Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14054 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14054 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bari il 09/08/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento con rinvio per nuova valutazione del profilo dell’attualità delle esigenze cautelari; assente il difensore, AVV_NOTAIO, il quale aveva avanzato istanza di trattazione orale
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bari ha respinto la richiesta di riesame avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di Bari, in data 13 luglio 2023, ha applicato a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere.
Il ricorrente è indagato per i seguenti reati:
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416-bis.l. cod. pen. (capo 1), per aver preso parte ad un’associazione dedita al narcotraffico, promossa e diretta dai vertici della RAGIONE_SOCIALE per la gestione in regime di monopolio del traffico di cocaina e, occasionalmente, di eroina e droghe leggere, attiva nel territorio foggiano dal 2017 all’attualità, associazione nel cui ambito eg era addetto alla commercializzazione al dettaglio dello stupefacente che gli veniva assegnato mensilmente per quantitativi predeterminati; fattispecie aggravata dalla finalità di agevolare il predetto sodalizio mafioso;
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 81 cpv., 416-bis.1. cod. pen. (capo 28), per avere ricevuto 50 gr. al mese di cocaina, sostanza detenuta e ceduta nella piazze di spaccio foggiane da epoca antecedente al maggio 2017 a marzo 2018, con la finalità di agevolazione del predetto sodalizio mafioso.
Ricorre l’indagato con atto a firma del difensore, deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Illogicità della motivazione in relazione alla esistenza dei gravi indizi d colpevolezza dei reati di cessione di cui al capo 28, relativamente al periodo antecedente al maggio 2017 e fino al marzo 2018.
E’ stata contestata la riferibilità al COGNOME dello pseudonimo di “COGNOME “e dunque di un episodio di spaccio oggetto di intercettazione, risalente al 2 maggio 2017, del quale era stato ritenuto autore un soggetto avente quello pseudonimo, malgrado il ricorrente abbia la carnagione chiara. Le deduzioni difensive, recepite dal Tribunale, avrebbero dovuto condurre ad escludere la gravità indiziaria in relazione ai fatti di ricezione/cessione diversi da quelli compre tra gennaio e marzo 2018.
2.2. Illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all esistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo contestato al capo 1.
In ragione della esclusione della riferibilità al ricorrente di fatti risale maggio 2017, non avrebbero potuto argomentarsi la continuità e stabilità dei rapporti con il sodalizio.
Anche i collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME hanno usato espressioni da cui può desumersi che la partecipazione di COGNOME al sodalizio dedito al narcotraffico sia stata limitata ad un breve periodo di operatività del sodalizio.
Dunque avrebbe dovuto essere esclusa la gravità indiziaria in relazione al reato associativo, con riguardo ad un periodo diverso da quello come sopra perimetrato nella motivazione resa dallo stesso Tribunale.
2.3. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura custodiale.
La difesa ha dedotto al riguardo due elementi: a) la decorrenza di oltre cinque anni dai fatti; b) la sottoposizione dell’indagato a custodia cautelare, anche carceraria, per oltre due anni e mezzo, a decorrere dall’anno 2019, ma in relazione a fatti antecedenti a quelli per cui di procede e l’esistenza di un precedente specifico, particolarmente valorizzato, risalente a venti anni prima.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è fondato limitatamente al profilo delle esigenze cautelari.
Il primo ed il secondo motivo, inerenti alla gravità indiziaria del reat associativo e dei reati scopo, fondano su un nucleo argomentativo comune e possono essere trattati congiuntamente.
Entrambi sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati.
Il provvedimento impugnato ha compiutamente ricostruito la struttura tripartita della associazione criminale dedita al traffico di cocaina, composta dagli esponenti di vertice delle tre storiche batterie della “RAGIONE_SOCIALE“, la quale aveva instaurato sul territorio un regime di monopolio, basato sulla imposizione agli addetti alla distribuzione dei quantitativi di droga da smerciare, del prezzo d acquisto e di rivendita dello stupefacente. Gli adepti – i cui nominativi risultan dalle “liste” rinvenute e sequestrate dagli inquirenti – erano dunque tenuti ad avvalersi dei canali di approvvigionamento indicati dal direttorio e a conferire i proventi dello spaccio, che confluivano in una cassa comune.
