Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37922 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37922 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE l’ DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 27/03/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato quella emessa il 29 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato del delitto di concorso in omicidio pluriaggravato.
1.1. In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondata la richiesta di riesam avanzata dall’indagato, che aveva dedotto l’assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico, così come anche la insussistenza di esigenze di natura cautelare.
1.2. L’ imputazione provvisoria riguarda il seguente delitto: reato di cui agli artt. 110, 575, 577 n.3, 416-bis cod. pen. per avere, in concorso con il fratello NOME COGNOME e con NOME COGNOME (deceduto) e altri soggetti la cui identificazione è tuttora in corso, cagionato quali mandanti, la morte di NOME COGNOME, colpendolo mortalmente con sei cartucce calibro dodici esplose da un fucile. Con l’aggravante della premeditazione e con l’aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. ed al fine di agevolare l’attività di RAGIONE_SOCIALE. In COGNOME 1’8 ottobre 1998.
1.3. NOME COGNOME, noto sindacalista e protagonista della vita politica del comune di RAGIONE_SOCIALE (Palermo) impegnato conto la mafia, era stato ucciso con dei colpi di arma da fuoco in INDIRIZZO Zafferano del predetto comune intorno alle ore 20:30 dell’ 8 ottobre 1998 mentre stava facendo rientro a casa. La moglie ed il figlio della vittima avevano assistito ad una parte dell’agguato e alle fasi immediatamente successive, fornendo nell’immediatezza dei fatti una descrizione dell’assassino (un giovane di media statura, vestito di scuro e con un giubbotto lungo e capelli folti pettinati all’indietro, che aveva utilizzato un fucile uccidere). Gli stessi familiari della vittima aveva poi riconosciuto l’auto utilizza dal sicario per fuggire, che era stata rinvenuta dalla polizia giudiziaria nei giorn successivi e che era risultata essere provento di furto avvenuto lo stesso giorno del delitto in una zona distante alcuni chilometri di COGNOME.
Inoltre, la moglie di NOME COGNOME aveva riscontrato una certa somiglianza tra il sicario e NOME COGNOME che era stato ritrovato ucciso il successivo 9 novembre in INDIRIZZO, per il cui delitto sono stati condannati con sentenza irrevocabile i fratelli NOME COGNOME (odierno ricorrente) e NOME COGNOME.
1.3.1. Le iniziali indagini effettuate sul delitto del COGNOME non avevano dato esito tanto che il relativo procedimento penale era stato archiviato il 21 maggio 2001; solamente a seguito della cattura (avvenuta il 15 aprile 2002) e della
successiva collaborazione con la giustizia di NOME COGNOME (latitante per otto anni e capo del mandamento proprio di COGNOME) erano emersi dati specifici circa il fatto che l’esecuzione del sindacalista fosse stata ordinata direttamente da NOME COGNOME e ad insaputa dello stesso COGNOME.
In particolare, quest’ultimo aveva riferito che alcuni componenti della famiglia mafiosa di COGNOME (NOME COGNOME e NOME COGNOME) si erano più volte lamentati con lui delle notevoli perdite economiche che avevano riportato a causa dell’attività RAGIONE_SOCIALE svolta dallo COGNOME, che aveva fatto loro perdere contributi economici di rilievo, ma che lo COGNOME si era sempre opposto alla sua uccisione per le prevedibili conseguenze negative (legate alle indagini ed attività di polizia che ne sarebbero seguite) per la RAGIONE_SOCIALE e per lui in particolare essendo all’epoca latitante e che, per tali motivi, egli aveva sempre suggerito piuttosto di avvicinarlo e cercare di convincerlo a desistere dal proprio impegno. Vi era però il pericolo che COGNOME potesse candidarsi a sindaco di COGNOME (come confermato anche dalla vedova) e che, in caso di sua elezione (che appariva probabile), egli avrebbe creato notevoli problemi alla RAGIONE_SOCIALE considerato anche il suo stretto legame con l’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO componente della RAGIONE_SOCIALE. Qualche mese prima dell’omicidio, NOME COGNOME aveva chiesto allo COGNOME l’indicazione di alcuni individui fidati nel paese di COGNOME, ma il COGNOME non gli aveva indicato nessuno; successivamente all’omicidio il COGNOME aveva chiesto notizie al riguardo a COGNOME dato che esso era avvenuto nel mandamento del primo senza che egli ne fosse stato quanto meno informato, ma il secondo non aveva inteso parlare della questione. Nonostante vari riscontri alle dichiarazioni dello COGNOME i procedimento veniva nuovamente archiviato il 3 giugno 2006 in assenza di elementi idonei a sostenere l’accusa nei confronti del COGNOME e degli altri indagati (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.3.2. Nuovi elementi sono stati acquisiti nel 2019 a seguito delle dichiarazioni di nuovi collaboratori di giustizia, i quali – oltre a confermare il contesto mafios nel quale era stata ordinata l’eliminazione di NOME COGNOME ed il ruolo di NOME COGNOME che lo aveva ordinato – avevano indicato i fratelli NOME e NOME COGNOME (esponenti di vertice della famiglia mafiosa di RAGIONE_SOCIALE) quali organizzatori dell’omicidio in oggetto.
