Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32854 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32854 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2025 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 10 marzo 2025 aveva disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME
COGNOME, in relazione ai delitti di cui agli artt. 74 (capo 1) e 73, comma 1, e 80 -d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 9 e 15).
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l’indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo rileva violazione di legge e vizio di motivazione, limitatamente al capo 1), in quanto l’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la condotta partecipativa di COGNOME sulla base di deduzione fondate su frammenti investigativi a partire dai legami con la famiglia COGNOME e alla vicinanza ai gruppi riconducibili a NOME COGNOME e NOME COGNOME – il primo assolto e il secondo condannato per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 – in assenza di iscrizione del ricorrente in indagini comuni e dell’esistenza del cd RAGIONE_SOCIALE.
Peraltro, il provvedimento, pur richiamando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, non affronta il problema della loro attendibilità e dei riscont individualizzanti: NOME COGNOME non aveva riconosciuto NOME in foto, non aveva ricordato correttamente il suo cognome e non aveva mai avuto rapporti diretti con lui; NOME COGNOME aveva definito il ricorrente “un cane sciolto” che non prendeva ordini da nessuno.
Anche le chat dimostrano l’assenza di interessi economici, comuni e convergenti, tra NOME e NOME COGNOME dal quale il primo aveva acquistato cocaina ad un prezzo rincarato ed erano stati criticati gli ammanchi di denaro, come risulta dall’informativa conclusiva della polizia giudiziaria del 26 gennaio 2024.
Inoltre, l’attività investigativa svolta nel procedimento I cosacchi si era conclusa con un rigetto del Giudice per le indagini preliminari della richiesta cautelare nei confronti del ricorrente, confermato dal Tribunale del riesame e nell’indagine coeva, denominata Barbarossa, per analoga associazione criminale NOME non risultava, così da doversi escludere che vi fossero precedenti indagini giudiziarie in grado di accomunare il ricorrente con NOME COGNOME o altri sodali.
In sostanza, l’unico dato emerso è il ruolo attivo di NOME nello spaccio di droga, senza che siano stati accertati i consistenti guadagni enunciati nel provvedimento impugnato, le azioni violente a cui avrebbe partecipato, le condotte organizzative, la precisa piazza di spaccio.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si censurano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari in quanto i reati fine contestati risalgono al 2020; le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, avvenute nel 2023,
hanno menzionato il ricorrente solo al passato; i precedenti specifici risalgono al 2006 e riguardano spacci di lieve entità, la mera partecipazione al funerale del padre di COGNOME è riferibile al rapporto di amicizia.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell’art 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al motivo relativo alle esigenze cautelari.
Il primo motivo di ricorso, riguardante la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione di NOME COGNOME all’associazione a delinquere dedita al narcotraffico contestata, è manifestamente infondato.
2.1. Nei limiti della cognizione cautelare non risulta illogica l’argomentazione del Tribunale, aderente alle riscontrate risultanze investigative fondate sulle dichiarazioni dei fratelli COGNOME – diventati collaboratori di giustizia nel 2023 – e sulle chat intercorse tra gli indagati mediante telefoni criptati, che ha collocato la figura di NOME COGNOME nel più ampio contesto associativo, facente capo a NOME COGNOME e NOME COGNOME, che gestiva una parte del mercato di stupefacenti di Roma, come risultante dagli esiti di diverse attività investigative volte alla ricostruzione dell’organigramma delle organizzazioni dominanti sul territorio della capitale a partire dal 2009.
2.2. I numerosi collaboratori di giustizia (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME), interni alla compagine associativa e ritenuti attendibili dal provvedimento impugnato e da quello del Giudice per le indagini preliminari, avendo reso dichiarazioni convergenti e non contrastanti (pagg. 378 e ss dell’ordinanza genetica), hanno rivelato con precisione il ruolo di NOME.
In particolare, sono state richiamate le dichiarazioni di: a) NOME COGNOME che aveva appreso da NOME COGNOME del ruolo apicale assunto da COGNOME, con NOME COGNOME, in sostituzione di NOME COGNOME e NOME COGNOME («oggi sono loro a comandare») e che gestiva una Piazza di spaccio in zona RAGIONE_SOCIALE; b) NOME COGNOME che aveva definito COGNOME come «un uomo loro di fiducia»; c) NOME COGNOME che pur avendo ritenuto il ricorrente un “cane sciolto”, riferendosi al suo potere criminale e alla non subalternità a COGNOME e COGNOME, aveva chiarito sia che controllasse una sua pizza di spaccio (in INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE e
poi a Cinecittà) sia il rapporto stringente con i vertici di fronte ai cui problemi «l corre».
