Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30013 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
letto il ricorso dell’AVV_NOTAIO nell’interesse del ricorrente; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME ,COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto PG NOME COGNOME, il quale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
In data 1° settembre 2022 il Gip del Tribunale di Catanzaro emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 112, comma 1, 81 cpv., 629, commi 1 e 2 in relaz. all’art. 628, comma 3, n. 1 e n. 3 e 416-bis.1 cod. pen. e artt. 74, commi 1, 2, 3, 4, d.P.R. n. 309/1990 e 416-bis.1 cod. pen.
Con provvedimento del 29 settembre 2023 il Gip del Tribunale di Catanzaro rigettava l’istanza di revoca/sostituzione della custodia in carcere proposta dall’indagato per gravi motivi di salute e in ragione del tempo ormai trascorso dall’applicazione della misura cautelare.
Con ordinanza del 30/01/2024, il Tribunale di Catanzaro rigettava l’appello proposto dall’indagato.
Avverso tale provvedimento,la difesa di NOME COGNOME ricorre per cassazione, affidando le censure a tre motivi.
4.1. Con il primo,lamenta il vizio di motivazione con riguardo all’assenza di disamina del tema posto nell’istanza di scarcerazione e/o sostituzione della misura, relativo alla necessità di disporre una perizia volta all’accertamento delle condizioni di salute dell’imputato e della incompatibilità delle stesse con la custodia cautelare in carcere.
4.2. Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione con riferimento all’esclusione del rilievo del tempo trascorso dall’applicazione della misura e in relazione all’epoca in cui sarebbe stato compiuto il fatto.
4.3. Con il terzo motivo ldenuncia l’inosservanza dell’art. 125 cod. proc. pen. in ordine al difetto di motivazione in punto di giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari e di valutazione di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari alla luce del tempo trascorso dall’applicazione della misura, tema che il Tribunale del riesame aveva affrontato limitatamente al profilo inerente alla compatibilità della custodia in carcere con le condizioni di salute del ricorrente e con le esigenze di cura allo stesso assicurabili in ambiente carcerario.
Il Pubblico ministero presso questa Corte, nella persona del AVV_NOTAIO, con requisitoria del 27 maggio 2024, sul rilievo della fondatezza di entrambi i motivi di ricorso, ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al secondo e al terzo motivo. È, invece, inammissibile con riguardo al primo motivo.
Il primo motivo è, infatti, generico e manifestamente infondato.
Il Tribunale, infatti, lungi dall’aver risolto il tema posto dalla difesa mediant un acritico richiamo per relationem alle argomentazioni spese al riguardo dal AVV_NOTAIO, ha diffusamente argomentato sulle ragioni che escludono la necessità di disporre una perizia volta a stabilire se le condizioni di salute dell’imputato fossero compatibili con il regime carcerario. E il giudizio che ha condotto a ritenere superfluo l’accertamento sulle condizioni di salute dell’imputato chiesto dalla difesa si fonda su un pedissequo esame della documentazione medica posta a fondamento dell’istanza di sostituzione misura, nonché sugli esiti della documentazione proveniente dalla direzione sanitaria del carcere, valutata in termini di stretta attualità.
A fronte di tali argomenti, il motivo di ricorso si limita genericamente ad assumere un’ontologica inidoneità degli accertamenti provenienti dal carcere rispetto all’esito che potrebbe condurre la perizia svolta da soggetti esterni a tale struttura, richiamando soltanto alcuni profili di dedotta incompatibilità comunque disattesi con congrua motivazione dall’ordinanza impugnata nell’ambito di una valutazione unitaria del compendio documentale.
Del resto, per come correttamente evidenziato dal Tribunale, a norma dell’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., il giudice dispone gli accertamenti sulle condizioni di salute dell’imputato quando non è in grado di decidere allo stato degli atti.
Fondati, invece, sono gli altri due motivi di ricorso.
Dall’esame degli atti del fascicolo risulta, infatti, che:
la difesa pose a fondamento dell’istanza di scarcerazione e/o sostituzione della misura anche il tema dell’affievolimento delle esigenze cautelari, in ragione del decorso del tempo dall’applicazione della custodia cautelare in carcere e dai fatti oggetto del procedimento, risalenti nel tempo che si fermerebbero all’anno 2018 (v. pag. 7 e ss. istanza al Gip);
che il relativo tema venne specificamente dedotto con l’appello cautelare proposto al Tribunale di Catanzaro (v. 2° motivo di appello, pagg. 9-12, con cui si deduceva il vizio di motivazione “in ordine all’adeguatezza della misura cautelare più afflitti va in ragione del tempo trascorso dall’applicazione genetica del provvedimento cautelare ed in relazione all’epoca in cui sarebbe stato compiuto il fatto contestato ex art. 292 c.p.p.”);
che, pertanto, il petitum oggetto della richiesta di riesame investiva anche il tema delle esigenze cautelari non soltanto sotto il profilo della compatibilità dell custodia in carcere con le condizioni di salute del ricorrente, ma anche riguardo a quello dell’affievolimento delle esigenze cautelar’ per il tempo trascorso
dall’applicazione della misura e, di conseguenza, sulla dedotta inidoneità della prosecuzione della misura di maggior rigore;
che l’ordinanza impugnata nulla dice al riguardo, avendo omesso anche di indicare tale profilo di doglianza nella parte relativa al riepilogo dei motivi d appello (v. pag. 1).
In conclusione:
va annullata l’ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura applicata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di Catanzaro.
va dichiarato inammissibile nel resto il ricorso.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso,
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 19 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente