. 18539 del 15/04/2009, Daut).
2.8. Alla luce di tali coordinate, ritiene, in conclusione, il Collegio che la ordinanza impu abbia ottemperato al compito demandato dalla sentenza rescindente, prendendo le mosse dai principi in essa affermati, vincolanti nel presente giudizio di rinvio, stante l’obbligo ass inderogabile di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni COGNOMEone di diritto con essa decisa (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, COGNOME, Rv. 196893), abbia tenuto conto COGNOME coordinate delineate dalla sentenza COGNOME Sezioni Unite “Aquilina” punto di valutazione della attendibilità dei dichiaranti, dando atto, oltre che della attend del narrato del collaboratore di giustizia, non certo intaccato dalla dedotta presenza di denuncia presentata tempo addietro dal COGNOME, anche della esistenza di plurimi riscont individualizzanti nei confronti del ricorrente, quanto alla sua intraneità al RAGIONE_SOCIALE.
3.Tanto osservato con riguardo al profilo dei gravi indizi di colpevolezza, e venendo al te motivo di ricorso, che attinge il giudizio espresso dall’ordinanza impugnata con riguardo al tem COGNOME esigenze cautelari, esso è fondato.
3.1. Premesso che la sentenza rescindente non si era espressa in merito al profilo della attuali COGNOME esigenze cautelari, ritenuto assorbito dall’annullamento incentrato sui gravi indizi evidentemente, non precluso – osserva il Collegio che l’ordinanza impugnata ha svolto un superficiale scrutinio sul punto, senza adeguatamente confrontarsi con la allegazione difensiv incentrata sull’allontanamento del COGNOME dal territorio siciliano, allontanamento che non sem essere, alla luce della documentazione prodotta dalla Difesa, meramente occasionale o temporaneo. Al di là della natura fidefacente della documentazione prodotta all’udienza camerale, ciò che rileva, e che merita una adeguata replica da parte del Tribunale distrettua è la circostanza che, a fronte di una contestazione chiusa del reato associativo ( 2016 – 201 spetta al Giudice di merito chiarire se vi siano elementi da cui trarre la persistenza di co con il contesto criminale di riferimento, e come si concilino con la circostanza che i risulterebbe stabilmente domiciliato in territorio elvetico, dove presta abituale attività lav 3.2. E’ opportuno ricordare che, in relazione al titolo di reato in COGNOMEone, vi è una d presunzione legale di sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e di adeguatezza del sola misura custodiale intramuraria, salva la prova della dissociazione o dello scioglimen dell’associazione. Sotto tale ultimo profilo, deve osservarsi che la Difesa – che è onerata relativo onere – ha allegato elementi concreti – al di là del decorso del tempo, peraltro nep breve, riferendosi la contestazione ( chiusa) del reato associativo al periodo 2016-2019 , risp alla data di adozione della misura cautelare ( 30/10/2022) – idonei a dimostrare in mod obiettivo e concreto l’effettivo e definitivo allontanamento dell’indagato dal gruppo crimin , y
la conseguente mancanza COGNOME esigenze cautelari (Sez. 6 n. 28821 del 30/09/2020 Rv. 279780). Ora, anche l’orientamento più restrittivo – che, a proposito del rilevo da attribui c.d. tempo silente, cioè al tempo trascorso tra la commissione del fatto e l’applicazione de misura, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., ritiene che il c.d. tempo silente non possa, da solo, costituire prova dell’irreve allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obietti concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari – prende considerazione, esemplificativamente, quali fatti indicativi della rescissione del lega un’un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale (da ultimo Se 7837 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280889; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, COGNOME, Rv. 279470; Sez. 5, n. 91 del 1/12/2020, dep. 2021 COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombaccia, Rv. 278569). Si vuole dire che, se è vero che, specialmente per le mafie storiche, non può essere attribuita valenza esclusiva al c.d. tempo silente, è necessario, tutta a fronte di una specifica allegazione difensiva, che, come nel caso di specie, deduc l’allontanamento stabile dal contesto mafioso di provenienza, vi sia una specifica motivazio che renda conto, al contrario, della continuità e stabilità dei rapporti tra l’indagato e l’op del medesimo contesto, e COGNOME ragioni per cui, in presenza di elementi concreti di segn contrario, detti legami risultino perduranti nel tempo ( Sez. 2 n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 2821319).
L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è, come detto, l’annullamento dell’ordin impugnata limitatamente al profilo COGNOME esigenze cautelari oggetto del terzo motivo di ricor Nel resto il ricorso non è fondato e va rigettato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen Così deciso in Roma, addì 13 novembre 2023
II Consigliere estensore