Esigenze cautelari: Quando il Ricorso Generico Porta all’Inammissibilità
La valutazione delle esigenze cautelari rappresenta un momento cruciale nel procedimento penale, determinando il delicato equilibrio tra la libertà dell’individuo e la necessità di tutela della collettività. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 7999 del 2024, offre un’importante lezione sulla necessità di specificità nei ricorsi avverso le misure restrittive. Il caso riguarda un indagato per rapina aggravata il cui ricorso contro la custodia in carcere è stato dichiarato inammissibile per genericità, confermando la solidità delle motivazioni del giudice di merito.
I Fatti del Caso: Dalla Rapina all’Aggravamento della Misura
La vicenda processuale ha origine da un’indagine per concorso in rapina aggravata. Inizialmente, all’indagato era stata applicata una misura cautelare non detentiva: l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Tuttavia, a seguito di un appello del pubblico ministero, il Tribunale del Riesame ha rivalutato la situazione, disponendo la misura ben più afflittiva della custodia cautelare in carcere.
La decisione del Tribunale si basava su una serie di elementi considerati sintomatici di una elevata pericolosità sociale e di un concreto rischio di reiterazione del reato.
L’Analisi sulle Esigenze Cautelari della Corte
Il Tribunale del Riesame aveva fondato la sua decisione su un’analisi approfondita delle esigenze cautelari. In particolare, i giudici avevano evidenziato:
*   La gravità del fatto: una rapina commessa in orario notturno da due persone ai danni di un’unica vittima.
*   La personalità dell’indagato: un soggetto con un precedente per furto aggravato, privo di una fissa dimora e di un’attività lavorativa lecita, elementi che denotano una chiara propensione a commettere reati contro il patrimonio.
*   L’inefficacia della misura precedente: il reato era stato commesso mentre l’indagato era già sottoposto all’obbligo di firma, dimostrando l’inadeguatezza di tale misura a contenere la sua pericolosità.
Di fronte a questo quadro, e considerata l’impossibilità di disporre gli arresti domiciliari per l’assenza di un domicilio idoneo, il Tribunale ha ritenuto la custodia in carcere l’unica misura capace di tutelare le accertate esigenze di prevenzione sociale.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità per Genericità
Contro questa ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge nella valutazione delle esigenze cautelari. La Suprema Corte, tuttavia, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La ragione risiede nella totale aspecificità dei motivi addotti: il ricorrente si era limitato a contestare genericamente il provvedimento, senza muovere critiche puntuali e argomentate contro la solida motivazione del Tribunale del Riesame.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha sottolineato come il Tribunale avesse chiaramente e logicamente esposto le ragioni che giustificavano l’aggravamento della misura. La pronuncia impugnata aveva messo in luce sia la gravità del crimine e le sue modalità, sia la personalità dell’indagato. Quest’ultima, gravata da precedenti specifici e dalla mancanza di stabili riferimenti sociali e lavorativi, è stata interpretata come un sintomo inequivocabile di una propensione a delinquere. Il fatto che l’indagato fosse già sottoposto a un’altra misura al momento del nuovo reato ha costituito la prova definitiva dell’inadeguatezza di soluzioni meno restrittive del carcere. Poiché il ricorso non ha saputo contrapporre argomenti specifici a questa complessa valutazione, è stato giudicato inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: un’impugnazione, per essere efficace, deve essere specifica. Non è sufficiente una generica doglianza, ma è necessario confrontarsi punto per punto con le argomentazioni della decisione che si intende contestare. Il caso in esame dimostra come una motivazione ben costruita sulle esigenze cautelari, che tenga conto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, sia difficile da scalfire, specialmente se l’impugnazione risulta vaga e non circostanziata. La decisione finale, con la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi fondati e dettagliati.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto aspecifico e generico. L’appellante si è limitato a contestare il provvedimento senza argomentare in modo specifico contro le dettagliate motivazioni del Tribunale del Riesame.
Quali elementi hanno giustificato l’applicazione della custodia in carcere?
La custodia in carcere è stata giustificata da diverse esigenze cautelari: la gravità e le modalità del fatto (rapina notturna), l’indole violenta dell’indagato, un precedente per furto, la mancanza di una fissa dimora e di un’attività lavorativa, e il fatto che il reato sia stato commesso mentre era già sottoposto a un’altra misura.
Perché non è stata applicata una misura meno afflittiva come gli arresti domiciliari?
Gli arresti domiciliari non sono stati applicati perché l’indagato era privo di una fissa dimora, ovvero un luogo idoneo dove poter scontare tale misura. In assenza di alternative, la custodia in carcere è stata ritenuta l’unica misura adeguata a tutelare le esigenze di prevenzione sociale.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7999 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 7999  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co D.L. n. 137/2020
Motivi della decisione
Ricorre per Cassazione NOME COGNOME, indagato di concorso nel delitto di rapina aggravata, avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Genova che decidendo sull’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza che aveva disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, ha disposto la misura cautelare in carcere.
Deduce il ricorrente: violazione dell’articolo 274 con riguardo alla valutazione delle esigenze cautelari.
Il ricorso che investe le esigenze cautelari è inammissibile per aspecificità dei motivi.
La pronuncia ha richiamato da un lato la gravità e le modalità del fatto (rapina eseguita da due persone in orario notturno, ai danni di un’unica vittima) sottolineando come dagli stessi emerga l’indole violenta del ricorrente medesimo, e, dall’altro, la personalità dell’NOME, gravato da un precedente dattiloscopico per furto aggravato, privo di fissa dimora e di lecita attivit lavorativa, sintomi inequivocabili della sua propensione a commettere reati contro il patrimonio. E’ stato anche sottolineato che all’epoca dei fatti il prevenuto era sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. circostanza che ha portato il Tribunale a ritenere inadeguata detta misura a tutelare le accertate esigenze di prevenzione sociale, tutelabili solo con una misura di tipo custodiale che, in assenza di un luogo idoneo agli arresti domiciliaro(l’imputato è privo di fissa dimora), poteva essere solo la custodia in carcere.
A fronte di dette argomentazioni il ricorrente si è limitato genericamente a contestare il provvedimento impugnato.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed è la somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 reg. Esec. Cod proc pen.
Roma, 22/11/2023
Sentenza motivazione semplificata