In particolare, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno rilasciato dichiarazioni a conferma del coinvolgimento di NOME e NOME COGNOME come mandanti (assieme al COGNOME) ed organizzatori dell’omicidio di NOME COGNOME; le loro propalazioni sono state ritenute dal Tribunale riscontrate tra loro e coerenti rispetto al narrato di NOME COGNOME, con la conseguente sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di NOME COGNOME.
1.3.3. Il giudice del riesame, infine, ha ritenuto operante nel caso di specie la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari in ragione dell’aggravante ex art.416-bis.l. cod. pen. nonché dei gravi precedenti penali dell’indagato (associazione di stampo mafioso ed omicidio) e delle modalità esecutive, ritenuti indici di una particolare spregiudicatezza e pericolosità sociale, che poteva essere contenuta – tenuto anche conto della presunzione di cui al comma 3 dell’art. 275 del codice di rito – unicamente con la custodia in carcere.
Avverso la sopra indicata ordinanza l’indagato, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insis per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, la violazione ed erronea applicazione dell’art. 192, commi 2, 3 e 4, del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione rispetto ai criteri valut della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con particolare riferimento alla attendibilità delle dichiarazioni etero accusatorie dei tre collaboratori rimaste priv di riscontri.
2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, la violazione ed erronea applicazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla affermata sussistenza di molteplici e convergenti dichiarazioni accusatorie a suo carico. Al riguardo osserva che sono rimaste ignote le fonti dirette ed originarie delle conoscenze riferite dai collaboratori NOME COGNOME e NOME COGNOME rispetto al ruolo di mandante dell’omicidio di NOME COGNOME rivestito dall’odierno ricorrente; inoltre, egli rimarca la assolu inattendibilità di NOME COGNOME COGNOMECOGNOME suo accusatore) per la genericità delle sue propalazioni e ribadisce che i familiari della vittima non avevano riconosciuto NOME COGNOME (indicato dai collaboratori come esecutore del delitto) come il sicario.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura l’ordinanza, ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen, per violazione ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275 del codice di rito e vizio di motivazione rispetto alla ritenu sussistenza delle esigenze cautelari in ragione dell’omessa considerazione della regolare condotta da lui serbata in carcere durante ben 22 anni di detenzione per altri fatti, che gli era valsa l’ammissione al regime della semilibertà (disposta dal Tribunale di sorveglianza di Sassari con ordinanza del 7 dicembre 2023) a riprova dell’assenza del pericolo di reiterazione del reato.
2.4. Con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275 del
codice di rito ed il relativo vizio motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza della sola custodia in carcere motivata in modo apodittico e senza alcuna concreta valutazione della attualità delle esigenze cautelari.
Nel corso della udienza in camera di consiglio le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.
Anzitutto deve ricordarsi che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con il ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad ess ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi d diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
2.1. Inoltre, al fine dell’adozione della misura cautelare, è sufficient l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità” sulla responsabilità dell’indagato» in ordine ai reat addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutat secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma cod. proc. pen.
2.2. Ciò posto, si rileva che il Tribunale di Palermo non è incorso nei lamentati vizi atteso che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha dato conto delle ragioni per le quali ha confermato la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’odierno ricorrente per il delitto ogget della imputazione provvisoria.
Con riferimento ai primi due motivi (che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione) deve evidenziarsi che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è stata desunta, in modo non contraddittorio, dalle propalazioni dei tre collaboratori di giustizia sopra indica ritenute pienamente credibili e riscontrate. Allo stesso modo i tre collaboratori sono stati considerati attendibili alla luce della loro intraneità all’ambiente mafios (confermata da condanne irrevocabili pronunciate nei loro confronti) e per le
ragioni poste a base della loro scelta, vale a dire la volontà di garantire un futuro migliore ai propri figli.
3.1. Rispetto a NOME COGNOME il Tribunale ha evidenziato che egli ha riferito di essere venuto a conoscenza dell’identità dei mandanti direttamente dalle persone ingaggiate per l’esecuzione dell’omicidio del COGNOME e successivamente assassinate (NOME COGNOME e NOME COGNOME); tale circostanza l’aveva appresa quando gli stessi sicari gli avevano proposto di partecipare al delitto e gli avevano precisato che i mandanti erano i fratelli NOME e NOME COGNOME (esponenti di spicco della famiglia mafiosa di RAGIONE_SOCIALE, i quali intendevano fare un favore ai componenti di quella di COGNOME), che l’incarico era stato loro affidato proprio dall’odierno ricorrente dato che NOME COGNOME all’epoca era latitante e che il delitto era stato materialmente eseguito dal COGNOME (per il cui omicidio l’odierno ricorrente è stato condannato in via definitiva) che aveva sparato i colpi mortali. Tali propalazioni avevano trovato parziale risconto nelle dichiarazioni della moglie della vittima, la quale aveva ritenuto di riconoscere (seppure non con assoluta certezza) proprio nel Lo COGNOME il sicario del marito.
