Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46708 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME UmbertoCOGNOME nato a Napoli il giorno 16/5/1996 rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME di fiducia
avverso l’ordinanza n. 1539/2024 in data 25/7/2024 del Tribunale di Roma in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell’indagato, Avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 25 luglio 2024, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Roma ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 20 giugno 2024 con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOMEcl. 1996) ritenuto essere componente – con il ruolo di promotore – di un sodalizio criminale dedito ad attività di riciclaggio e reinvestimento non solo di risorse finanziarie messe a disposizione di un clan camorristico di origine campana (COGNOME–COGNOME) ma anche nell’interesse di chiunque ritenesse di avvalersi del rodato meccanismo fraudolento organizzato dai sodali al fine di reinvestimento nell’economia legale di risorse economiche provenienti da attività illecite.
In particolare, il provvedimento cautelare risulta essere stato adottato nei confronti dell’odierno ricorrente solo in relazione al delitto associativo di cui al cap 1 della rubrica delle imputazioni nel quale è contestata la violazione dell’art. 416 cod. pen., aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., commesso in Roma e Napoli in epoca antecedente al 2018 ma con condotte tutt’ora in atto.
Il COGNOME risulta altresì sottoposto ad indagini anche per i reati di cui gli artt. 110, 648-bis e 416-bis1 cod. pen. (capi 7 e 15 della rubrica delle imputazioni) per i quali tuttavia il Giudice per le indagini preliminari non ha ritenuto ch ricorressero le condizioni di legge per l’avviamento del trattamento cautelare.
Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori dell’indagato, deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. nonché vizi di motivazione in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. con riguardo alle asserite esigenze di cautela.
Osservano, in particolare, i difensori che il Tribunale del riesame avrebbe fondato la propria valutazione esclusivamente sulla gravità del fatto addebitato al COGNOME trascurando il giudizio e l’onere motivazionale sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
Dopo avere ricordato i principi di diritto che regolano la materia, i difensori del ricorrente hanno, innanzitutto, evidenziato che i fatti oggetto di accertamento incidentale si riferiscono a vicende che, per la parte di interesse in questa sede, si inscrivono un arco temporale risalente a non meno di quattro anni e sei mesi prima dell’esecuzione della misura restrittiva, che nessuna condotta viene addebitata al COGNOME in epoca successiva al dicembre 2019 e che le indagini nei confronti dello stesso risultano essersi arrestate all’inizio dell’anno 2020.
Prosegue, poi, la difesa del ricorrente, nell’evidenziare che il Tribunale sarebbe caduto in errore allorquando, trattando delle esigenze cautelari e della misura coercitiva applicabile, ha richiamato la presunzione assoluta di cui al disposto dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. trascurando il fatto che il COGNOME non è indagato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. bensì per il reato di c all’art. 416 cod. pen. aggravato dall'”agevolazione mafiosa”, con la conseguenza che, in tal caso, è prevista solo una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari con conseguente obbligo per il Giudice della cautela di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso in relazione alla sussistenza ed alla attualità delle esigenze cautelari soprattutto nei confronti di un soggetto che non risulta più attivo da tempo in seno all’associazione in contestazione.
Rilevano, infine, i difensori del ricorrente che i Giudici della cautela non hanno tenuto conto del fatto che i reati di tentata estorsione e reimpiego (esitati con assoluzione per il primo e condanna per il secondo) richiamati nell’ordinanza, non hanno nulla a che vedere con le vicende di cui al presente procedimento penale ed hanno trascurato che, in ordine a tali reati, la custodia cautelare in carcere nei confronti del COGNOME era stata tramutata nella misura degli arresti domiciliari (luogo ove è stata eseguita l’ordinanza cautelare relativa all’odierno procedimento), circostanza quest’ultima che sarebbe dimostrativa dell’esatto contrario di quanto affermato dai Giudici della cautela circa la pretesa inadeguatezza di misura cautelare diversa da quella di massimo rigore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
E’ innanzitutto doveroso evidenziare che il ricorso qui in esame riguarda esclusivamente le esigenze cautelari e, conseguentemente, la tipologia della misura cautelare adottata.
Il Tribunale del riesame, dopo avere dato atto dei motivi di gravame che, in punto di esigenze cautelari, sostanzialmente coincidono con quelli riproposti in questa sede di legittimità, risulta avere affrontato la questione alle pagine 22 e seguenti dell’ordinanza impugnata in particolare evidenziando:
la non occasionalità delle condotte delittuose del ricorrente e la sua contiguità ad un più ampio e radicato contesto criminoso, posto che il di lui padre NOME COGNOME è stato condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.;
il fatto che il ricorrente non risulta avere esitato ad ergersi portavoce del genitore detenuto ed a farsi carico dei suoi affari criminosi in tal modo consentendo
al padre di eludere il presidio cautelare, mantenendo i contatti con i correi per suo tramite ed al contempo stesso coltivando e consolidando i rapporti criminosi, così dimostrando, nonostante la giovane età, spiccate doti criminali;
c) l’impossibilità di valorizzare in favore del ricorrente il fatto che, in al procedimento penale a suo carico, è stato collocato in regime di arresti domiciliari per circa un anno «trattandosi di una decisione evidentemente assunta in un frangente temporale in cui non erano note le risultanze dell’attività di indagine condotte nel presente procedimento».
E’, poi, appena il caso di ricordare che il COGNOME ancorché non risulta indagato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., risulta comunque raggiunto da gravi indizi di colpevolezza (come detto non contestati in questa sede di legittimità) per fatti associativi comunque caratterizzati dalla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e che la seconda parte del comma 3, dell’art. 275 cod. proc. pen. prevede comunque l’applicazione della custodia in carcere «salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
Rileva tuttavia la Corte che è ravvisabile un vulnus di motivazione nell’ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale, in presenza di una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416bis.1, cod. pen. non ha dato adeguato conto né del tempo trascorso dal momento della consumazione del reato in contestazione, né delle ragioni per le quali non può ritenersi adeguata l’applicazione di una misura custodiale diversa da quella carceraria.
Il Tribunale del riesame, infatti, pur avendo correttamente dato atto della gravità dei fatti, della evidenziata emersione di solidi legami tra NOME COGNOME e clan camorristici, della personalità criminale dell’indagato, della sostanziale assenza di elementi comprovanti la rescissione dei legami con gli altri sodali situazione quest’ultima che appare pur sempre meritevole di apprezzamento anche nel caso in cui i fatti-reato in contestazione siano riconducibili nell’alveo della seconda parte del comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen. – non risulta avere dato risposta alla questione, dedotta dalla difesa, circa l’apprezzabile decorso del tempo dalla commissione dei fatti.
A ciò si aggiunge che il Tribunale non risulta avere chiarito se, nel corso del periodo trascorso dall’indagato in regime di arresti domiciliari (per altra causa), sono emersi elementi per ritenere che detta misura si fosse rivelata inefficace a garantire le pur sempre esistenti esigenze di cautela atteso che, il reato per il quale il COGNOME risulta indagato nel presente procedimento, risulta essere stato
commesso in epoca antecedente alla sottoposizione dello stesso alla misura degli arresti domiciliari.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari, affinché il Tribunale competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. proceda ad un nuovo giudizio sul punto.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto per provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. per nuovo giudizio sul punto. disp. att.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1-ter, cod. proc. pen.
Così deciso il 26 novembre 2024.