Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15398 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15398 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato il DATA_NASCITA a Foggia S avverso
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la reiezione del l’ordinanza del Tribunale di Bari del 10 agosto 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Bari ha confermato la misura custodiate di maggior rigore applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale ai danni di NOME COGNOME, gravemente indiziato di partecipazione all’associazione ex art 74 d.P.R. n. 309 del 1990 descritta al capo 1) della rubrica provvisoria e aggravata ex art 416 bís.l. cod. pen nonché dei fatti
di detenzione e cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo cocaina oggetto dell’imputazione di cui al capo 29).
2.Interpone ricorso la difesa dell’indagato e con tre motivi di ricorso contesta: -l’e?-onea configurabilità dell’aggravante contestata sia in relazione al
versante dell’agevolazione che con riguardo al metodo mafioso;
-difetto di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo al perimetro temporale della partecipazione associativa, contestata in permanenza ma da ritenersi cessata nel novembre del 2018, coincidente con l’esecuzione di altra ordinanza di custodia cautelare che portò all’incarcerazione di tutti i capi e promotori dell’associazione e in particolare dei componenti del direttorio che avevano imposto la gestione “monopolistica” del traffico di cocaina a Foggia, risultando così scardinata l’associazione in contestazione;
-vizio di motivazione con riguardo ai profili di attualità delle esigenze e adeguatezza della misura alla luce del tempo trascorso dal momento di cessazione della permanenza associativa riferita al novembre del 2018 per ragioni precisate nella doglianza precedente o comunque delle ultime condotte partecipative ascritte all’indagato, attestatesi nel marzo del 2018, aspetto destinato a rendere recessiva la doppia ma relativa presunzione di legge legata ai titoli di reato contestati al ricorrente, anche considerando l’assenza di precedenti specifici, il modesto apporto funzionale garantito dal ricorrente agli scopi associativi, il mancato riscontro di ulteriori contatti con gli esponenti apicali dell’associazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al tema dell’attualità delle esigenze cautelari sottese alla misura adottata, rispetto al quale si impone un nuovo giudizio in sede ,di rinvio per ovviare ai vizi argomentativi riscontrati in esito alla presente verifica ‘ di legittimità.
Il motivo di ricorso riguardante l’aggravante di cui all’art. 416 bis. 1 cod. pen., nella sua doppia declinazione, è inammissibile per carenza di interesse. Costituisce, infatti, orientamento costante di questa Corte quello secondo il quale, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse al ricorso quando l’indagato tende ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità, ovvero immediati riflessi sull’an o sul quomodo della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, R.v. 284489; Sez. 3, n. 20891 del
18/06/2020, COGNOME, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 dell’11/1272018, COGNOME, Rv. 275028).
Nel caso di specie già la mera partecipazione al sodalizio disciplinato dall’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sicché l’esclusione dell’aggravante non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole risultando, peraltro, analogo, il termine di fase (Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Inbar, Rv. 276237).
3. gl secondo motivo è inammissibile sotto diversi versanti.
Per un verso, il ricorso introduce in sede di legittimità una verifica in fatto non supportata in precedenza da analogo rilievo prospettato innanzi al Tribunale del riesame; per altro verso, e in termini di maggiore rilievo, la censura, sul piano della gravità indiziaria rimane, in relazione alla situazione cautelare, fine a stessa giacché non mette in discussione la configurabilità del reato contestato ma solo il perimetro della relativa estensione temporale, assumendo, dunque, essenzialmente rilievo nella doversa ottica afferente l’attualità e la concretezza delle esigenze da cautelare con la misura adottata.
Coglie nel segno, di contro, la censura prospettata in relazione alla attualità delle esigenze cautelari.
GioVa ribadire che, pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di “cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, citato (Sez.6, n.31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272).
Sotto questo versante, va rimarcato come, al di là della contestazione formale del tempus commissi delicti, la condotta contestata al ricorrente si arresta a marzo del 2018 e, quindi, a più di cinque anni prima dell’applicazione della misura (luglio 2023). Dalla lettura del provvedimento impugnato, inoltre, non emergono espresse indicazioni dirette a confermare la perdurante attività dell’associazione, a prescindere dalla partecipazione del ricorrente, in epoca successiva al novembre del 2018.
Situazione in fatto, quest’ultima, che non può essere letta senza considerare l’indicazione di principio in forza della quale, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui
all’art. Z4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l’attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l’esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni di perduranza del vincolo associativo previste per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., di talch risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest’ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez.6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272153; Sez.3, n. 17110 del 19/1/2016, COGNOME, Rv. 267160; Sez.6, n. 140 del 2712/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265917; Sez.6, n. 44129 del 22/10/2015, Rv. 265457; Sez.4, n. 26570 dell’11/6/2015, COGNOME, Rv. 263817.
5.Ciò premesso, nel caso, il Tribunale ha ancorato il giudizib sulla attualità e concretezza delle esigenze da cautelare facendo leva sulle connotazioni oggettive della associazione in contestazione, legata a doppio filo con la RAGIONE_SOCIALE foggiana, mettendone in evidenza la sua capillare presenza sul territorio; e, per altro verso, rimarcando le specifiche caratteristiche della intraneità ascrivibile al NOME, anche alla luce della sue manifestate intenzioni di assumere un rilievo sempre maggiore all’interno della relativa struttura alla luce della rilevata non occasionalità della condotta con riguardo al narcotraffico (per avere lo stesso precedenti specifici e carichi pendenti non risalenti rispetto alla condotta).
Si tratta, all’evidenza, di profili constatativi che solo apparentemente si confrontano con le criticità prospettate della difesa: senza operare una effettiva valutazione prospettica del relativo rischio di reiterazione di condotte analoghe, il Tribunale ha infatti omesso di dare il dovuto rilievo logico al tempo silente (trascorso tra l’iniziativa in prevenzione contestata e gli ultimi agiti illeciti, an di rilievo associativo, utili a giustificarne il portato) rivendicai() dalla di trascurando di prendere posizione sui diversi e concreti elementi fattuali (la data di cessazione delle condotte riferibili al ricorrente e la stessa mancanza di condotte ascrivibili all’azione associativa in epoca successiva al novembre del 2018) neppure apparentemente affrontati e non puntualmente ovviati, sul piano della attualità delle esigenze, dalla riferita motivazione.
Da , qui la necessità di un nuovo giudizio sul punto, con conseguente 4 assorbimento dell’ulteriore tema inerente alla adeguatezza della misura.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell’art 309 comma 7 cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma :L ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 20/2/2024.