3.2. Inoltre, anche NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno confermato il ruolo di mandante rivestito dall’odierno ricorrente, sulla base di notizie loro apprese da fonti diverse rispetto a quelle del COGNOME, ma comunque coincidenti rispetto sia ai mandanti alla motivazione posta alla base dell’omicidio, vale a dire l’eliminazione di un personaggio che con il proprio impegno politico e sociale era di ostacolo al compimento degli affari illeciti della RAGIONE_SOCIALE (pagg. 13 e 14 dell’ordinanza impugnata). A quanto sopra deve aggiungersi che le dichiarazioni dei tre collaboratori si saldano anche con quelle dello COGNOME, confermando la sua estraneità al delitto e la riconducibilità dello stesso alla famiglia mafiosa di RAGIONE_SOCIALE nonché a NOME COGNOME.
3.3. Va poi ricordato il condivisibile principio in base al quale le dichiarazion accusatorie rese da collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262309). Inoltre, la chiamata in reità “de relato”, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell’accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibili
soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fon diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del “thema probandum”; d) vi sia l’indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l’autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143).
3.4. L’ordinanza impugnata, come visto, appare rispettosa di tali canoni e sfugge quindi alle censure mosse dal ricorrente che, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita a questa Corte una non consentita lettura alternativa degli elementi indiziari, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per confermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Al contrario risultano fondati gli altri due motivi (che possono essere trattat congiuntamente stante la loro stretta connessione) riguardanti le esigenze cautelari; come è noto, infatti, anche in punto di scelta della misura cautelare più appropriata, rispetto al grado dell’esigenza da soddisfare, vige in materia la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere (Sez. 3, n. 48706 del 25/11/2015, J.A., Rv. 266029), con il simmetrico onere giudiziale di valutare i soli specifici elementi, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere tutelate con misure diverse e meno afflittive.
4.1. E’ questo un giudizio che, nel quadro della ricordata presunzione, e al pari del resto del precedente, deve essere pur sempre calato nella concretezza della vicenda giudiziaria, onde impedire che la duplice fattispecie presuntiva determini di fatto, nel suo congiunto operare, la riedizione di meccanismi di «cattura» anche solo tendenzialmente obbligatoria, viceversa non coerenti con il vigente modello processuale rispetto a titoli di reato per i quali l’assoluta necessità della custodi in carcere non risponda a dati generalizzati di esperienza (v., in particolare, a proposito dell’omicidio volontario, Corte Cost. n. 164 del 2011).
4.2. Orbene, se la valutazione operata in sede di riesame appare esaustiva con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, tuttavia un eguale approfondimento è mancato nella valutazione delle esigenze cautelari pur in presenza, nella fattispecie, della c.d. ‘doppia presunzione’.
Invero, nell’affrontare il tema dei profili di pericolosità dell’indagat dell’«adeguatezza» della misura, il Tribunale di Palermo ha argomentato mediante
considerazioni ed argomentazioni che richiamano i suoi gravi precedenti penali (risalenti nel tempo) e la spregiudicatezza mostrata nei fatti oggetto di imputazione provvisoria, senza però confrontarsi in maniera adeguata con la circostanza che il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con ordinanza del 7 dicembre 2023, lo aveva ammesso al regime della semilibertà escludendo in tal modo la sua attuale pericolosità. In particolare, il Tribunale del riesame si è limitato ad affermare che la concessione della misura alternativa non poteva assumere rilievo in quanto la magistratura di sorveglianza non era a conoscenza dei fatti oggetto del presente procedimento.
Orbene, tale argomentazione non appare esaustiva dato che il Tribunale di sorveglianza di Sassari – per giustificare l’ammissione dell’odierno ricorrente al regime disciplinato dall’art. 50 Ord. pen. – aveva evidenziato che NOME fruisce dal 2019 di permessi premio in modo positivo, che serba costantemente regolare condotta in carcere, che non sono state acquisite informazioni circa l’attualità di suoi collegamenti con la criminalità organizzata e che la misura alternativa sarebbe stata eseguita in Sardegna (per svolgere attività di volontariato) e non già nei luoghi dove si sono consumati i reati per i quali egli si trova in espiazione della pena sin dal 20 settembre 2002.
4.3. E’ quindi necessario, pur in presenza della c.d. ‘doppia presunzione, che il Tribunale del riesame – al fine di una più approfondita delibazione in ordine della sussistenza delle esigenze cautelari ed in piena autonomia decisionale – prenda in considerazione anche gli elementi positivamente valutati ai fini della concessione della misura alternativa alla detenzione, considerato pure che il delitto per cui si procede risale comunque ad un’epoca anteriore rispetto all’inizio della carcerazione dell’odierno ricorrente.
Pertanto si impone, solo sul punto, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, ai fini del conseguente nuovo esame in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura applicata. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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P.Q.M.
cr GLYPH cz) -“4 N c –e cD (D Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell’art.309, co.7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, att. cod. proc. pen. 5
Così deciso in Roma, il 5 settembre 2024.