Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26572 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26572 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 27/06/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; udito il difensore del ricorrente, avvocato NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Il Tribunale di Lecce, con ordinanza dell’8 aprile 2025, in parziale accoglimento dell’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 10 marzo 2025 del giudice per le indagini preliminari di Lecce che aveva rigetto la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, ha disposto la sostituzione della misura della custodia in
carcere con quella degli arresti domiciliari da eseguirsi presso l’abitazione dell’indagato, con divieto di allontanarsi e apposizione del braccialetto elettronico.
2.Con i motivi di ricorso proposti NOME COGNOME denuncia vizio di violazione di legge in relazione all’articolo 274 cod, proc. pen. per la ritenuta sussistenza con motivazione illogica e contraddittoria, di esigenze di prevenzione di cui all’art. 274, lett. c) cod. proc. pen.. Rileva il difensore che le argomentazioni del Tribunale, anche tenuto conto della data di commissione dei reati fine, risalenti al 2021, non sono idonee a ritenere sussistente il pericolo di reiterazione che, con riferimento al reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 cit. è fondato su una presunzione relativa – di perdurante affiliazione all’associazione – rispetto alla quale rilev tempo trascorso dai fatti contestati che deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condot dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità ai fini del giudizio di attuali e concretezza delle pericolo di reiterazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Lecce: le argomentazioni del Tribunale, a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, in relazione al reato di cu all’art. 74, d.P.R. n. 309/1990, sono illogiche e meramente apparenti.
Il Tribunale ha ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione, presunto in relazione al reato di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 cit., evidenziando, oltre al r di mediazione nelle operazioni di approvvigionamento della droga con condotte accertate nel corso dell’anno 2021, la circostanza che l’indagato fosse stato riscontrato positivo al test di assunzione di cannabinoidi e cocaina in occasione di un incidente occorsogli il 5 agosto 2023: circostanza, che ad avviso del Tribunale, ne attesta il perdurante inserimento nei circuiti criminali dediti al traffic sostanze stupefacenti.
Si tratta di una motivazione, prevalentemente incentrata sulla gravità dei fatti ascritti all’indagato, che amplifica la portata della presunzione relativa e ch giustifica l’applicazione della misura cautelare, sia pure con applicazione della misura degli arresti domiciliari, in ragione del contributo partecipativo.
Non è, tuttavia, trascurabile che i fatti oggetto di contestazione si riferiscon all’anno 2021, epoca delle intercettazioni che rivelavano l’operatività della struttura ricostruendone i contatti criminali tra i sodali, associazione alla quale riferiscono i reati fine ascritti al ricorrente: la misura, dunque, è stata applica quasi quattro anni dalla commissione dei reati e si rivela del tutto apparente e
tralaticio il riferimento alla permanenza che connota la contestazione del reato associativo.
L’ordinanza impugnata ha, dunque, trascurato la rilevanza del cd. “tempo silente” ai fini della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di reati del stesso genere.
Ribadendo un’opzione interpretativa risalente nel tempo (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576), la più recente giurisprudenza ha confermato che, pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e un’esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito. (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202).
Il tempo trascorso dai fatti, nel caso in esame, è di per se stesso rilevante e il provvedimento impugnato, al fine di attualizzare le esigenze cautelari, ha impropriamente valorizzato fatti coevi e, comunque, connessi agli stessi reati per su1ì’procede4a-d-reersta -nza nonché la circostanza che, in occasione di un controllo eseguito il 5 agosto 2023, a seguito di un incidente stradale, l’Elia fosse risultato positivo al test di assunzione di cannabinoidi e cocaina, circostanza che il Tribunale ha ritenuto idonea ad attestarne il perdurante inserimento nei circuiti criminali dediti al traffico di stupefacenti.
Si tratta, tuttavia, di un’affermazione evidentemente illogica poiché il mero consumo – che i risultati del test evidenziano- non sono appaiono inerenti ad un inserimento nel traffico di droga, punito con riferimento alle condotte attive di cui all’art. 73, d.P.R. 309 cit. e non per la mera assunzione di droga che costituisce un illecito amministrativo non penalmente rilevante e non sanzionabile con strumenti rieducativi o repressivi, consumo che solo rilievi di natura sociologica riconducono al traffico di stupefacenti, trattandosi di condotte che alimentano il mercato della droga.
Il Tribunale, pur avendo richiamato i principi di questa Corte sulla necessità che le esigenze cautelari, in presenza di fatti risalenti, siano avvalorate da specifici elementi fattuali, ha, dunque, posto a fondamento del giudizio di attualità e concretezza delle esigenze cautelari e quale elemento in grado di avvalorare la presunzione relativa – e, quindi, la “stringente attualità delle esigenze”, così testualmente a pag. 2 dell’ordinanza impugnata – un elemento del tutto irrilevante
ai fini dell’esame delle deduzioni difensive che chiedevano di verificare la tenuta della presunzione alla stregua del tempo cd. silente trascorso dai fatti.
Il Tribunale, in sede di rinvio, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, dovrà, pertanto, riesaminare la sussistenza di esigenze di prevenzione, concrete e attuali,
uniformandosi ai principi di diritto che si sono illustrati sulla rilevanza del cd. tempo silente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Lecce, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso il 27 giugno 2025
La Consigliera relatrice