Il Tribunale ha compiutamente individuato, con motivazione immune da censure, il ruolo del ricorrente, il quale era parte della compagine gestita dal direttorio, quale addetto alla commercializzazione al dettaglio, in Foggia, della cocaina di cui si riforniva direttamente da NOME COGNOME, e ha ricostruito gl acquisti da parte di NOME COGNOME di quantitativi predeterminati di cocaina, con periodici versamenti ai superiori gerarchici (esponenti della batteria RAGIONE_SOCIALE Francavilla) e l’immissione al consumo di tali sostanze.
Sulla base di tale sostrato fattuale, è stata anzitutto fatta corretta applicazione di consolidati principi in tema di partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico.
Sul piano dell’elemento psicologico del reato, è il caso di puntualizzare che il dolo del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituito dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo, e quindi del programma delittuoso, in modo stabile e permanente (cfr. Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, COGNOME, Rv. 283351-04; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Can, Rv. 251012-01; Sez. 6, n. 5970 del 23/01/1997, COGNOME, Rv. 208306-01), mentre l’esistenza di interessi conflittuali tra i singoli componenti del sodalizio non assume necessariamente valenza ostativa: nell’ambito della struttura organizzata non assumono difatti rilievo gli scopi soggettivi e personali perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite (Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 20/05/2019, Morabito, Rv. 276068 – 02i).
Ne consegue che il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che rivestono posizioni contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all’ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione) ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che. i fatti costituiscano. espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell’economia del fenomeno associativo (Sez. 6, n. 20069 del 11/02/2008, Oidih, Rv. 239643).
Quanto alla estensione temporale delle condotte, alle pagg. 25 e ss. del provvedimento, il Tribunale ha ritenuto sussistente un quadro di gravità indiziaria, sia in relazione al reato associativo, che in relazione ai reati scopo, limitatamente al periodo gennaio/marzo 2018.
Si tratta di un periodo comunque congruo per ritenere integrata una condotta di partecipazione. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di puntualizzare che, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi de partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell’ “affectio” di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (v. tra le molte, Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 – 01).
Del tutto Ininfluente resta dunque la lamentata non corrispondenza tra la contestazione e la decisione adottata, in quanto – anche a prescindere dalla fluidità dell’atto imputativo nella fase delle indagini – da tale asimmetria temporale non è derivato alcun pregiudizio alle ragioni difensive, che sono state, anzi, ritenute fondate.
4. Quanto al profilo delle esigenze, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 27 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767).
La più recente giurisprudenza ha altresì affermato che, in tema di misure cautelari riguardanti, nello specifico, il reato di associazione finalizzata al traf di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta .solo all’operatività del stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza. Essa postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’ar 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293).
Ciò posto, l’ordinanza impugnata argomenta che il ricorrente è stato stabilmente inserito nel circuito della società RAGIONE_SOCIALE con riferimento al gruppo dedito al narcotraffico, ritenuto ancora attivo per il forte radicamento e per l sistematicità e consistenza dei flussi di cocaina immessi sul mercato locale; e ha argomentato che non risulterebbero acquisiti elementi dimostrativi della rescissione del vincolo associativo.
Sono stati valorizzati, a carico del medesimo, un precedente specifico per cessione di stupefacenti, risalente all’anno 2008, oltre a due precedenti non di particolare gravità, precisandosi che lo stesso dal novembre 2019 risulta essere
stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per episodi ripetuti di spaccio, risalenti agli anni 2015/2016.
Alla stregua di tali elementi, in relazione al profilo dell’attualità de esigenze la decisione non ha tuttavia motivato, o comunque ha reso una motivazione apparente, sulla ritenuta irrilevanza dell’arresto dei capi e dei promotori dell’associazione, avvenuto nel novembre 2018, che la difesa assume abbia determinato la destrutturazione della consorteria, e neppure ha evidenziato elementi dai quali desumere che il ricorrente abbia in qualche modo reiterato le condotte illecite dopo i fatti del 2018, risalenti ad oltre cinque anni addietro.
Non può invero considerarsi significativo, con riguardo alla posizione di COGNOME, il generico riferimento al sequestro di un consistente quantitativo di cocaina operato in danno di NOME COGNOME, fratello del soldale NOME.
In altri termini, la motivazione del provvedimento risulta gravemente deficitaria sul piano delle esigenze cautelari, sia in relazione alla attuale esistenza dell’organizzazione, sia in relazione al perdurante apporto partecipativo del ricorrente e va emendata.
In relazione a tali profili, va dunque disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gi adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 20/02/2024