Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12758 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12758 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/07/2023 del TRIB. RIESAME di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe era confermato il provvedimento di diniego rispetto all’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari emesso dal Tribunale di Reggio Calabria a fronte del ricorso del COGNOME.
L’imputato propone ricorso per cassazione contro il predetto provvedimento, a mezzo degli avvocati di fiducia NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti indicati dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il COGNOME assume violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), 275, comma 3, e 299 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione rispetto alle medesime norme.
A fondamento della censura sottolinea, in primis, che il Tribunale del Riesame non avrebbe effettuato la dovuta rivalutazione, in base ai principi di attualità ed adeguatezza, delle esigenze caultelari.
Assume, inoltre, che il Tribunale non avrebbe considerato il non irrilevante periodo di tempo nel quale la misura aveva trovato applicazione, pari a circa ventuno mesi, ed il rispetto delle prescrizioni imposte, anche quando in numerose occasioni gli erano stata concessa l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio.
Peraltro, non potrebbe ritenersi, come affermato di contro dall’ordinanza impugnata, operante nel caso in esame la doppia presunzione contemplata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., stante la presenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma primo, cod. pen., poiché la stessa era stata già esclusa dal GIP nel titolo custodiale originario.
2.2. Mediante il secondo motivo il COGNOME deduce violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 299 cod. proc. peri., anche per vizio di motivazione, in quanto il Tribunale del Riesame avrebbe omesso di considerare un fondamentale elemento favorevole rispetto al vaglio di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, ossia che, come indicato nella medesima ordinanza impugnata, egli non aveva avuto rapporti con la cosca se non in relazione all’incarico svolto di amministratore giudiziario dei beni del NOME, talché, non rivestendo più detto incarico, non vi potrebbe essere alcun pericolo di reiterazione degli illeciti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono fondati.
Il Tribunale del Riesame, infatti, non ha motivato adeguatamente, anche dopo il rilevante periodo trascorso dal COGNOME in regime di detenzione domiciliare, della durata di quasi due anni, sull’attualità e concretezza delle
esigenze cautelari, anche con riferimento all’adeguatezza della specifica misura adottata.
Del resto, questa Corte ha già chiarito che, anche in tema di misure cautelari applicate per uno dei reati di cui al comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., il giudice procedente chiamato a valutare un’istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari, che deduca l’insussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari, non può prescindere dall’apprezzamento del “fattore tempo” trascorso dai fatti e dalla sottoposizione al regime domiciliare, in totale assenza di fattori sopravvenuti indicativi della pericolosità del soggetto (Sez. 2, n. 23801 del 27/04/2021, COGNOME, Rv. 281674 – 01).
Ebbene, nella fattispecie che ne occupa, effettivamente il Tribunale del Riesame, ripercorsa la vicenda per la quale, del resto, il COGNOME è stato ormai condannato, pur con sentenza non ancora irrevocabile, per delitti indubbiamente gravi, si è limitato a sottolineare che il solo tempo trascorso dall’adozione della misura non sarebbe sufficiente a far venir meno o ad attenuare le esigenze cautelari, senza compiere alcun vaglio concreto sulle plurime deduzioni svolte a riguardo dalla difesa del ricorrente.
D’altra parte, l’ordinanza impugnata è incorsa in un palese vizio di contraddittorietà della motivazione laddove ha evidenziato che effettivamente l’attività criminosa del ricorrente è stata limitata al periodo nel quale svolgeva l’attività di amministratore giudiziario del compendio riconducibile ai COGNOME e, da un altro, a ritenere che tale attività potrebbe continuare in assenza di una misura cautelare come quella in essere senza spiegare come ciò potrebbe avvenire non rivestendo più il COGNOME il ruolo di amministratore giudiziario di detto compendio.
2.11 ricorso deve essere dunque accolto con rinvio per nuovo esame al Tribunale del Riesame di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione del riesame.
Il Presidente Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 Il Consigliere COGNOME