Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50087 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50087 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Salerno avverso l’ordinanza emessa ex art. 309 cod. proc. pen. dal Tribunale per il Riesame di Salerno in data 08/08/2023, nel procedimento pendente a carico di COGNOME NOME, nato a Battipaglia il DATA_NASCITA, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale per il riesame di Salerno ha annullato, per carenza dei gravi indizi di colpevolezza, l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno in data 24 aprile 2023, con la quale si disponeva la custodia cautelare in carcere (anche) di NOME COGNOME per i reati di concorso in rapina aggravata, concorso nel porto e detenzione di arma comune da sparo, concorso in ricettazione di autoveicolo usato per commettere la rapina.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico ministero, deducendo, con unico motivo, omessa ed erronea valutazione delle prove, manifesta illogicità della motivazione, inosservanza o erronea applicazione della norma processuale (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento all’art. 192 cod. proc. pen.), per avere i Tribunale erroneamente ritenuto non connotati da gravità i convergenti indizi di reità che gravano la posizione processuale di NOME COGNOME in riferimento ai fatti descritti in imputazione.
Il ricorso è inammissibile, per non avere il Pubblico ministero ricorrente prospettato, con il ricorso, ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari ravvisabili nei confronti dell’indagato.
3.1. Non versandosi in ipotesi per la quale opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso consegue all’applicazione del consolidato principio secondo cui l’impugnazione da parte del Pubblico ministero dell’ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni poste a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i qual opera la presunzione poco sopra indicata (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Rv. 282355, che conferma i precedenti indicati in nota C.E.D. ai numeri Rv. 281010 e 276375; da ultimo v. Sez. 4, n. 33987, del 7/4/2022, n.m.). Nella specie, le doglianze della parte pubblica ricorrente, che peraltro sviluppano solo censure di merito, in ordine all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza (accuratamente valutati dal giudice dell’impugnazione di merito), non consentite nella presente sede di legittimità (Sez. U., n. 11 del 23/3/2000, Rv. 215828; Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Rv. 270628; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 270976), denunciano vizi motivazionali che attengono al percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui ha escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato.
3.2. Prevale comunque ed è preliminare nell’approccio di questa Corte al testo del ricorso, il difetto di interesse a proporre il ricorso in esame, atteso che il suo accoglimento in ordine al solo profilo della gravità indiziaria non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell’interesse del Pubblico ministero giuridicamente tutelato.
All’inammissibilità del ricorso non conseguono statuizioni sulle spese, ex art. 616 cod. proc. pen., stante la qualità pubblica della parte ricorrente.
La non particolare complessità delle ragioni poste a fondamento della decisione ed il richiamo a principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 dicembre 2023.