Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41813 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41813 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, n. Scafati (Sa) DATA_NASCITA avverso l’ordinanza n. 288/24 del Tribunale di Salerno del 20/05/2024
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Salerno ha rigettato l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 09/05/2024, con cui il G.i.p. del Tribunale di Salerno ha disposto l’applicazione nei suoi confronti degli arresti domiciliari con l’imputazione provvisoria di importazione dal Canada di kg. 1.168 di marijuana (artt. 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) occultati in un container di cui risultava importatrice la RAGIONE_SOCIALE, società da lui gestita di fatto unitamente al genitore NOME, che ne è legale rappresentante.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello indagato, limitatamente alla sussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari, lamentando motivazione apparente in ordine al ritenuto pericolo di reiterazione del reato, anche in violazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., sotto i pro della mancata considerazione della personalità del ricorrente (incensurato), del tempo decorso dall’accertamento del reato (aprile 2023) e della condotta tenuta post factum, atteso che sin dall’ottobre 2023 egli aveva intrapreso una attività lavorativa dipendente nel settore della vigilanza privata in diverso e lontano ambito territoriale (provincia di Treviso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Con il primo motivo la difesa eccepisce l’assenza di motivazione con conseguente violazione dell’art. 125 comma 3 cod. proc. pen. nella parte in cui il Tribunale, al pari del G.i.p. di Salerno, ha ritenuto di procedere ad una valutazione cumulativa delle esigenze cautelari rispetto ad altri coindagati, segnalando che questi presentano una personalità ed anche un ruolo diverso e tale da non consentire un simile modo di procedere.
Con il secondo appunta le critiche sulla dedotta assenza di concrete ed attuali esigenze cautelari.
Reputa per contro il Collegio che l’ordinanza non meriti le critiche che le vengono rivolte, presentandosi ben motivata anche con riferimento specifico alle esigenze cautelari, evidenziando come il ricorrente fosse inserito in un ben collaudato circuito criminale di persone dedite professionalmente alla esfiltrazione dal porto di Salerno di considerevoli partite di sostanze stupefacenti, pur senza ovviamente essere a conoscenza del fatto che una di esse (COGNOME NOME) risultava al contempo confidente degli inquirenti.
Si tratta a ben vedere di censure di puro merito cautelare, per quanto incentrate sulla personalità del ricorrente che, nella prospettiva difensiva, non meriterebbe l’applicazione neppure della misura custodiale domiciliare.
In tema di misure cautelari personali, tuttavia, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza o mutatis mutandis alla sussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto sia ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato sia la necessità dell’applicazione, al di là dei casi di rilevanza delle presunzioni assolute o relative di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen., di una particolare misura coercitiva, controllando la congruenza della motivazione, nel primo caso in ordine alla valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828) e nel secondo rispetto a tutti gli elementi di valutazione di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Ora poiché la difesa lamenta l’imposizione della misura coercitiva domiciliare a consistente distanza temporale dagli eventi, il riferimento in ordine al “tempo trascorso dalla commissione del reato” di cui all’art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., impone effettivamente al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza corrisponde in genere un affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377).
Si tratta, tuttavia, di un aspetto tenuto in debita considerazione dai giudici della cautela, i quali hanno congruamente evidenziato come gli eventi risalgano ad appena un anno addietro rispetto all’imposizione della misura e come la frequenza dei rapporti tra il ricorrente con soggetti versati in attività crimina giustifichi ampiamente la valutazione di attuale persistenza di esigenze di cautela.
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Alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma lin favo della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di eur tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della assa de ammende.
‘dente