Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9167 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9167 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA a Foggia avverso l’ordinanza 08/08/2023 del Tribunale di Bari, sezione per il riesame.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bari sezione per il riesame ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME per i reati di partecipazione ad
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associazione finalizzata al traffico di stupefacenti – servente del RAGIONE_SOCIALE e operante nel territorio di Foggia -, di cui agli artt. 74 connmi 1-2-3-4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416-bis.1 cod. pen. (capo 1), nel ruolo di addetto alla commercializzazione al dettaglio di un quantitativo predeterminato di stupefacente mensilmente assegnatogli dal RAGIONE_SOCIALE, con le aggravanti dell’associazione armata e del metodo e dell’agevolazione mafiosa, nonché, in concorso con NOME COGNOME, del reato fine di acquisto e detenzione di partite di cocaina di 50 o 100 grammi al mese destinata allo spaccio, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. cit., 110, 81 e 416 bis.1 cod. pen. (capo 48).
Il Tribunale, dopo avere narrato le vicende concernenti l’esistenza, la struttura e l’operatività del RAGIONE_SOCIALE criminale, rilevava che gli esiti investiga risultanti da captazioni telefoniche, ambientali e telematiche, i servizi d pedinamento, osservazione e controllo, i rilevamenti satellitari, le riprese audiovideo, l’esame dei tabulati, le dichiarazioni di alcune persone informate dei fatti e di taluni collaboratori di giustizia, compendiati nelle esaurienti informative d polizia giudiziaria e riscontrati dai conseguenti atti di perquisizione, sequestri arresti, consentivano di ricostruire il quadro indiziarlo delle specifiche accuse mosse all’indagato.
La prova cautelare sia dell’addebito di partecipazione associativa che del contestato reato fine a carico di COGNOME, componente della rete di narcotrafficanti al dettaglio della batteria Sinesi-RAGIONE_SOCIALE, incaricato del spaccio con NOME COGNOME (“Salone” e “Autosalone”, siccome entrambi titolari di un autosalone), si desumeva, quanto alla sua pacifica identificazione, dalle trascritte propalazioni accusatorie del collaboratore COGNOME, intraneo alla medesima batteria che lo ha individuato in fotografia, dalla lista degli spacciatori da rifornire a cadenze regolari secondo la nuova regola del raddoppio da 50 a 100 e poi a 150 grammi di cocaina al mese, sequestrata all’esponente di vertice COGNOME, dalle numerose conversazioni captate e analiticamente riportate in motivazione anche con figure apicali della consorteria. La abituale e continuativa attività di acquisto, detenzione e cessione a terzi dei quantitativi di cocaina mensilmente ricevuti era aggravata dalla finalità agevolativa del gruppo RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, considerati la ripartizione del controllo sulle varie zone del territorio e lo stabile collegamento dell’intera catena di distribuzione della droga con le casse del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
I quantitativi di cocaina sistematicamente oggetto dell’attività di spaccio, la pervasività di questo e l’inserimento in una fitta rete di grandi e piccol spacciatori per conto dell’associazione dedita al narcotraffico ostavano alla riqualificazione della fattispecie ai sensi dell’art. 73, comma 5 d.P.R. cit.
Circa le esigenze cautelari, la presunzione di sussistenza delle stesse e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere non era superata dal tempo trascorso fra la commissione dei delitti contestati e il momento dell’adozione della misura coercitiva, attesa la sistematicità del flusso di cocaina da immettere sul mercato, l’attualità e continuità operativa del gruppo criminale e il persistente vincolo associativo mai rescisso.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di COGNOME, denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova indiziaria, con riguardo: – alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per la circostanza aggravante del metodo e dell’agevolazione del gruppo RAGIONE_SOCIALE denominato “RAGIONE_SOCIALE” di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; – alla mancata considerazione, ai fini del giudizio di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, della ristretta delimitazione temporale della condotta di partecipazione associativa, protrattasi per alcuni mesi del 2018 e cessata con l’arresto dei vertici del gruppo avvenuto nel novembre di quell’anno a seguito di provvedimento cautelare emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari nell’ambito della operazione cd. “Decima Azione”.
Risulta dagli atti che in data 15 gennaio 2024 la misura cautelare di massimo grado è stata sostituita dal Giudice per le indagini preliminari con quella degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito enunciati.
2.1 motivi di ricorso, attinenti alla valutazione di gravità del quadro indiziario in ordine ai contestati reati di partecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico e di detenzione e spaccio di stupefacenti (capi 1 e 48), risultano per un verso aspecifici e per altro verso non consentiti dalla legge, siccome strettamente attinenti al merito, pretendendosi uno scrutinio del provvedimento impugnato che è precluso in sede di controllo di legittimità.