Anche le intercettazioni, ad avviso del Tribunale, hanno costituito essenziale riscontro sia alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che alla descrizione del quadro complessivo, espressivo della condotta partecipativa del ricorrente, avendo attestato non solo i rapporti diretti tra NOME e NOME COGNOME, capo indiscusso della criminalità organizzata romana, ma anche la considerazione che questi aveva di lui, tanto da affidargli atti di forza per suo conto (pagine 667 e seguenti dell’ordinanza genetica), elementi convergenti nella dimostrazione della conoscenza da parte di COGNOME della struttura verticistica del sodalizio, delle sue regole e delle sue finalità.
Infine, il provvedimento impugnato ha correttamente riportato le intercettazioni e i messaggi, dimostrative dei diversi reati-fine relativi all’acquist di diversi chili di cocaina da parte di COGNOME, per conto di COGNOME o con la sua intermediazione, dai quali risulta la sua stabile attività, anche organizzativa, nel contesto criminale, vista la cogestione del magazzino con il capo; lo scambio di informazioni in ordine alla qualità dello stupefacente acquistato per la successiva rivendita; la capacità del ricorrente di trovare plurimi canali di acquisto di cocaina all’ingrosso in nome e per conto del gruppo di appartenenza. Infatti, risulta la relazione continuativa di COGNOME sia con gli associati del suo gruppo che con quelli di altri e l’abituale rifornimento della droga .
2.3. Alla luce di detti elementi di fatto, il Tribunale ha ritenuto correttamente configurata la intraneità di COGNOME nell’ambito dell’associazione, in forza della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui oltre all’ evidente valenza sintomatica dei reati-fine (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, COGNOME, Rv. 283278; Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, COGNOME, Rv. 276701), la prova del vincolo permanente può fondarsi anche sull’accertamento di condotte tipiche quali i contatti continuativi con i vertici della compagine criminale e con i fornitori, l suddivisione dei compiti, l’uniforme modus operandi con forniture a credito, i sequestri della sostanza, la cassa comune, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 dell’11/06/2021, Rv. 282610), senza possibilità di parcellizzare le condotte di COGNOME su un piano di attività di spaccio e detenzione a titolo individuale.
Nel provvedimento impugnato si è dato ampiamente conto degli elementi espressivi della vicinanza del ricorrente alla persona di NOME COGNOME, vertice dell’associazione, a partire dall’agire i due in sinergia nell’interesse del gruppo criminale, così da non assumere alcuna incidenza le circostanze fattuali, valorizzate dal ricorso, che NOME fosse stato definito “un cane sciolto” da COGNOME, avesse acquistato cocaina ad un prezzo maggiorato dal capo o vi fossero
stati ammanchi, in quanto gli interessi conflittuali nel contesto associativo non sono ostativi al suo riconoscimento. D’altra parte, è il provvedimento stesso, nella descrizione del gruppo facente capo al duo COGNOME, a dare conto di come questo rifornisse in modo stabile le singole piazze di spaccio ·proprio praticando prezzi più alti.
Ed invero, nell’ambito della struttura organizzata, non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite (Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, Rv. 276068), con la conseguenza che il vincolo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori all’ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione), a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell’economia del fenomeno associativo (Sez. 6, n. 20069 del 11/02/2008, Rv. 239643).
2.4. Gli argomenti sviluppati coerentemente e complessivamente dal provvedimento impugnato non risultano contrastati dal ricorso che, oltre a menzionare elementi relativi ad altri procedimenti penali privi di capacità dimostrativa, si è limitato ad offrire una diversa lettura del quadro indiziario, peraltro parcellizzando le dichiarazioni dei collaboratori ed omettendo la disamina del complessivo materiale probatorio acquisito, e proporre una generica e frammentaria reinterpretazione del dato captativo per escludere la consapevolezza di COGNOME dei canali di fornitura della droga che deteneva e spacciava ma, soprattutto, del contesto ben più ampio in cui operava.
3.E’ fondato, invece, il motivo relativo alle esigenze cautelari.
In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui a legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un’esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv.286202).
Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che le ultime condotte ascrivibili all’indagato risalgono al 2020 (reati-fine) e che la sua partecipazione al
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funerale del padre del capo dell’associazione, COGNOME, valorizzata dal Tribunale dare conto dei legami con il vertice dell’associazione, è ascrivibile al 2017.
Ritiene, pertanto, il Collegio che nonostante la pericolosità del cont associativo e dello stesso COGNOME COGNOMEdefinito dal collaboratore di giustizia come che spara”) a fronte del significativo lasso di tempo intercorso tra le con ascritte all’indagato e la misura cautelare (emessa a distanza di cinque anni c avrebbe dovuto portare il Tribunale ad argomentare in ordine all’attual persistente pericolosità del ricorrente, soprattutto perché gravato da numero specifici precedenti che lo stesso provvedimento impugnato qualifica come “non recenti” (pag. 9).
Dagli argomenti che precedono consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari, con rinvio per nuo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, co proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso 1’11 settembre 2025
La AVV_NOTAIO estensora
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Il Pres-Oent