Le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori, nella specie di tipo investigativo, dichiarativo e intercettativo, risulta – oltre che per taluni aspetti affatto generiche – sostanzialmente dirette a una non consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa
ricostruzione delle vicende criminose, a fronte dell’apparato argomentativo, logico ed esaustivo, della motivazione dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale del riesanne, dopo avere descritto la struttura, i ruoli, l metodologie e gli obiettivi dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti servente del RAGIONE_SOCIALE e operante nel territorio di Foggia, ha motivatamente dedotto i gravi indizi di colpevolezza della obiettiva intraneità dell’indagato – nella veste di partecipe della rete di traffico al dettagl organizzata dalla batteria SinesiRAGIONE_SOCIALE e specificamente addetto allo spaccio con NOME COGNOME (denominati “Salone e “Autosalone”, siccome entrambi titolari di un autosalone) -: dalle trascritte propalazioni accusatorie de collaboratore di giustizia COGNOME, intraneo alla medesima batteria che ha riconosciuto fotograficamente l’indagato; dal suo inserimento nella lista degli spacciatori da rifornire a cadenze regolari secondo la nuova regola del raddoppio da 50 a 100 e poi a 150 grammi di cocaina al mese, sequestrata all’esponente di vertice COGNOME; dall’accertata commissione dei plurimi, contestati reati fine di detenzione e spaccio di cocaina, legati nel vincolo della continuazione ed eseguiti in concorso con NOME COGNOME; dalle numerose conversazioni captate e analiticamente riportate in motivazione, intercorse anche con figure apicali del RAGIONE_SOCIALE criminale.
Come COGNOME pure COGNOME risulta adeguatamente argomentata COGNOME la sussistenza dell’aggravante del metodo RAGIONE_SOCIALE e della finalità agevolativa del gruppo RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, alla stregua della sistematica e abituale attività di acquisto, detenzione e cessione a terzi dei quantitativi di cocaina mensilmente ricevuti, al rispetto delle regole stabilite per il controllo delle varie zone territorio ripartite all’interno del RAGIONE_SOCIALE e all’accertato stabile collegamen dell’intera catena di distribuzione della droga in funzione dell’implementazione delle casse del medesimo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con i proventi dello spaccio, destinati anche ad assicurare il sostegno economico ai detenuti del gruppo.
Indicatori, questi, considerati motivatamente univoci di una perdurante e consolidata collocazione e consapevole disponibilità dell’indagato all’interno delle dinamiche associative.
Orbene, va rimarcato che la lettura dei dialoghi captati e l’interpretazione del linguaggio e dei contenuti oggetto degli stessi, peraltro analiticamente trascritti in motivazione e di volta in volta congruamente commentati, costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione dei giudici del merito, che, se come nel caso in esame – risulta convergente quanto agli apprezzamenti espressi da entrambi i giudici cautelari del merito e logicamente argomentata in punto di sussistenza dell’aggravante mafiosa, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
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Di talché, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell’indagato per i delitti come provvisoriamente contestati, soprattutto se la difesa si limiti sostanzialmente a sollecitare il riesame fattuale della decisione impugnata pur correttamente motivata in punto di gravità dell’acquisito quadro indiziario.
3. Risulta viceversa fondato il motivo di ricorso enunciato dal difensore per il profilo delle esigenze cautelari. Premesso che la misura carceraria non è più in essere, in quanto sostituita dal Giudice per le indagini preliminari con quella degli arresti domiciliari a far data dal 15 gennaio 2024, va ricordato che, secondo il quadro normativo di riferimento, nell’interpretazione offerta dalla Corte di legittimità, anche se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della misura della custodia in carcere, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati all’indagato, il giudice ha l’obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull’esistenza e sull’attualità delle esigenze cautelari. La recente giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che, in tema di misure cautelari riguardanti, nello specifico, il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapport solo all’operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza. Essa postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Orbene, il Tribunale del riesame ha rimarcato l’irrilevanza del mero decorso di un lasso temporale fra i fatti contestati e accertati e l’adozione della misura coercitiva, sul duplice rilievo della sistematicità del flusso di cocaina da immettere sul mercato foggiano e della continuità operativa del gruppo criminale, fortemente radicato nel territorio, e dell’assenza di seri elementi attestanti la rescissione del vincolo associativo. Tuttavia, in relazione al profil dell’attualità, non ha rappresentato, o lo ha fatto con motivazione apparente, la rilevanza dell’arresto dei capi e dei promotori dell’associazione, avvenuto nel
novembre 2018, che avrebbe determinato la destrutturazione della consorteria. Né sono stati evidenziati elementi dai quali desumere che COGNOME avesse in qualche modo reiterato nelle condotte illecite, non potendosi considerare tali quelli emergenti dalla nota dei Carabinieri di Foggia del 28 luglio 2023, relativa al sequestro di un consistente quantitativo di cocaina in capo a NOME COGNOME, fratello di NOME (quest’ultimo sottoposto a cautela nell’ambito del procedimento in parola) non potendosene derivare l’attuale esistenza dell’organizzazione, o quanto meno il perdurante contributo del ricorrente.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che l’ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo esame in punto di attualità delle esigenze cautelari al Tribunale di Bari.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell’art. 390, comma 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 13/02/2024